n. 14 del 05.02.2010 (Parte Seconda)
Approvazione del modello di sviluppo della formazione dell’apprendistato professionalizzante - artt. 27 e 29 della Legge regionale 17/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 196 del 1996, “Disposizioni in materia di promozione dell’occupazione” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 16 che ridefinisce la disciplina dell’apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
- la Legge regionale n. 12 del 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, in particolare:
- l’art. 5, comma 1, che sancisce che “Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle conseguenze acquisite”;
- l’art. 28, comma 1, nel quale si definisce che “La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un’offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale”;
- la Legge regionale n. 17 del 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro”, in particolare:
- l’art. 27, comma 2, che prevede che “La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati”;
- l’art. 29, comma 1, che prevede che “Relativamente all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale… definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l’articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”;
- l’art. 31, comma 1, che prevede che “la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale …, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell’apprendistato” e che “tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all’articolo 10, comma 5”, e comma 2> che “La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini della verifica e del controllo dell’effettiva erogazione della formazione di cui all’art. 53, comma 3<b>, <b>del D.Lgs 276/03”;
- l’art. 42, che prevede che la Regione promuova e sostenga iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all’anticipazione dei rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro ed in particolare interventi educativi nei confronti dei giovani;
Richiamate le “Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010” di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 117/2007;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1256 del 01/08/05 “Aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante di cui alla Legge Regionale n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione”;
- n. 2183 del 19/12/05 “Aspetti>formativi dell’apprendistato di cui alla legge regionale 1 agosto 2005 n. 17. Interventi in attuazione delle norme sull’apprendistato”;<li>
- n. 236 del 27/02/2006 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17.”;
- n. 237 del 27/2/2006 “Disposizione per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la validazione dell’offerta formativa e l’approvazione di un catalogo regionale relativo all’offerta.”;
- n. 881 del 23/06/2006 “Approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato – avvio del relativo catalogo in attuazione della propria deliberazione n. 237/2006” e la determinazione dirigenziale n. 15.108 del 02/11/2006 “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato. Approvazione aggiornamento.” e successive modificazioni;
- n. 2264 del 22/12/2008 “Modifica al sistema apprendistato in Emilia-Romagna definito dalle delibere G.R. n. 236/2006 e n. 237/2006.”;
- n. 177 del 10/02/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modificazioni;
- n. 936 del 17/05/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e successive modificazioni;
- n. 265 del 14/02/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/2003” e successive modificazioni;
- n. 2166 del 19/05/2005 “Aspetti generali e attuazione della procedura sorgente nel Sistema Regionale delle Qualifiche” e successive integrazioni;
- n. 1434 del 12/09/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze” e successive modificazioni;
- n. 530 del 19/04/2006 “Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n. 140 dell’11/02/2008 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione III e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03”;
Considerato che attraverso il contratto di apprendistato si determina un’opportunità formativa per un numero elevato di giovani, che consente loro di sviluppare competenze tecnico-professionali che migliorano il grado di occupabilità, in particolare per coloro che sono sprovvisti di titoli professionali adeguati al mercato del lavoro;
Ritenuto necessario, al fine di conseguire le finalità sopra specificate, di provvedere a migliorare l’efficacia degli interventi formativi rivolti agli apprendisti, attraverso l’attuazione di percorsi formativi con caratteristiche unitarie di attuazione per giovani e imprese e la valorizzazione delle competenze acquisite in tali percorsi, favorendone la formalizzazione e la certificazione secondo le regole di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 530/2006;
Preso atto che i contenuti e le modalità descritti nell’allegato 1 “L’apprendistato di seconda fase: scelte per lo sviluppo dell’apprendistato” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, consentono il raggiungimento delle suddette finalità;
Considerato che, nell’ambito dell’azione di miglioramento e sviluppo del sistema apprendistato, si ritiene prioritaria la formazione degli apprendisti sul tema della sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di contenuti formativi dedicati alla prevenzione e all’anticipazione dei rischi;
Dato atto della necessità di prevedere, in via sperimentale, la possibilità per le aziende di realizzare al proprio interno le predette attività formative sulla sicurezza sul lavoro;
Dato altresì atto che:
- la realizzazione delle citate attività formative da parte degli enti di formazione presso le aziende debba essere sottoposta alla autorizzazione preventiva della Regione Emilia-Romagna, sulla base di criteri e >modalità che saranno definiti con successivo atto del dirigente regionale competente per materia;<li>
- i suddetti criteri debbano fare riferimento al rispetto degli obblighi per la sicurezza ed alla presenza in azienda dei ruoli definiti dal D.lgs. n. 81/2008, nonché del tutor formativo;
- la Regione Emilia-Romagna effettuerà> azioni di valutazione e monitoraggio sugli esiti degli interventi formativi e attività di verifica e controllo sull’effettivo svolgimento delle attività formative<b>;<b>
Ritenuto di:
- approvare l’allegato 1 “L’apprendistato di seconda fase: scelte per lo sviluppo dell’apprendistato professionalizzante”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- disciplinare nei termini e con modalità sopra descritte la possibilità per le aziende di realizzare al proprio interno le attività formative sulla sicurezza sul lavoro;
- rinviare ad un proprio successivo atto l’individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l’approvazione del “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato”;
Dato atto dell’intesa in ordine a tali temi, raggiunta il 10 dicembre 2009 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale tripartita, di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12/2003, come risulta dal relativo processo verbale;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009);
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Scuola, Formazione Professionale, Università e Lavoro;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:
- approvare l’allegato 1 “L’apprendistato di seconda fase: scelte per lo sviluppo dell’apprendistato professionalizzante”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- disciplinare, nei termini e con modalità descritte in premessa e qui integralmente richiamate, la possibilità da parte degli enti di formazione di realizzare all’interno delle aziende le attività formative sulla sicurezza sul lavoro;
- rinviare ad un proprio atto successivo l’individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l’approvazione del “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato”;
- pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.