n.219 del 04.07.2019 (Parte Seconda)
L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all’art. 1, comma 34 prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR);
Vista in particolare la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro”, come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”;
Preso atto che la sopracitata Legge regionale stabilisce che la Giunta regionale provveda, con propri atti, ad attuare diversi aspetti della disciplina in materia di tirocini e in particolare:
- all’art. 24 comma 3 stabilisce che i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro che ospita il tirocinante e sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante e che la Giunta individui i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento;
- all’art. 24 comma 6 stabilisce quali sono i soggetti per i cui tirocini la Giunta regionale può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente;
- all’art. 24, comma 10, stabilisce che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio ospitato presso una sede in Emilia-Romagna può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale invece che da quella di cui alla citata legge regionale, previa comunicazione all’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
- all’art. 25 comma 8 stabilisce che la Giunta regionale può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all’articolo 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l’inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;
- all’art. 26 comma 5 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto individui le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale;
- all’art. 26 ter, comma 6 stabilisce che la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all’articolo 6, definisca le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale;
- all’art. 26 quater, comma 5, stabilisce che la Giunta regionale può prevedere circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità;
- all’art. 26 quinquies, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati e verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 5;
- all’art. 26 quinquies, comma 3, stabilisce che la Regione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l’Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di competenza;
- all’art. 26 novies, comma 4 stabilisce che alla convenzione che regola i tirocini di cui allo stesso art. 26 novies, comma 1, è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinio, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n.226/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 1282/2018”
- n. 996 del 18/6/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 226/2019”;
Atteso inoltre che l’art. 13 della sopracitata L.R. n. 1/2019 stabilisce quale data di entrata in vigore delle modifiche dalla stessa disposte il 1 luglio 2019;
Ritenuto con il presente provvedimento di dare una prima attuazione alla sopracitata L.R. n. 17/2005 così come modificata in ultimo dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini, con riferimento in particolare agli articoli 24 commi 3 e 10, 26 comma 5, 26-ter comma 6 e 26-novies comma 4, dotandosi dei dispositivi e della strumentazione necessari e rinviando a propri successivi atti l’attuazione di quanto previsto agli articoli 24 comma 6, 25 comma 8, 26-quater comma 5 e 26-quinquies comma 2 e 3;
Ravvisato, conseguentemente, necessario approvare gli schemi di convenzione e di progetto formativo individuale di cui all’art. 24, comma 3, e di progetto personalizzato di cui all’art. 26 novies, comma 4 quali allegati nn. 1, 2 e 3 parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 985 del 30 giugno 2014 “Piano di attuazione regionale di cui alla DGR n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione” e in particolare l’Allegato 3 “Invito a presentare candidature per individuazione dell’elenco dei promotori di tirocini formativi di cui alla L.R. 17/2005” e s.m.i. per l’attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione di Giunta n. 475/2014”;
- n. 1959 del 21 novembre 2016 “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” e ss.mm.;
- n. 37 del 15 gennaio 2018 “Ampliamento platea dei soggetti ammessi a candidarsi in risposta all'Invito di cui all'Allegato 4) parte integrante e sostanziale della DGR n. 985/2014”;
Visto in particolare l’invito di cui all’allegato 3) della propria deliberazione n. 985/2014 finalizzato ad individuare un elenco di soggetti promotori di tirocini formativi che ha definito i requisiti dei soggetti ammessi a richiedere l’inserimento nel suddetto elenco;
Dato atto che i soggetti che potevano candidarsi in risposta al sopra citato invito rientrano tra i soggetti che possono promuovere i tirocini ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n. 17/2005 così come modificato dalla L.R. 1/2019;
Dato atto che in attuazione dell’invito di cui all’allegato 3) della propria delibera n. 985/2014 il Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro ha approvato con propria determinazione n. 9955/2019 l’elenco dei soggetti promotori;
Dato atto inoltre che al fine di rendere disponibili alle persone misure formative per il lavoro sono state approvate, con proprie deliberazioni, procedure di evidenza pubblica che disponevano, tra l’altro:
- le tipologie di progetti candidabili tra i quali progetti riferiti alle tipologie di promozione di tirocini (T01a, T01b, T01c, T01d di cui alla propria deliberazione n. 226/2019);
- i requisiti dei soggetti ammessi a candidare e a realizzare progetti di promozione di tirocini in qualità di soggetti attuatori che rientrano tra i soggetti che possono promuovere i tirocini ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n. 17/2005 così come modificato dalla L.R. 1/2019;
- le procedure di istruttoria che ricomprendevano la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori;
- le modalità di approvazione e/o validazione delle proposte;
Viste in particolare le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 230/2016, 464/2016, 1403/2016, 1751/2016, 2324/2016, 759/2017, 1200/2017, 1205/2017, 1674/2017, 485/2018, 1258/2018, 2190/2018, 186/2019 che si sono concluse con l’adozione degli specifici atti di approvazione di Operazioni ovvero le proprie deliberazioni nn. 694/2016, 32/2017, 34/2017, 256/2017, 297/2017, 1505/2017, 269/2018, 362/2018, 925/2018, 1770/2018, 371/2019, 430/2019 nonché con determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro n. 16242/2017;
Dato atto che per ciascuno dei sopra citati atti di approvazione sono state individuate le Operazioni ancora in corso di attuazione e che ricomprendono progetti di promozione di tirocini nella responsabilità di soggetti attuatori non ricompresi nell’elenco di cui alla sopra citata determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro n. 9955/2019;
Ritenuto, per quanto sopra, in fase di prima attuazione e al fine di garantire tempestiva applicazione di quanto disposto dalla sopracitata Legge regionale n. 1/2019 in materia di tirocini, di approvare il primo elenco dei soggetti promotori, allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto costituito dai soggetti promotori di cui all’elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro n. 9955/2019, in attuazione dell’Invito di cui all’allegato 3) della propria delibera n. 985/2014 integrato dall’elenco dei soggetti ricompresi nei soggetti attuatori delle operazioni come individuate al punto precedente;
Dato atto altresì che l’art. 26 prevede al comma 1 tra i soggetti che possono promuovere tirocini:
- lettera a) l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
- lettera e) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
Valutato che per oggetto e finalità istituzionali le Agenzie sono da ricomprendere tra i soggetti promotori di cui all’allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato altresì, tenuto conto di quanto previsto all’art. 26 comma 1 lettera i), di ricomprendere tra i soggetti promotori di cui all’allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
Valutato di:
- stabilire che il suddetto primo elenco di cui all’allegato 4) al presente atto, dovrà essere periodicamente aggiornato al fine di permettere a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 delle L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. di poter promuovere tirocini;
- avvalersi dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna per l’aggiornamento del predetto elenco che approverà procedure di evidenza pubblica a sportello per la validazione che si concludano con l’ammissione dei soggetti e l’aggiornamento dell’elenco con cadenza almeno bimestrale;
- prevedere che agli atti di validazione sia data piena diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia regionale per il Lavoro;
Dato atto inoltre che l’elenco dei soggetti promotori di cui all’art. 26 comma 5 è costituito e sarà aggiornato con le modalità sopra specificate al fine di semplificare le procedure di autorizzazione e verifica regionale di competenza dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi di quanto previsto dall’Art. 26 ter;
Dato atto pertanto che:
- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per la promozione di tirocini ma non costituisce titolo per il finanziamento pubblico del servizio di promozione;
- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali per l’occupazione, si intenderà finanziare con risorse comunitarie, nazionali o regionali il servizio di promozione saranno attivate, con propri successivi atti, le necessarie procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti promotori nonché i conseguenti atti di assegnazione di risorse e conseguente impegno di spesa;
Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004, “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche”;
- n. 530 del 19 aprile 2006, “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm., con cui si approva l’impianto del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione;
- n. 2175 del 21 dicembre 2009, “Progettazione dei tirocini secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17”;
- n. 739 del 10 giugno 2013, “Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n. 530/2006”;
- n. 960 del 30 giugno 2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell’art. 26 ter comma 3 della Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.”;
- n. 1172 del 21 luglio 2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i";
- n. 1676 del 20 ottobre 2014 “Disposizioni per l'attuazione di parte delle misure di cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014 e del servizio di SRFC in esito ai tirocini attivati ai sensi della legge regionale n. 17/2005”, così come modificata in ultimo dalla propria deliberazione n. 679 del 22 maggio 2017;
- n. 985 del 30 giugno 2014 “Piano di attuazione regionale di cui alla DGR n. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione” e in particolare l’allegato n. 4 “Invito a presentare candidature per individuazione dell’elenco dei soggetti per la certificazione delle competenze acquisite in esito a tirocini formativi o a progetti di servizio civile regionale per l’attuazione del piano regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione di Giunta n. 475/2014”;
Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione, confermare quanto disposto in materia di Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione come già definito con le sopra citate proprie deliberazioni modificate ed integrate da ultimo con la propria delibera n. 739/2013 per la formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, ai fini del rilascio dell'attestazione finale ai tirocinanti che avranno partecipato alle attività confermando altresì le modalità di attuazione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della propria delibera n. 960/2014;
Visto in particolare l’invito di cui all’allegato 4) della propria deliberazione n. 985/2014 finalizzato ad individuare un elenco di soggetti per l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio che ha definito i requisiti dei soggetti ammessi a richiedere l’inserimento nel suddetto elenco;
Dato atto che in attuazione dell’invito di cui all’allegato 4) della propria delibera n. 985/2014 il Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro ha approvato con propria determinazione n. 9956/2019 l’elenco dei soggetti per l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio;
Dato atto inoltre che al fine di rendere disponibili alle persone misure atte a garantire la formalizzazione degli esiti dei tirocini sono state approvate, con proprie deliberazioni, procedure di evidenza pubbliche che disponevano, tra l’altro:
- le tipologie di progetti candidabili tra i quali progetti riferiti alla tipologia di formalizzazione degli esiti del tirocinio (FC01 di cui alla propria deliberazione n. 226/2019);
- i requisiti dei soggetti ammessi a candidare e a realizzare il servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio in qualità di soggetti attuatori;
- le procedure di istruttoria che ricomprendevano la verifica dei requisiti dei soggetti attuatori;
- le modalità di approvazione e/o validazione delle proposte;
Viste in particolare le procedure di evidenza pubblica di cui alle proprie deliberazioni nn. 2324/2016, 1205/2017, 1258/2018, 186/2019 che si sono concluse con l’adozione degli specifici atti di approvazione di Operazioni ovvero le proprie deliberazioni nn. 297/2017, 1770/2018, 371/2019, nonché con determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro nn. 16242/2017 e 345/2018;
Dato atto che per ciascuno dei sopra citati atti di approvazione sono state individuate le Operazioni ancora in corso di attuazione e che ricomprendono progetti di formalizzazione degli esiti del tirocinio nella responsabilità di soggetti attuatori non ricompresi nell’elenco di cui alla sopra citata determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro n. 9956/2019;
Ritenuto, in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio e in fase di prima attuazione, al fine di garantire tempestiva applicazione di quanto disposto dalla sopracitata Legge regionale n. 1/2019, di approvare il primo elenco dei soggetti certificatori, allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dai soggetti certificatori di cui all’elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro n. 9956/2019, in attuazione dell’allegato 4) della propria delibera n. 985/2014 integrato dall’elenco dei soggetti ricompresi nei soggetti attuatori delle operazioni come individuate al punto precedente;
Valutato che per oggetto e finalità istituzionali l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna sia da ricomprendere tra i soggetti che possono erogare il servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio di cui all’allegato 5) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato inoltre di:
- stabilire che il suddetto primo elenco dovrà essere periodicamente aggiornato al fine di permettere a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini di poter erogare il servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio;
- avvalersi dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna per l’aggiornamento del predetto elenco che approverà procedure di evidenza pubblica a sportello per la validazione che si concludano con l’ammissione dei soggetti e l’aggiornamento dell’elenco con cadenza almeno bimestrale;
- prevedere che agli atti di validazione sia data piena diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia regionale per il Lavoro;
Dato atto inoltre che l’elenco dei soggetti per la formalizzazione e certificazione dei tirocini è costituito e sarà aggiornato con le modalità sopra specificate al fine di semplificare le procedure di autorizzazione e verifica regionale di competenza dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi di quanto previsto dall’Art. 26 ter;
Dato atto pertanto che:
- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione dei tirocini ma non costituisce titolo per il finanziamento pubblico del servizio stesso;
- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali per l’occupazione si intenderà finanziare con risorse comunitarie, nazionali o regionali il servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio come tipologia di azione che completa percorsi individualizzati e personalizzati ricomprendenti pertanto i tirocini saranno attivate, con propri successivi atti, le necessarie procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti per la formalizzazione e certificazione dei tirocini nonché i conseguenti atti di assegnazione di risorse e conseguente impegno di spesa;
- al fine di rendere disponibili alle persone il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui all’art.26 ter in esito alla propria esperienza di tirocinio, promossa con altre risorse, ovvero nei casi in cui la promozione non è finanziata dalla Regione, si provvederà con proprio successivo atto alla attivazione delle procedure necessarie alla individuazione dei soggetti nonché alla quantificazione e all’assegnazione delle risorse per il finanziamento del servizio di formalizzazione per i tirocini con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019;
Di disporre pertanto che, per quanto sopra specificato, per i tirocini con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019 non applica quanto previsto dalla propria deliberazione n. 960/2014 in materia di finanziamento del servizio di formalizzazione e certificazione;
Rilevato che nel caso di tirocini attivati fuori del territorio regionale, ovvero ospitati in sedi in altre regioni di azienda multilocalizzate con sede legale in Emilia-Romagna con tirocinanti domiciliati in altra Regione, il nodo di coordinamento nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non trasmette, per mancanza di competenza amministrativa, le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 24, comma 9 della Legge regionale ai sistemi informatici della Regione Emilia-Romagna;
Preso atto, nelle more della messa a disposizione delle comunicazioni obbligatorie riferite ai casi di cui al paragrafo precedente nel sistema informativo SARE (Semplificazione Amministrativa in Rete), della necessità di acquisire dal soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che, nel caso in cui, per un tirocinio attivato in altra regione con tirocinanti domiciliati in altra regione, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in Emilia-Romagna intenda avvalersi della normativa della Regione Emilia-Romagna, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare, precedentemente all’invio di convenzione e progetto formativo, all’Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all’indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, il dettaglio della Comunicazione obbligatoria di avviamento effettuata tramite il sistema informatico della Regione in cui si svolge il tirocinio o, in alternativa, i dati della comunicazione obbligatoria utilizzando il format del modulo UnificatoLav scaricabile all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/in-evidenza/comunicazioni-obbligatorie/moduli?inheritRedirect=true;
Dato atto inoltre che in tali casi occorrerà procedere, al fine di attivare la procedura di autorizzazione e verifica di cui all’art. 26 ter comma 1, all’acquisizione manuale, a cura dell’Agenzia regionale per il Lavoro, della comunicazione obbligatoria di avviamento;
Ritenuto opportuno stabilire che in tale caso:
- non sarà possibile richiedere che la verifica su idoneità e congruenza della documentazione venga effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione;
- la verifica su idoneità e congruenza della documentazione verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione del dettaglio della comunicazione obbligatoria tramite pec;
Ritenuto altresì opportuno stabilire che nel caso in cui, per un tirocinio attivato nel territorio regionale, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in altra regione intenda avvalersi della normativa della Regione in cui è ubicata la sua sede legale, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare convenzione e progetto formativo all’Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all’indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it;
Rilevata infine la necessità di garantire continuità nell’attivazione di tirocini nel periodo di transizione tra la normativa attualmente vigente e l’entrata in vigore della nuova normativa il 1 luglio 2019, e di stabilire nel contempo un termine all’istruttoria di ammissibilità ai finanziamenti ai sensi della normativa attualmente vigente e della determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire che:
- i tirocini con data di avvio entro il 10 luglio 2019 e con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, entro il 30 giugno 2019, verranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità ai sensi della normativa attualmente vigente e della determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014;
- laddove, nei casi di cui al precedente alinea, i tirocini presentino incongruenze con la relativa comunicazione obbligatoria, o non sarà stato possibile collegare progetto e convenzione di tirocinio a una comunicazione obbligatoria, è possibile per i soggetti promotori provvedere a sanatoria entro il 30 luglio 2019. In caso contrario i tirocini non saranno sottoposti a istruttoria e non verranno pertanto inseriti in provvedimenti di ammissibilità; nel caso in cui ai soggetti promotori di tirocini sia stata comminata una sanzione per invio tardivo di convenzione e progetto ai sensi dell’art. 26 sexies comma 1 della legge regionale attualmente vigente, l’istruttoria dei tirocini per i quali è stata comminata la sanzione si concluderà solo a seguito del pagamento della sanzione o, in caso di mancato pagamento, di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione da parte del Servizio regionale competente;
Ritenuto altresì opportuno, atteso quanto previsto dall’art. 13 della sopracitata L.R. n. 1/2019 con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche dalla stessa disposte a far data dal 1° luglio 2019, prevedere che le suddette modifiche si applicano necessariamente a tutti i tirocini:
- la cui convenzione e progetto saranno inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio;
- indipendentemente dall’eventuale cofinanziamento pubblico delle attività connesse ed in particolare dei costi di promozione e/o dei costi del servizio di formalizzazione delle competenze acquisiti nonché del finanziamento a carico di risorse pubbliche dell’indennità di tirocinio;
- la cui convenzione e progetto saranno inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio, anche quando siano attivati nell’ambito di Operazioni candidate in risposta a procedure di evidenza pubblica anche laddove le procedure siano state approvate in data antecedente alla data di approvazione del presente atto;
Valutato pertanto necessario prevedere che il presente atto sia trasmesso ai soggetti titolare di Operazioni, ancora in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente atto, che prevedano di rendere disponibili tirocini;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
Richiamata la L.R. n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;
- n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.87/2017 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;
- n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare gli schemi di convenzione e di progetto formativo individuale di cui all’art. 24, comma 3, e di progetto personalizzato di cui all’art. 26 novies, comma 4 quali allegati nn. 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, altresì, il “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”, allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto costituito dai soggetti promotori che ricomprende l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);
3. di dare atto che:
- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per la promozione di tirocini ma non costituisce titolo per il finanziamento pubblico del servizio di promozione;
- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali per l’occupazione, si intenderà finanziare con risorse comunitarie, nazionali o regionali il servizio di promozione saranno attivate, con propri successivi atti, le necessarie procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti promotori nonché i conseguenti atti di assegnazione di risorse e conseguente impegno di spesa;
4. di confermare in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio quanto disposto dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione già definito con le proprie deliberazioni in premessa citate ai fini del rilascio dell'attestazione finale ai tirocinanti che, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 26 ter comma 4 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii confermando altresì le modalità di attuazione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della propria delibera n. 960/2014;
5. di approvare il “Primo elenco dei soggetti erogatori del servizio di certificazione e formalizzazione degli esiti dei tirocini”, allegato 5) parte integrante e sostanziale del presente atto che ricomprende l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
6. di dare atto che:
- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione dei tirocini ma non costituisce titolo per il finanziamento pubblico del servizio stesso;
- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali per l’occupazione si intenderà finanziare con risorse comunitarie, nazionali o regionali il servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio come tipologia di azione che completa percorsi individualizzati e personalizzati ricomprendenti pertanto i tirocini saranno attivate, con propri successivi atti, le necessarie procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti per la formalizzazione e certificazione dei tirocini nonché i conseguenti atti di assegnazione di risorse e conseguente impegno di spesa;
- al fine di rendere disponibili alle persone il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui all’art.26 ter in esito alla propria esperienza di tirocinio, promossa con altre risorse, ovvero nei casi in cui la promozione non è finanziata dalla Regione, si provvederà con proprio successivo atto alla attivazione delle procedure necessarie alla individuazione dei soggetti nonché alla quantificazione e all’assegnazione delle risorse per il finanziamento del servizio per i tirocini con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019;
7. di disporre pertanto che, per quanto specificato al punto 6. che precede, per i tirocini con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019 non si applica quanto previsto dalla propria deliberazione n. 960/2014 in materia di finanziamento del servizio di formalizzazione e certificazione;
8. di avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna per l'aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati 4 e 5 del presente atto, la quale approverà procedure di evidenza pubblica a sportello per la validazione delle candidature che si concludano con l'ammissione dei soggetti e l'aggiornamento dei predetti elenchi con cadenza almeno bimestrale, prevedendo, inoltre, che agli atti di validazione sia data piena diffusione con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia regionale per il Lavoro;
9. di stabilire che:
- nelle more della messa a disposizione delle comunicazioni obbligatorie riferite ai casi di cui al paragrafo precedente nel sistema informativo SARE (Semplificazione Amministrativa in Rete), delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 24, comma 9 della legge regionale, nel caso in cui, per un tirocinio attivato in altra regione con tirocinanti domiciliati in altra regione, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in Emilia-Romagna intenda avvalersi della normativa della Regione Emilia-Romagna, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare, precedentemente all’invio di convenzione e progetto formativo, all’Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all’indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, il dettaglio della Comunicazione obbligatoria di avviamento effettuata tramite il sistema informatico della Regione in cui si svolge il tirocinio o, in alternativa, i dati della comunicazione obbligatoria utilizzando il format del modulo UnificatoLav scaricabile all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/in-evidenza/comunicazioni-obbligatorie/moduli?inheritRedirect=true;
- nel caso di cui all’alinea che precede non sarà possibile richiedere che la verifica su idoneità e congruenza della documentazione venga effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e la verifica su idoneità e congruenza della documentazione verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione del dettaglio della comunicazione obbligatoria tramite pec;
- nel caso in cui, per un tirocinio attivato nel territorio regionale, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in altra regione intenda avvalersi della normativa della Regione in cui è ubicata la sua sede legale, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare convenzione e progetto formativo all'Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all'indirizzo pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it;
10. di stabilire inoltre che:
- i tirocini con data di avvio entro il 10 luglio 2019 e con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, entro il 30 giugno 2019, verranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità ai sensi della normativa attualmente vigente e della determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014;
- laddove, nei casi di cui al precedente alinea, i tirocini presentino incongruenze con la relativa comunicazione obbligatoria, o non sarà stato possibile collegare progetto e convenzione di tirocinio a una comunicazione obbligatoria, è possibile per i soggetti promotori provvedere a sanatoria entro il 30 luglio 2019. In caso contrario i tirocini non saranno sottoposti a istruttoria e non verranno pertanto inseriti in provvedimenti di ammissibilità; nel caso in cui ai soggetti promotori di tirocini sia stata comminata una sanzione per invio tardivo di convenzione e progetto ai sensi dell’art. 26 sexies comma 1 della legge regionale attualmente vigente, l’istruttoria dei tirocini per i quali è stata comminata la sanzione si concluderà solo a seguito del pagamento della sanzione o, in caso di mancato pagamento, di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione da parte del Servizio regionale competente;
11. di prevedere che le suddette modifiche si applicano necessariamente a tutti i tirocini:
- la cui convenzione e progetto saranno inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio;
- indipendentemente dall’eventuale cofinanziamento pubblico delle attività connesse ed in particolare dei costi di promozione e/o dei costi del servizio di formalizzazione delle competenze acquisiti nonché del finanziamento a carico di risorse pubbliche dell’indennità di tirocinio;
- la cui convenzione e progetto saranno inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio, anche quando siano attivati nell’ambito di Operazioni candidate in risposta a procedure di evidenza pubblica anche laddove le procedure siano state approvate in data antecedente alla data di approvazione del presente atto;
12. di trasmettere il presente atto ai soggetti titolari di Operazioni, ancora in corso di realizzazione alla data di approvazione dello stesso, che prevedano di rendere disponibili tirocini;
13. di prevedere altresì che con propri successivi atti si provvederà a disporre per tutti gli aspetti necessari alla piena attuazione della Legge regionale nonché a dare attuazione di quanto previsto:
- all’art. 24 comma 6 in materia di circostanziate deroghe al numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente;
- all’art. 25 comma 8 in materia di misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all’articolo 24, comma 6. comprese eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;
- all’art. 26 quater, comma 5, in materia di circostanziate deroghe alla corresponsione e all’ammontare dell’indennità;
- all’art. 26 quinquies, comma 2 e comma 3, in materia di attività di controllo;
14. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.