n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni relative al programma di edilizia residenziale sociale 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1711 del 15 novembre 2010, approvava il bando per l’attuazione del programma di edilizia residenziale sociale 2010;

- che detta deliberazione, al punto 6.3. dell’allegato A, tra i requisiti di ammissibilità della domanda, prevedeva che i soggetti proponenti gli interventi avrebbero dovuto aderire ad organismi di rappresentanza sottoscrittori del protocollo sulla qualificazione degli operatori sottoscritto il 6 novembre 2007 tra la Regione Emilia-Romagna e gli organismi di rappresentanza del settore;

Rilevato:

- che la Società La Sorgente Soc. Coop. aveva presentato domanda di partecipazione al bando proponendo un intervento per la realizzazione di n. 16 alloggi da assegnare in locazione o godimento permanente in Comune di Reggio Emilia - localizzazione Via Compagnoni;

- che la domanda presentata dalla Società La Sorgente Soc. Coop. veniva ritenuta inammissibile perché in capo ad essa non ricorreva la condizione di cui al n. 3) del punto 6.3. dell’allegato A alla deliberazione n. 1711/2010, come, peraltro, specificato nell’allegato B - Tabella 2 - della deliberazione n. 1817/2011, relativa all’elenco delle proposte di intervento non ammissibili;

- che la Società La Sorgente Soc. Coop. con atto a cura del Notaio Dott. Giovanni Iannella del 31 marzo 2011, repertorio n. 35862, ha ceduto il ramo d’azienda e con esso tutte le attività collegate alla L.C.C. Costruzioni S.r.l.;

- che, pertanto, avverso la deliberazione n. 1817/2011, di approvazione della graduatoria delle proposte di intervento, azionava ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna di Bologna la Società La Sorgente Soc. Coop. a r.l., originario soggetto proponente la domanda di ammissione a finanziamento, e la società L.C.C. Costruzioni S.r.l., quale acquirente di ramo d’azienda;

Considerato che il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna di Bologna, con sentenza n. 535 del 30 luglio 2012, ha accolto tale ricorso, ritenendo illegittima la clausola di cui al n. 3) del punto 6.3. dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1711/2010 in quanto in contrasto con i parametri normativi di cui agli artt. 81 e ss.gg. (ora art. 101 e ss.gg.) del Trattato CE e al Codice degli Appalti, ritenuto dal giudice amministrativo applicabile anche alle materie similari, concernenti il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;

Preso atto che l’annullamento della predetta clausola comporta, come precisato dal giudice amministrativo, “il riesame di tutte le disposizioni ai fini di una rielaborazione della struttura del bando e dell’eventuale rinnovo del procedimento in relazione al quale l’amministrazione vanta un potere discrezionale e allo stato le ricorrenti, esclusivamente, un interesse strumentale”;

Ritenuto, in virtù del potere discrezionale a tal riguardo riconosciuto dal giudice amministrativo all’amministrazione regionale, di ottemperare alla sentenza in questione sottoponendo tutte le domande escluse per la insussistenza della condizione di cui al n. 3) del punto 6.3. dell’allegato A alla deliberazione n. 1711/2010 all’istruttoria di merito;

Considerato:

- che l’allegato A alla deliberazione n. 1711/2010, al punto 10. prevede che “Alla valutazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria per la localizzazione degli interventi e determinazione dei relativi contributi provvede un apposito Nucleo di Valutazione regionale …”, nominato con determinazione del Dirigente competente e composto da funzionari e dirigenti regionali;

- che, con l’approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale,avvenuta con la deliberazione n. 1817/2011, il Nucleo di Valutazione regionale ha cessato di esistere per aver concluso il proprio compito,ossia quello di predisporre la graduatoria;

Valutata, pertanto, la necessità, al fine di ottemperare alla sentenza del T.A.R-E.R. di Bologna n. 535 del 2012, di ricostituire il Nucleo di Valutazione regionale, a suo tempo nominato con determinazione dirigenziale n. 13591/2010, affinché esso provveda all’istruttoria delle proposte di intervento presentate dai soggetti operatori non ammessi per la insussistenza della condizione di cui al n. 3) del punto 6.3. (clausola questa dichiarata nulla dal giudice amministrativo, sulla base dei criteri di cui al punto 11. dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1711/2010);

Ritenuto che l’attività del Nucleo di Valutazione regionale, nella medesima composizione prevista dalla determinazione dirigenziale n. 13591/2010 di cui sopra, debba aver inizio a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e terminerà a conclusione dell’istruttoria di tutte le domande dichiarate inammissibili dalla precedente deliberazione n. 1817/2011 per insussistenza della condizione di cui al n. 3) del punto 6.3. dell’allegato A alla deliberazione n. 1711/2010;

Ritenuto, altresì, opportuno, a conclusione dell’istruttoria di dette domande, rimodulare la graduatoria generale delle domande in ragione della collocazione che ognuno di loro andrà in essa ad assumere in virtù del punteggio che avrà conseguito al termine dell’istruttoria, da approvarsi con deliberazione di questa stessa Giunta regionale;

Dato atto che si provvederà a comunicare ai soggetti proponenti l’esito dell’istruttoria relativa ad ogni proposta di intervento esaminata a seguito della assunzione di questa decisione;

Ritenuto pertanto di ottemperare alla sentenza del TAR secondo le modalità sopra descritte;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1954 del 10 dicembre 2007 e n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di prendere atto e di ottemperare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, alla sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna - Sezione di Bologna n. 535/2012 del 30 luglio 2012, notificata il 15 ottobre 2012, come segue:

1. sottoporre all’istruttoria di merito tutte le proposte di intervento dichiarate non ammissibili per la stessa motivazione dichiarata illegittima dal TAR e verificare la loro eventuale collocazione nella graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento (allegato C - tabella 3 - alla delibera della Giunta regionale n. 1817/2011) e nell’elenco delle proposte di intervento da finanziare (allegato D - tabella 4 - della delibera della Giunta regionale 1817/11);

2. ricostituire a tal fine il Nucleo di valutazione a suo tempo nominato con determinazione dirigenziale n. 13591/2010 che dovrà operare secondo le modalità di funzionamento indicate nella stessa determinazione;

3. di stabilire che l'attività del nucleo di valutazione decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e terminerà a conclusione dell’istruttoria di tutte le domande presentate in seguito al bando approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1711/2010 dichiarate non ammissibili in quanto non rispettata la condizione di ammissibilità di cui al n. 3) del punto 6.3. dell’allegato A alla stessa delibera e della eventuale rimodulazione delle tabelle sopra indicate allegate alla delibera della Giunta regionale n. 1817/2011;

4. che si provvederà con successiva deliberazione di questa stessa Giunta alla approvazione della rimodulazione della graduatoria delle proposte di intervento ammissibili e conseguentemente eventualmente dell’elenco delle proposte di intervento da finanziare;

5. che si provvederà a comunicare ai soggetti proponenti l’esito dell’istruttoria relativa ad ogni proposta di intervento esaminata a seguito della assunzione di questa decisione;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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