n.320 del 29.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di un impianto di ricarica in condizioni controllate nella conoide alluvionale del Fiume Marecchia (Comune di Rimini) proposto dalla Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto di ricarica in condizioni controllate nella conoide alluvionale del Fiume Marecchia (Comune di Rimini) proposto dalla Regione Emilia–Romagna, dal Comune di Rimini e dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 settembre 2017, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate: 

  1. realizzare tutti gli interventi previsti dal progetto in oggetto;
  2. formalizzare un’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna per il coordinamento dei lavori e utile alla definizione dei ruoli in fase di cantiere (risistemazione del fondo del lago) e in fase di esercizio (monitoraggio degli habitat del lago e controllo degli apporti idrici al lago);
  3. garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche interessate (Canale dei Mulini e relativo sistema di paratoie) attraverso il Consorzio di Bonifica della Romagna assicurando così le finalità ambientali del progetto;
  4. definire l’impianto e l’attuazione dei sistemi dei monitoraggi descritti;
  5. eseguire la pulitura del fondo del lago dai sedimenti fini e loro ridistribuzione in loco per fini ecologici;
  6. realizzare un modello matematico di flusso e trasporto delle acque sotterranee per la quantificazione dell’efficienza della ricarica sulla conoide; il modello verrà aggiornato annualmente e dovrà essere inviato ai Servizi regionali - tutela e risanamento risorsa acqua, aria e agenti fisici e Geologico, sismico e dei suoli;
  7. il piano di monitoraggio già predisposto per il controllo in continuo dei livelli idrometrici del lago, dovrà essere inviato al Servizio regionale - tutela e risanamento risorsa acqua, aria e agenti fisici ed all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;
  8. attuare il programma periodico di monitoraggio visivo dei livelli idrici nel lago, in particolare nel periodo riproduttivo dell’avifauna (marzo-agosto) almeno 2 volte a settimana e in periodo invernale (novembre-febbraio) settimanalmente ed attuare un monitoraggio periodico sui popolamenti animali e sugli habitat di interesse comunitario;
  9. I sedimenti ricavati dalla movimentazione del fondo dovranno servire alla creazione di isole, dossi o cordoni permanentemente emersi e alla riprofilatura di alcuni ambiti di sponda, eventualmente impiantando su di essi talee di salici autoctoni per accelerare la colonizzazione della vegetazione arbustiva igrofila atta ad ospitare le colonie di uccelli;
  10. dovranno essere realizzati interventi di ripristino morfologico del fondale del lago, finalizzato ad innalzare parte della quota del fondale per favorire la sopravvivenza della vegetazione igrofila arboreo-arbustiva e garantire la sopravvivenza di un habitat idoneo alla conservazione della garzaia;
  11. dovranno essere realizzati interventi di escavazione leggera di vie preferenziali di distribuzione dell’acqua in arrivo;
  12. la movimentazione dei sedimenti fini presenti sul fondo del lago dovrà essere realizzata nei periodi in cui il lago è asciutto; l’intervento di pulizia del fondo dovrà essere ripetuto nel tempo per mantenere efficace l’infiltrazione dell’acqua verso la falda; si dovranno inoltre effettuare rilevamenti sul fondo del lago per verificare l’estensione e lo spessore dei sedimenti fini presenti;
  13. installare strumenti che impediscano le manomissioni della paratoia di ingresso delle acque, quali lucchetti o altri sistemi di sicurezza ed effettuare sopralluoghi settimanali per verificare che le paratoie siano posizionate secondo le indicazioni di volta in volta date dal Servizio Geologico Regionale e dall’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna sulla base delle necessità del caso;
  14. attuare il sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in accordo con il DM n. 100/2016 “Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (Allegato 1, punto C). Tale monitoraggio dovrà essere effettuato analogamente a quanto fatto durante il biennio di sperimentazione, con le modifiche migliorative suggerite dal SIA (punto 3.A.11) a fronte dell’esperienza maturata, compreso il monitoraggio di prima allerta; gli interventi di rinaturalizzazione per la mitigazione dovranno essere eseguiti a lago asciutto, quindi in periodo tardo estivo o inizio autunnale, a seconda dell’andamento climatico e indirizzati verso il ripristino di habitat naturali di interesse conservazionistico; i lavori dovranno essere eseguiti in aree campione, precedentemente individuate e verificate dalla direzione lavori, affidata a tecnico qualificato;

b) di dare atto che il Comune di Rimini ha espresso le proprie determinazioni in merito al parere ambientale ai sensi della LR 9/99 e dell’Autorizzazione Paesaggistica in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 facente parte integrate e sostanziale della presente delibera;

c) di dare atto che il Comune di Rimini, inoltre, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica (inviata con prot. 24509 del 10/10/2017 e acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.651689 del 10/10/2017) per il progetto approvato che costituisce l’Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

d) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha trasmesso il proprio parere in merito all’Autorizzazione Paesaggistica (inviato con nota prot. n. 11203 del 20/9/2017 e acquisito dalla Regione al prot. PG.2017.618637 del 20/9/2017); di tale parere ne ha preso atto il Comune per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;

e) di dare atto che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;

f) di dare atto che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, inoltre, ha inviato la valutazione d’incidenza in data 10 maggio 2017 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG. 2017.345571 del 10/10/2017) e successivamente tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha trasmesso una revisione della valutazione d’incidenza (inviata con prot. 1238 del 3/10/2017 e acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.644473 del 5/10/2017; la Valutazione d’incidenza costituisce l’Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

g) di dare atto che la Provincia di Rimini, i comuni di Santarcangelo di Romagna e di Verucchio, non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non hanno rilasciato il proprio parere ambientale (non vincolante) ai sensi della LR 9/99;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti Regione Emilia–Romagna - Servizio regionale Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, Comune Di Rimini, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE SAC di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Verucchio, Comune di Santarcangelo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì–Cesena e Rimini;

j) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia – Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;

k) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;

l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16 della LR 9/99, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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