n.193 del 23.06.2021 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo con variazione delle strutture gestite dall'ente "Cooperativa Sociale Cento Fiori a r.l."
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 1378/2019 “Approvazione proposta di "Accordo generale triennale tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) in materia di prestazioni erogate a favore delle persone con dipendenze patologiche per gli anni 2019-2021";
- n. 1484/2020 “Integrazione dell’accordo approvato con la delibera di giunta regionale n. 1378/2019 “Approvazione proposta di Accordo generale triennale tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) in materia di prestazioni erogate a favore delle persone con dipendenze patologiche per gli anni 2019-2021 mediante revisione delle tariffe per l’isolamento dei nuovi utenti ai fini della prevenzione del contagio Sars-Cov 2”;
Richiamati:
- il comma 1, dell’art. 3 della L.R. 22/2019 che prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi di questa Direzione;
- La delibera di Giunta regionale n. 1315/2020 avente oggetto “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento pervenuta dall'ente "Cooperativa Sociale CENTO FIORI a r.l.” in data 30/01/2019 prot. n. PG/2019/0118468 per tutte le attività già accreditate per le seguenti strutture:
- “Centro Osservazione e Diagnosi di Vallecchio”, via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN), per una ricettività complessiva di 16 posti residenziali nella tipologia per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
- “Centro Osservazione e Diagnosi l’Airone”, ubicata in via Crocetta 18, Argenta (FE), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali;
- “Comunità Vallecchio”, a tipologia terapeutico-riabilitativa Via Vallecchio n.10, Montescudo (RN), per una ricettività complessiva di 22 posti residenziali;
- Centro Diurno di Rimini: struttura semi-residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso, Via Portogallo n. 10 Rimini, per complessivi 15 posti;
Vista altresì l’istanza relativa alla richiesta di nullaosta presentata dalla Cooperativa Sociale CENTO FIORI a r.l., per l’ampliamento di n. 8 posti rispetto all’attuale dotazione, destinati alla sede operativa di Vallecchio Montescudo-Montecolombo (Rimini), di cui 4 posti nella Comunità terapeutica e 4 nel Centro di Osservazione e Diagnosi;
Preso atto del parere positivo all’istanza di cui sopra riconosciuto con nota regionale prot. n. 30.06.2020.0475701.U in quanto l’ampliamento è volto a soddisfare il fabbisogno di aziende sanitarie extraregionali;
Preso atto conseguentemente della domanda di rinnovo con variazione del numero dei posti letto presentata dalla Cooperativa di cui trattasi e, in particolare, della comunicazione prot.18.05.2020.482177.E per l’ampliamento di n. 8 posti rispetto all’attuale dotazione, destinati alla sede operativa di Vallecchio Montescudo-Montecolombo (Rimini), di cui 4 posti nella Comunità terapeutica e 4 nel Centro di Osservazione e Diagnosi;
Visto il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:
“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;
Dato atto che il nuovo provvedimento di autorizzazione all’esercizio per le strutture della Cooperativa Sociale CENTO FIORI a r.l. di cui è stato richiesto l’ampliamento è stato rilasciato dal Comune competente;
Dato atto che il Servizio regionale competente:
- ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
- ha verificato l’esistenza delle condizioni oggettive previste e necessarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
- la DGR n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.”
- la determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute, e welfare n. 20202 del 13 novembre 2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Assistenza territoriale – Area “Salute mentale e dipendenze patologiche”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa
1. di concedere il rinnovo dell’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alle seguenti strutture, gestite dall’ente “Cooperativa Sociale CENTO FIORI a r.l.”:
- Centro di Osservazione e Diagnosi (COD) “L’Airone”:, via Crocetta n.18, Argenta (FE), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali;
- Centro Diurno di Rimini: struttura semi-residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso, Via Portogallo n. 10 Rimini, per complessivi 15 posti;
2. di concedere il rinnovo con ampliamento dell’accreditamento per ulteriori 4 posti letto per ciascuna delle seguenti strutture:
- Centro Osservazione e Diagnosi di Vallecchio”, via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN), per una ricettività complessiva di 20 posti letto residenziali nella tipologia per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
- Comunità Vallecchio”, a tipologia terapeutico-riabilitativa via Vallecchio n.10, Montescudo (RN), per una ricettività complessiva di 26 posti letto residenziali;
3. di concedere l’accreditamento per la Funzione di governo aziendale della formazione continua alle strutture di cui al punto precedente gestite dall’ente “Cooperativa Sociale CENTO FIORI a r.l.”;
4. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento e comunque secondo quanto previsto dalla DGR 72/2021 avente ad oggetto “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private. Modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 823/2020”;
5. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
6. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L.R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del SSR, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, previa diffida, in tutto o in parte;
7. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
8. di dare atto che l’accreditamento di cui ai punti precedenti viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
9. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
11. è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
12. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
13. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.