n.344 del 16.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Assistenza alla popolazione a seguito del sisma 2012: attività dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Ulteriori disposizioni sulla rendicontazione e il trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per la sistemazione temporanea

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTO l’art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286; 

VISTA la legge regionale n. 7 febbraio 2005 n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”

VISTE

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo; 

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con le quali i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione

EVIDENZIATO che

- con l’OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti; 

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

VISTA la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, con la quale è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012; 

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con il quale 

  • è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le suddette delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012; 
  • è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione; 
  • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti; 
  • a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTI, altresì: 

- l’articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 

- l’articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 11 novembre 2014 

- l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

- l'articolo 11 del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016,

con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza della stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTE le proprie ordinanze: 

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.” con la quale è stata individuata l’Agenzia regionale di protezione civile, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione; 

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale si è provveduto a

  • stabilire nuovi parametri per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”, di seguito per brevità indicato con l’acronimo NCAS; 
  • disporre la copertura degli oneri del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) e degli oneri per le giornate del 30 e 31 luglio 2012 derivanti dalla determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, a valere sul Fondo per la ricostruzione, a tal fine quantificando una provvista di Euro 39.200.000,00;

- n. 64 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal del NCAS dal 1 agosto 2013; 

- n. 149 del 13 dicembre 2013 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’ordinanza commissariale n. 64/2013;

- n. 20 dell’8 maggio 2015, Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione, modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 39 e 58 del 2015 e n. 46 del 2016, con la quale si è provveduto alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare alla sostituzione, dal 1 luglio 2015 del NCAS con, a seconda dei casi, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA);

VISTE

– la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 19 “Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” che prevede, tra l’altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”; 

– la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” e delle denominazioni e delle declaratorie dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l’assetto organizzativo a supporto del Commissario;

DATO ATTO che, la suddetta deliberazione pone in capo all’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 il coordinamento dell’assistenza alla popolazione, i rapporti con le Amministrazioni comunali per la gestione delle principali misure di assistenza e la predisposizione dei relativi atti e provvedimenti in stretto raccordo con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

CONSIDERATA la disposizione di cui al punto 15 della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale, in base alla quale il previgente assetto delle responsabilità derivante da formali individuazioni e comunicazioni del Commissario continui a valere fino al perfezionamento delle nuove individuazioni;

RITENUTO pertanto, di individuare nell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 il soggetto responsabile 

- dei rapporti con le Amministrazioni comunali competenti nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione a seguito del sisma 2012; 

- della predisposizione degli atti e provvedimenti commissariali relativi alle suddette misure d’assistenza; 

RITENUTO altresì, di individuare nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il soggetto responsabile dell’attività di gestione della contabilità speciale per il sisma 2012, compresa l’attività di emissione degli ordinativi di pagamento nei confronti dei Comuni richiedenti il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione;

RICHIAMATI i propri decreti: 

- n. 73 del 26 settembre 2012 “Modalità e tempi di rendicontazione, liquidazione ed erogazione del Nuovo contributo per l’Autonoma sistemazione di cui all’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012, come parzialmente modificata con ordinanza n. 32/2012” che ha ridefinito i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni interessati delle somme a copertura del Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione (NCAS) di cui all’ordinanza n. 24/2012, così come parzialmente rettificata dall’ordinanza commissariale n. 32 del 30 agosto 2012; 

- n. 1304 del 12 novembre 2013 con il quale si è disposto in merito all’anticipazione di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014, salvo il recupero di somme non dovute per sopravvenute cause di decadenza dal contributo;

RILEVATO che, il decreto n. 73 del 26 settembre 2012 trova applicazione 

- ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza n. 64/2013 e s.m.i. anche per la rendicontazione e liquidazione del contributo NCAS dal 1 agosto 2013; 

- ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza n. 20/2015 e s.m.i., che rinvia nei limiti di compatibilità all’ordinanza n. 64/2013 e s.m.i., anche per la rendicontazione del CCL e del CDA dal 1 luglio 2015;

CONSIDERATO che, il citato decreto n. 73/2012 prevede che, nella liquidazione ai Comuni, si tenga conto - secondo quanto dagli stessi riportato negli elenchi riepilogativi - delle somme a conguaglio dei periodi precedenti e degli eventuali recuperi di somme non dovute;

PRESO ATTO che, diversi Comuni rappresentano il fatto che la restituzione delle somme da parte dei nuclei per i quali è stata accertata una causa di decadenza dal contributo (NCAS, CCL, CDA) non è immediata e comunque successiva al conguaglio operato dal Comune stesso secondo quanto disposto dal decreto n. 73/2012, con la conseguenza che le risorse conguagliate gravano sul bilancio comunale fintantoché non vengono restituite dai nuclei decaduti;

RITENUTO di stabilire che i Comuni 

- nella richiesta di assegnazione e liquidazione trimestrale delle risorse a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), tengano conto delle eventuali somme da conguagliare (NCAS, CCL, CDA) solo dopo il loro recupero, salvo comunque comunicare, nella stessa richiesta, gli accertamenti di tali somme eseguiti nel trimestre; 

- possono richiedere, a valere sul Fondo per la ricostruzione, secondo le indicazioni oggetto di successivo provvedimento, il trasferimento delle somme dagli stessi conguagliate che i nuclei decaduti dal contributo non hanno ancora provveduto a restituire;

decreta:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di individuare nell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 il soggetto responsabile 

- dei rapporti con le Amministrazioni comunali competenti nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione a seguito del sisma 2012; 

- della predisposizione degli atti e provvedimenti commissariali relativi alle suddette misure d’assistenza; 

2. di individuare nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il soggetto responsabile dell’attività di gestione della contabilità speciale per il sisma 2012, compresa l’attività di emissione degli ordinativi di pagamento nei confronti dei Comuni richiedenti il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione; 

3. di stabilire che i Comuni nella richiesta di assegnazione e liquidazione trimestrale delle risorse a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), tengano conto delle eventuali somme da conguagliare (NCAS, CCL, CDA) solo dopo il loro recupero, salvo comunque comunicare, nella stessa richiesta, gli accertamenti di tali somme eseguiti nel trimestre; 

4. di stabilire che i Comuni possono richiedere, a valere sul Fondo per la ricostruzione, secondo le indicazioni oggetto di successivo provvedimento, il trasferimento delle somme dagli stessi conguagliate che i nuclei decaduti dal contributo (NCAS, CCL, CDA) non hanno ancora provveduto a restituire; 

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina