n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)
DLgs 81/08 e ss.mm. e sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna. Modifiche alla delibera 2353/09
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato ed integrato e visti, in particolare, gli articoli 2 e 32 che individuano la figura degli “addetti al servizio di prevenzione e protezione”, precisandone le capacità ed i requisiti professionali, gli obblighi e gli adempimenti in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 novembre 1997 n. 371 ad oggetto “Decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche, recante l’attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ridefinizione organizzativa per l’Ente Regione Emilia-Romagna” che ha stabilito che il ruolo di “datore di lavoro” sia esercitato dal Direttore generale competente in materia di Organizzazione, nel cui ambito di competenza è infatti ricompreso il coordinamento delle azioni di prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori della Regione;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2009, recante “Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del DLgs n. 81/08 e ss.mm.” che, in adempimento alle modifiche legislative apportate dal DLgs 81/08 e ss.mm., ha adottato un nuovo modello organizzativo per una più efficace gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna delineando, in particolare, le seguenti linee direttrici:
- la conferma del ruolo di datore di lavoro in capo al direttore generale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”;
- la valorizzazione dell’istituto della delega delle funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del DLgs 81/08 e ss.mm., nel rispetto dei limiti individuati al successivo art. 17;
- una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento, nella materia di cui trattasi, delle direzioni generali e, in genere, della dirigenza regionale, nel rispetto comunque del principio di graduazione delle responsabilità in ragione del rilievo del ruolo ricoperto nell’organigramma regionale;
Atteso che l’allegato A "Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche” approvato dalla delibera richiamata al punto che precede, prevede all’art. 5 che “Il datore di lavoro nomina il Responsabile e gli addetti dell’”Area Prevenzione e Protezione tra collaboratori regionali che abbiano le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del DLgs 81/08, che devono essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze dell’Ente in materia e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati”;
Atteso che le modifiche legislative introdotte dal DLgs 81/08 e ss.mm., ampliando il ventaglio degli adempimenti e delle misure che ogni Ente deve adottare a tutela della sicurezza e salute di lavoratori e di terzi, impone una costante riflessione sulla organizzazione vigente nell’ente in materia di sicurezza e salute, al fine di elaborare il modello organizzativo che si ritiene più adeguato ad assicurare il rispetto di obblighi e adempimenti a tutela dei lavoratori;
Considerato che l’esiguità delle risorse umane disponibili, a seguito dei limiti imposti alle assunzioni dalle leggi statali per il contenimento della spesa pubblica, impone di sperimentare forme di maggiore flessibilità nella assegnazione dei compiti ai collaboratori regionali;
Ritenuto opportuno, per una più efficace gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, constatata anche la distribuzione territoriale e l’articolazione delle sedi di lavoro della Regione, nonché la complessità e la diversità delle attività di competenza che vi si esercitano, potenziare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, attribuendo al Direttore generale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”, nel suo ruolo di datore di lavoro, il potere di:
- individuare, a seguito degli ordinari processi di mobilità interna, ivi compresa la mobilità d’ufficio,, il personale necessario, anche a prescindere dal nulla-osta della direzione generale di provenienza; costituisce infatti una priorità assoluta per l’Ente l’adeguatezza del proprio sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro, che è chiamato a garantire ai lavoratori il rispetto di fondamentali diritti costituzionali, in primo luogo quelli del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e alla dignità personale (art. 2 Cost.);
- nominare come Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) alcuni collaboratori regionali, che abbiano le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del DLgs 81/2008, per svolgere l’attività con riferimento alle seguenti Direzioni generali:
- Agricoltura (una unità);
- Ambiente (due unità con particolare riferimento delle sedi dislocate sul territorio regionale);
- Assemblea legislativa (una unità);
- decidere le modalità di scelta degli ASPP assegnati o da assegnare alle direzioni di cui sopra (individuazione previa acquisizione di disponibilità mediante avviso interno o individuazione diretta d’ufficio); i responsabili delle strutture di appartenenza dei lavoratori esprimono un parere non vincolante; i collaboratori individuati possono iniziare a svolgere l’attività di ASPP solo a seguito dell’espletamento della obbligatoria formazione per ricoprire tale ruolo;
- specificare, con proprio atto, le modalità operative di acquisizione e di gestione degli ASPP che potranno essere assegnati al Servizio di Prevenzione e protezione dell’Ente o alle tre direzioni generali sopra indicate, fermo restando, nel secondo caso, che:
- nell’esercizio delle funzioni di ASPP, il lavoratore dipenderà funzionalmente dal datore di lavoro e sarà coordinato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- lo svolgimento delle funzioni di ASPP all’interno delle tre direzioni generali di cui al punto che precede sarà realizzato in via non esclusiva ma cumulandolo con parte della attività lavorativa già loro affidata, secondo modalità da concordare con il Direttore generale di appartenenza ed a seguito di idonea revisione della posizione lavorativa ricoperta; l’espletamento delle funzioni di ASPP richiederà, di norma, 18 ore settimanali;
Ritenuto a tal fine necessario modificare la delibera n. 2353 del 28 dicembre 2009, inerente il sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, come risulta da verbale in data 26 giugno 2013;
Acquisito il parere del Comitato di Direzione;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore allo “Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità” Donatella Bortolazzi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di modificare l’allegato A "Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche”, della delibera n. 2353 del 28 dicembre 2009, aggiungendo all’art. 5, dopo il comma 3, un ulteriore comma 3 bis, del seguente tenore:
« 3.bis Il datore di lavoro può individuare, a seguito degli ordinari processi di mobilità interna, ivi compresa la mobilità d’ufficio, il personale necessario per assicurare l’adeguatezza dell’organico del Servizio Prevenzione e Protezione, anche a prescindere dal nulla-osta della direzione generale di provenienza.
Il datore di lavoro inoltre può nominare come Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) alcuni collaboratori regionali, che abbiano le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, appartenenti alla categoria D, già assegnati (o che potranno essere successivamente assegnati) alle seguenti Direzioni generali:
- Agricoltura (una unità);
- Ambiente (due unità con particolare riferimento delle sedi dislocate sul territorio regionale);
- Assemblea legislativa (una unità):
Le modalità di scelta degli ASPP assegnati o da assegnare alle direzioni di cui sopra spettano allo stesso datore di lavoro, che potrà procedere tramite acquisizione di disponibilità mediante avviso interno o tramite individuazione diretta d’ufficio. I responsabili delle strutture di appartenenza dei lavoratori esprimono un parere non vincolante; i collaboratori individuati possono iniziare a svolgere l’attività di ASPP solo a seguito dell’espletamento della obbligatoria formazione.
Il datore di lavoro, con proprio atto, provvederà a specificare le procedure operative di acquisizione e di gestione degli ASPP che potranno essere assegnati al Servizio di Prevenzione e protezione dell’Ente o alle tre direzioni generali sopra indicate, fermo restando, nel secondo caso che:
- nell’esercizio delle funzioni di ASPP, il lavoratore dipenderà funzionalmente dallo stesso datore di lavoro e sarà coordinato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- lo svolgimento delle funzioni di ASPP all’interno delle tre direzioni generali di cui al punto che precede sarà realizzato in via non esclusiva ma cumulandolo con parte della attività lavorativa già loro affidata, secondo modalità da concordare con il Direttore generale di appartenenza ed a seguito di idonea revisione della posizione lavorativa ricoperta; l’espletamento delle funzioni di ASPP richiederà di norma 18 ore settimanali.»
- modalità operative di acquisizione e gestione del personale saranno oggetto di verifica decorso un anno dall’assegnazione alle funzioni di ASPP.
2. di disporre che il presente provvedimento, in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato, sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.