n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa alla realizzazione di un impianto di rifiuti non pericolosi presso la sede operativa ubicata in Via Primo Gatta n. 30 in loc. Villa Selva in comune di Forlì, presentato dalla Ditta S.E.T. di Perugini Umberto e Maurizio & C. S.n.c..

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un impianto di.rifiuti non pericolosi presso la sede operativa ubicata in Via Primo Gatta n. 30 in loc. Villa Selva in Comune di Forlì, presentato dalla Ditta S.E.T. di Perugini Umberto e Maurizio & C. S.n.c..

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dall'03/07/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 180 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato all'Amministrazione pProvinciale in data 30/05/2013, con nota acquisita al prot. prov. n. 87160 del 31/05/2013, da parte della Ditta S.E.T. di Perugini Umberto e Maurizio & C. S.n.c.,, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i..

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, consistente nel lo spostamento dell'impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi mantenendolo all'interno della sede operativa della Società S.E.T. di Perugini Umberto e Maurizio & C. sita in Via Primo Gatta n.30 a Forlì, dove saranno effettuate le seguenti attività: R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo) ed R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, è assoggettato a procedura di screening in quanto ricadente nella categoria B.2.57, dell'All. B.2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito ”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale n. 3823/18 del 21/01/2014, ha assunto la seguente decisione:

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

(omissis)

delibera: 

1. richiamati gli aspetti programmatici descritti in parte narrativa, di sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e seguenti della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di rifiuti non pericolosi presso la sede operativa ubicata in via Primo Gatta n. 30 in loc. Villa Selva in Comune di Forlì, presentato dalla Ditta S.E.T. di Perugini Umberto e Maurizio & C. S.n.c.. In particolare si ricorda che:

  • l’attività in esame ricade in area classificata come E5 ( Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive ) nel R.U.E. del Comune di Forlì, all'interno della Tav. P-29, per la quale lo strumento urbanistico comunale non prevede la presenza di impianti di recupero come quello oggetto della presente procedura;
  • relativamente al P.I.A.E. delle Provincia di Forlì-Cesena al quale il PPGR stabilisce che sia necessario fare riferimento nella valutazione degli impianti afferenti alla categoria rifiuti da costruzione e demolizione, l'impianto, pur collocandosi al di fuori delle zone incompatibili appositamente individuate, non risponde ai requisiti di cui all'art. 7 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive e conseguentemente non è ritenuto conforme alle disposizioni del piano provinciale di settore in esame;
  • in data 13/11/2013 il Comune ha fatto pervenire il parere di conformità urbanistica richiesto, acquisito al prot. prov.le n. 137966/2013, nel quale si comunica che “l'intervento in oggetto non è urbanisticamente compatibile in quanto nella zona insistono destinazioni rurali e non produttive”. Il documento è allegato al presente atto ed è denominato Allegato A.

2. di suggerire alla Ditta proponente di tenere conto, nell’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale da predisporre nella eventuale fase di VIA, degli aspetti evidenziati nelle premesse narrative del presente atto;

3. di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

4. di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

5. di trasmettere il presente atto al Servizi o Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

6. di trasmettere il presente atto alla Ditta S.E.T. S.r.l.;

7. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Forlì per il seguito di competenza;

8. di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

9. di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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