n.344 del 16.11.2016 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 6/2011 - Delibera dell’Assemblea legislativa n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2016, n. 1530)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1530 del 26 settembre 2016, recante ad oggetto “L.R. n. 6/2011 - Delibera della A.L. n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale sociale. Proposta alla Assemblea legislativa";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2016/47417 in data 14 ottobre 2016,

- ed, inoltre, dell’emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione assembleare;

Viste:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, recante: “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”;

- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 6, recante: “Disciplina della partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per il sostegno all’edilizia residenziale sociale”;

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante: “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e in particolare l’art. 7 bis “Concorso alla realizzazione delle politiche di edilizia residenziale sociale” e gli artt. A-6-bis “Scelte strategiche per lo sviluppo delle politiche pubbliche per la casa” e A-6-ter “Misure per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa del 9 giugno 2015 n. 16, avente ad oggetto: ”L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469)”;

Rilevato che con la citata legge regionale n. 6/2011:

- agli artt. 1 e 2, tra le finalità, è prevista la realizzazione di interventi nel settore dell’edilizia residenziale sociale allo scopo di accrescere l’offerta di alloggi a favore dei nuclei familiari a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato attraverso l’adesione ai fondi immobiliari chiusi, strumento finanziario innovativo che consente di favorire e sviluppare forme di collaborazione pubblico-privato e di incrementare le risorse finanziarie destinate all’edilizia sociale;

- all’art. 3 sono state definite le modalità di partecipazione ai fondi immobiliari chiusi specificando i requisiti dei fondi, i criteri generali per la relativa selezione, fra i quali in particolare, l’obbligo della procedura di evidenza pubblica, l’impiego delle risorse conferite dalla Regione per la realizzazione di interventi nel territorio regionale privilegiando interventi di recupero, di riqualificazione urbana o di utilizzo del patrimonio immobiliare invenduto, e che prevedano l’applicazione di fonti energetiche rinnovabili o di tecnologie costruttive a basso consumo di energia e impatto ambientale;

Dato atto:

- che al punto 4) “Le linee di intervento: la filiera dell’abitare” dell’allegato A alla citata delibera n. 16/2015, questa amministrazione regionale, in conformità al programma di mandato che ha individuato fra le priorità strategiche il settore “casa”, ha stabilito di attivare una pluralità di strumenti e di linee di intervento per intervenire nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale, fra le quali, la costituzione di fondi immobiliari chiusi o l’adesione a un fondo immobiliare;

- che, in particolare, al punto 4.3 “Costituzione di un fondo immobiliare chiuso per l’housing sociale”, è stato previsto:

- che la Regione possa assumere partecipazioni nei fondi immobiliari chiusi che realizzano gli investimenti esclusivamente sul territorio regionale destinati ad ampliare l’offerta di alloggi sociali destinati alla prima casa, con priorità per gli alloggi in locazione per medio/lungo periodo a costi adeguati alla capacità economica di famiglie che non sono in grado di accedere al libero mercato;

- che i progetti che la Regione si propone di promuovere e sviluppare devono essere sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed energetico, privilegiare il recupero, valorizzare il patrimonio immobiliare dismesso ed inoltre garantire la fattibilità amministrativa ed economico finanziaria degli interventi;

Dato atto che l’art. 5 della citata Legge n. 6/2011 demanda ad un atto di programmazione dell’Assemblea legislativa, ed a successivi atti esecutivi della Giunta regionale, la realizzazione delle azioni disciplinate dalla stessa legge per la partecipazione ai fondi immobiliari chiusi;

Riscontrato che a tutt’oggi sono già state sperimentate in altre Regioni esperienze positive di adesione a fondi immobiliari chiusi;

Constatato che tale strumento finanziario innovativo crea le condizioni per promuovere e sviluppare forme di collaborazione pubblico-privato e per incrementare le risorse finanziarie destinate a interventi finalizzati a valorizzare e incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra indicate e per consentire alla Regione la possibilità di partecipare ai fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali da offrire prioritariamente in locazione a canoni più bassi di quelli di mercato, di approvare le procedure per l’adesione ad un fondo immobiliare chiuso descritte nell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

Dato atto che sotto il profilo finanziario ammontano a Euro 600.000,00 le risorse destinate alla acquisizione di quote di fondi immobiliari chiusi attualmente allocate sul capitolo 32024“Acquisizione di quote di fondi immobiliari chiusi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale (art. 3, L.R. 30 giugno 2011, n. 6)”, del bilancio per l’esercizio gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2259/2015;

Stabilito inoltre che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sul capitolo di spesa 32024 potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento della suddetta iniziativa;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1530 del 26 settembre 2016, qui allegato;

Previa votazione palese, maggioranza dei presenti,

delibera:

1) di approvare, sulla base di quanto richiamato in premessa, l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione della Regione ai fondi immobiliari chiusi di cui alla Legge regionale n. 6/2011”;

2) di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla acquisizione di quote di fondi immobiliari chiusi è pari a Euro 600.000,00 attualmente allocate sul capitolo 32024 “Acquisizione di quote di fondi immobiliari chiusi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale (art. 3, L.R. 30 giugno 2011, n. 6)”, del bilancio per l’esercizio gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2259/2015;

3) di stabilire che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sul capitolo di spesa 32024 potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento della suddetta iniziativa;

4) l’illustrazione alla competente Commissione consiliare i contenuti del bando prima della sua approvazione;

5) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l’emanazione di uno specifico bando per la selezione dei fondi immobiliari chiusi cui aderire;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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