n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna relativamente al virus PPV (Sharka)
IL RESPONSABILE
Visti:
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 28 luglio 2009, recante "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka), e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 14770 del 17/10/2014, recante "Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al virus PPV (Sharka). Anno 2014/2015";
Considerato che il D.M. 28 luglio 2009 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:
- eseguano annualmente monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al PPV sulle piante di drupacee sensibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza;
- adottino tutte le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale;
- definiscano lo stato fitosanitario del territorio delimitando le “zone indenni”, le “aree contaminate”, le “zone di insediamento” e le “zone tampone” conformemente agli standard internazionali FAO;
Preso atto:
- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza della Sharka nel territorio regionale nel corso del 2016 e negli anni precedenti;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni frutticole e al vivaismo frutticolo regionale;
- che in alcune aree frutticole la malattia è presente da molti anni e che la sua diffusione è tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione;
Ritenuto quindi opportuno, in applicazione della suddetta L.R. n. 3/2004, del D.Lgs. n. 214/2005 e del D.Lgs. n. 124/2010, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013” e n. 66 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamento 2016-2018”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/02/2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/05/2016, recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
determina:
- di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- di individuare, ai sensi del D.M. 28 luglio 2009, le “aree contaminate”, le “zone di insediamento” e le “zone tampone”, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e in quella consultabile a maggior dettaglio sul seguente sito internet: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa Sharka (PPV)”;
- che nelle “aree contaminate”, nelle “zone di insediamento” e nelle “zone tampone” individuate al punto 2), ai sensi del citato decreto ministeriale, è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e il prelievo di materiale di moltiplicazione di specie sensibili al PPV elencate nell’art. 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto ministeriale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5;
- che i nuovi campi di produzione vivaistica nelle “zone indenni”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale, devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee sensibili;
- che, su istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato decreto ministeriale, può essere autorizzata l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri all’interno di “zone di insediamento” e di “zone tampone”, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 20 metri;
- di revocare la determinazione n. 14770 del 17/10/2014;
- che le disposizioni recate dal presente atto manterranno validità fino alla sua modifica o alla sua revoca;
- di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per gli adempimenti previsti;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.
La inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni