n.35 del 17.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del "Domanda di concessione all'utilizzo di acqua pubblica a scopi acquedottistici proveniente da due campi pozzi nei comuni di San Mauro Pascoli e Rimini" proposto da Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Domanda di Concessione all’utilizzo di acqua pubblica a scopi acquedottistici proveniente da due Campi Pozzi nei comuni di San Mauro Pascoli e Rimini” proposto da Romagna Acque Società delle Fonti Spa, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettata la condizione ambientale di seguito indicata:

1. in sede di esercizio del campo pozzi, dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora così come previsti sia dalla L.447/1995 s.m.i (e relativi decreti attuativi), sia quanto previsto dalla classificazione acustica del comune di Rimini adottata con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 11/6/2016 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 15/3/2016 e sue successive modifiche e integrazioni, presso tutti i ricettori individuati dal T.C.A. e contenuti nell’allegato n.6 alla domanda: ”Relazione di impatto acustico campo pozzi San Vito” del 25/5/2020.

b) la verifica dell’ottemperanza 1 della presente condizione ambientale compete a ARPAE Area Est Sezione di Rimini nell’ambito dell’attività di vigilanza sul territorio;

c) si ricorda, inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza della condizione ambientale successivamente dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e agli altri soggetti specificamente individuati per la verifica delle diverse prescrizioni;

f) di dare atto che la non ottemperanza alla condizione ambientale sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

g) di trasmettere copia della presente deliberazione: al proponente Romagna Acque Società delle Fonti Spa, al Comune di Rimini, al Comune di San Mauro Pascoli, alla Provincia di Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena e ad ARPAE DT;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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