n. 59 del 15.04.2010

Delibera di Consiglio provinciale n° 11 del 23 marzo 2010 - Statuto della Provincia di Rimini

><p>Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 19

Modificato il comma 2 dell’art. 6 con delibera di Consiglio provinciale n. 55 del 17/9/2008

Modificato con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 23/3/2010

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TITOLO II - ORGANI DELLA PROVINCIA

Capo I - ORGANI DI GOVERNO

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Capo II - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sezione I - Ruolo e competenze del Consiglio Provinciale

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Sezione II - Assetto istituzionale e organizzativo del Consiglio Provinciale

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Sezione III – Funzionamento del Consiglio Provinciale  

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Capo III - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

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Capo IV - LA GIUNTA PROVINCIALE  

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Capo V - CONDIZIONE GIURIDICA, DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA  

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Capo VI - LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

Sezione I – Le linee programmatiche   

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Sezione II – Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di controllo da parte del Consiglio  

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TITOLO III - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

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Capo II - LE GARANZIE - IL DIFENSORE CIVICO   

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Capo III - FORME DI CONCERTAZIONE CON ALTRI ENTI 

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TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

Capo I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

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Capo II - LA DIRIGENZA

Articolo 66 Ruolo della DirigenzaArticolo 67 Incarichi dirigenzialiArticolo 68 Incarichi a contrattoArticolo 69 Collaborazioni esterneArticolo 70 Funzione dirigenzialeArticolo 71 Responsabilità dirigenzialeArticolo 72 Segretario generaleArticolo 73 Vice segretario generaleArticolo 74 Direttore Generale

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

Capo I - SERVIZI PUBBLICI

Articolo 75 Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

Articolo 76 Elementi di riferimento per l’erogazione dei servizi

Articolo 77 Nomina di rappresentanti della Provincia in società ed altri organismi partecipati o controllati

Capo II - ISTITUZIONI

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TITOLO VI - STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

Capo I - GLI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA PROVINCIA

Articolo 82 Risorse economico-finanziarie

Articolo 83 Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di fun zioni conferite

Articolo 84 Patrimonio della Provincia

Articolo 85 Gli strumenti contabili

Articolo 86 Revisione economico-finanziaria

Capo II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Articolo 87 Tipologie e sistema dei controlli interni

Articolo 88 Finalizzazione dei controlli interni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89 Contravvenzioni

Articolo 90 Verifiche attuative e revisione dello Statuto

Articolo 91 Modifiche dello Statuto

Articolo 92 Disposizioni transitorie

Articolo 93 Disposizioni abrogative

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

La Provincia
  1. La Provincia di Rimini è Ente di governo di area vasta, rappresenta la comunità di coloro che vivono sul territorio Provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
  2. La Provincia collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità montane e con le forme associative e di unione tra enti locali, nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
  3. La Provincia di Rimini, coerentemente con le proprie competenze e nell’ambito della sfera di attribuzioni determinata dalle leggi, concorre ai processi di unità politica e di integrazione economica sviluppati dall’Unione Europea.

Articolo 2 Territorio e sede

  1. La Provincia di Rimini comprende i Comuni di Bellaria- Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Torriana, Verucchio. Di tali Enti l’Amministrazione Provinciale valorizza le singole specificità.
  2. La città di Rimini è il capoluogo di Provincia.
  3. La sede della Provincia è nel Comune di Rimini.

Articolo 3 Stemma e Gonfalone

  1. La Provincia di Rimini possiede Stemma e Gonfalone propri, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 15 gennaio 1996 e riconosciuti con DPR 20 febbraio 1996.
  2. La Provincia utilizza un logo distintivo, definito con delibera del Consiglio Provinciale, che ne caratterizza gli strumenti di comunicazione istituzionale.
  3. L’utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 4 Funzioni

  1. La Provincia è titolare di funzioni proprie ed esercita quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
  2. La Provincia adempie altresì agli obblighi derivanti dagli accordi di programma con lo Stato e gli Enti Pubblici e dalle convenzioni con altri Enti Locali.
  3. Al fine di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative della Provincia possono essere adeguatamente esercitate anche attraverso le attività svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Articolo 5 Principi ispiratori dell’attività amministrativa

  1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di uguaglianza e di pari dignità della popolazione per il completo sviluppo della persona.
  2. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale.
  3. Concorre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a. - sostenendo il diritto al lavoro per tutte le persone e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione, la tutela dei diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b.- promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo culturale sociale ed economico;

c. - garantendo, anche attraverso azioni positive, la pari opportunità sociale, economica e civile fra le persone;

d.- realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute in grado di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando la famiglia anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo;

e. - rendendo effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente;

f. - promuovendo le attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle forme di socializzazione della popolazione;

g. - tutelando la qualità dell’ambiente come valore prioritario e come condizione necessaria per una efficace tutela della salute;

h. - valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali, nell’interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita;

i. – tutelando i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. La Provincia di Rimini promuove la cultura multietnica, della pace, dei diritti umani, della solidarietà fra i popoli e della cooperazione internazionale.

5. La Provincia promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

6. Riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene lo sviluppo.

7. La Provincia di Rimini esercita le sue funzioni garantendo la più ampia informazione sulle sue attività.

8. L’attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

9. La Provincia di Rimini riconosce l’Acqua come bene pubblico e patrimonio dell’umanità, nel rispetto dei diritti fondamentali della sostenibilità ambientale, politica ed economica.

Articolo 6 Pari opportunità

  1. La Provincia persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo della vita civile e sociale.
  2. “Nella Giunta e negli altri organismi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dalla Provincia, è prevista la presenza complessivamente paritaria di rappresentanti di entrambi i sessi.”

Articolo 7 Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

  1. La Provincia ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
  2. L’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
  3. Lo sviluppo dell’autonomia organizzativa è attuato dall’Amministrazione Provinciale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
  4. L’autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Articolo 8 Autonomia finanziaria ed impositiva

  1. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria che esercita nell’ambito del proprio statuto e dei regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei limiti imposti dalle leggi di finanza pubblica.
  2. La Provincia concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa, l’aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Articolo 9 Azioni programmatorie

  1. La Provincia, nell’ambito delle competenze ad essa assegnate dalla legge, in collaborazione con i Comuni e sulla base dei programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, realizza opere di rilevante interesse Provinciale nei settori nei quali si articola la propria azione.
  2. Nell’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione come metodo a cui informare la propria azione.
  3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e con quelli degli Enti locali situati sul territorio Provinciale.
  4. La Provincia attiva le forme di concertazione più adeguate per dare attuazione all’attività programmatoria di cui ai commi precedenti.

TITOLO II - ORGANI DELLA PROVINCIA

Capo I - ORGANI DI GOVERNO

Articolo 10 Organi di governo

  1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
  2. Le relazioni istituzionali tra gli organi della Provincia sono ispirate ai principi dell’efficienza dell’attività amministrativa, della trasparenza e dell’efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Provinciale.

Capo II - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sezione I - Ruolo e competenze del Consiglio Provinciale

Articolo 11 Il Consiglio

  1. Il Consiglio, espressione elettiva della comunità Provinciale, è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia.
  2. Il Consiglio approva gli indirizzi generali di governo, individua le linee di sviluppo della Provincia in armonia con i principi previsti dallo Statuto, ed i conseguenti criteri di priorità, stabilisce i programmi e ne controlla l’attuazione.

Articolo 12 Competenze del Consiglio

  1. Le competenze del Consiglio, così come individuate dalla legge e dallo Statuto sono tradotte in atti fondamentali, normativi e di indirizzo, di programmazione e di controllo.
  2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d’urgenza da altri organi della Provincia, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Articolo 13 Attività ispettiva del Consiglio

  1. I Consiglieri esercitano la propria attività ispettiva tramite la presentazione di interrogazioni e interpellanze secondo le modalità previste nel regolamento.
  2. Il Consiglio, ogni qualvolta ne individui la necessità, può istituire Commissioni d’indagine in riferimento a specifici fatti riguardanti atti o ambiti di attività dell’Amministrazione Provinciale.
  3. L’istituzione della Commissione d’indagine è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta o di almeno due Capigruppo Consiliari o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o della Giunta.
  4. La Commissione d’indagine è composta con i criteri di presenza e proporzionalità previsti per le Commissioni permanenti, ad essa riferiscono in via riservata gli organi di controllo interno, previsti dalla Legge.
  5. E’ eletto Presidente della Commissione d’Indagine, con le modalità previste per il Presidente del Consiglio un Consigliere indicato dai gruppi di opposizione.
  6. La delibera istitutiva fissa il tempo di durata della Commissione d’Indagine, le modalità di svolgimento dei suoi compiti ed ogni altro eventuale aspetto regolamentare.

Sezione II - Assetto istituzionale e organizzativo del Consiglio Provinciale

Articolo 14 Prima seduta del Consiglio

  1. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
  2. I lavori della prima seduta del Consiglio sono presieduti, sino all’elezione del Presidente dell’Assemblea, dal Consigliere anziano o, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest’ultimo, dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.
  3. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, secondo quanto previsto dalla legge, disponendo le eventuali surroghe.
  4. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a voto palese.
  5. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la funzionalità dell’amministrazione Provinciale e della stessa Assemblea rappresentativa.
  6. Dopo l’elezione del Presidente dell’Assemblea la seduta prosegue per la comunicazione dei componenti la Giunta.

Articolo 15 Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio, dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti un Presidente che esercita immediatamente le sue funzioni e resta in carica per la medesima durata del Consiglio.

2. Il Presidente è eletto con voto palese per appello nominale.

3. Si procede con votazione a scrutinio segreto qualora lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Per l’elezione del Presidente del Consiglio è richiesta:

a) Al primo scrutinio la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;

b) Al secondo scrutinio, da tenersi immediatamente dopo il primo, la maggioranza dei Consiglieri assegnati;

c) Al terzo scrutinio, da tenersi di diritto la seduta successiva, la maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

5. Il Consiglio, nella sua prima seduta, elegge altresì il Vice Presidente dell’Assemblea con le modalità e le procedure previste per l’elezione del Presidente.

6. Il Presidente del Consiglio decade a seguito all’approvazione di una mozione proposta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Qualora la mozione di cui ai commi che precedono sia respinta i consiglieri che l’hanno sottoscritta non possono presentarne una nuova nei successivi tre mesi. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta, sotto la Presidenza del Consigliere Anziano, alle nuove elezioni.

8. Nel caso di decadenza del Presidente dell’assemblea a seguito dell’approvazione della mozione di cui ai commi che precedono decadono anche il Vice Presidente ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari e nella stessa seduta si procede a nuove elezioni.

Articolo 16 Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale

  1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l’Assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all’esterno dell’amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche correlate ad essi. Esprime gli orientamenti del Consiglio su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale. Interviene ispirandosi, ai criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
  2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e la conferenza dei capigruppo, concorre alla programmazione coordinata delle Commissioni Consiliari, previa intesa con i singoli Presidenti.
  3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  4. Il Presidente dell’assemblea interviene, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee di azione dell’ente.
  5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente delle Commissioni Consiliari, alle quali può partecipare senza diritto di voto.

Articolo 17 Vice Presidente del Consiglio Provinciale

  1. Il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Vice Presidente.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Articolo 18 Consigliere anziano

  1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati consiglieri.

Articolo 19 Gruppi Consiliari

  1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.
  2. Ai Gruppi consiliari sono messe a disposizione presso la Provincia, sede, personale, attrezzature e servizi per l’esercizio del proprio mandato.
  3. Ai gruppi consiliari spetta un fondo per la partecipazione ad iniziative e per l’espletamento di attività connesse al mandato e nell’ambito strettamente istituzionale. L’ammontare di tale fondo è stabilito annualmente dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del bilancio preventivo.
  4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente, sono stabilite dal regolamento.

Articolo 20 Conferenza dei Capigruppo

1. E’ denominata Conferenza dei Capigruppo la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Essa è formata dal Presidente e dal VicePresidente del Consiglio e dai Presidenti di ciascun gruppo consigliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Capigruppo, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento. In particolare essa:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori del Consiglio, sentito il parere del Presidente della Provincia;

b) concorre alla definizione degli ordini del giorno e delle mozioni;

c) collabora con il Presidente del Consiglio nella definizione degli elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio.

4. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata altresì per motivi di urgenza o di particolare rilievo che comportino l’opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Presidente della Provincia o almeno tre Presidenti di Gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Articolo 21 Commissioni Consiliari

  1. Il Consiglio Provinciale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze, le funzioni e la composizione di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
  2. Nella delibera istitutiva delle Commissioni Consiliari sono definite anche le commissioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita alle minoranze.
  3. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri individuati con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza tra maggioranza e minoranza.
  4. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all’attività svolta da enti, aziende ed istituzioni, società partecipate e organismi collegati.
  5. Il Consiglio può deferire alle Commissioni il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all’esame e alla votazione del Consiglio.
  6. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Provinciale che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
  7. Il funzionamento, l’organizzazione, i criteri di composizione, le attività e le forme di supporto alle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l’esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime delle stesse Commissioni.
  8. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l’intervento alle proprie riunioni del Presidente della Provincia o degli Assessori, nonché le audizioni di funzionari e dirigenti della Provincia, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti al fine di esercitare il loro diritto di informazione ed iniziativa. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all’amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare. Le modalità relative alla partecipazione sono disciplinate dal regolamento.
  9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
  10. Ogni Commissione è presieduta da un Consigliere eletto, con le modalità previste per il Presidente dell’Assemblea.

Articolo 22 Garanzie per le minoranze

  1. Nell’ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l’attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell’Assemblea. Nel regolamento possono essere definiti, a tal fine, specifici strumenti e particolari procedure.
  2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo, sia permanenti che speciali, sono eletti dal Consiglio tra i Consiglieri designati dai Gruppi consiliari di opposizione.

Articolo 23 (Articolo cassato)

Sezione III – Funzionamento del Consiglio Provinciale

Articolo 24 Articolazione dell’attività del Consiglio

  1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la partecipazione di tutti i Consiglieri. Il regolamento stabilisce le modalità di organizzazione dell’attività e le forme di convocazione e svolgimento delle riunioni dell’Assemblea.
  2. Il Presidente del Consiglio Provinciale è comunque tenuto a riunire il Consiglio convocandolo, entro un termine non superiore a venti giorni ed inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia.

Articolo 25 Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla Legge e dal regolamento.
  2. Il processo verbale di ogni seduta è redatto in forma integrale e deve essere approvato dal Consiglio.

Articolo 26 Funzionamento del Consiglio

  1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato il quorum per la validità delle sedute.
  2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio definisce le forme di relazione tra l’Assemblea e gli organismi ad essa correlati.

Articolo 27 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

  1. Il Consiglio è dotato di una propria autonomia funzionale ed organizzativa e dispone di proprie risorse strumentali ed economiche ed è dotato di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un dirigente.
  2. Lo staff di cui al comma 1 è posto sotto la direzione funzionale del Presidente del Consiglio.
  3. Per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari è iscritto a bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
  4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Capo III - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 28 Ruolo e funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente rappresenta la Provincia, è responsabile dell’Amministrazione, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi, degli uffici nonchè all’esecuzione degli atti.

2. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, conferite o delegate alla Provincia ed in particolare:

- presenta alla prima adunanza del Consiglio la composizione della Giunta;

- formula e presenta al Consiglio le linee programmatiche e di governo;

- nomina con apposito atto firmato per accettazione da parte dei destinatari, il Vice Presidente e gli altri componenti la Giunta;

- può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca. La nomina dei sostituti è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile;

- promuove, dirige, coordina l’attività amministrativa della Giunta e degli Assessori;

- può avocare a se l’esame di questioni da lui delegate agli Assessori;

- svolge attività d’impulso nei confronti del Consiglio secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento;

- può richiedere al Presidente del Consiglio di conferire incarichi speciali a singoli consiglieri su temi specifici di particolare rilevanza. Tali incarichi sono disciplinati anche dal regolamento del Consiglio;

- nomina il Segretario Generale;

- nomina il Vice Segretario Generale, sentito il Segretario Generale;

- impartisce direttive al Segretario Generale e ai Dirigenti, oppure al Direttore Generale ed ai Dirigenti coordinatori d’area, se nominati, in ordine agli indirizzi ed alla vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi;

- conferisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità previa delibera di giunta;

- può delegare ai Dirigenti il compimento di specifici atti;

- nomina le commissioni tecnico-consultive;

- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione Provinciale quando, in quest’ultimo caso, sia giuridicamente possibile;

- nomina i dirigenti responsabili, anche esterni alla dotazione organica e ne definisce gli incarichi;

- convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza per lo Sviluppo e l’Innovazione nei modi e nelle forme previsti dal presente statuto.

3. Compete altresì al Presidente la rappresentanza in giudizio della Provincia: l’esercizio di tale attribuzione può essere delegata ai dirigenti che adottano allo scopo apposita determinazione.

Inoltre il Presidente:

- stipula convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, previa deliberazione consiliare; - promuove, previa deliberazione consiliare in ordine ai contenuti fondamentali; conclude e approva gli accordi di programma ed i protocolli d’intesa;

- stipula gli atti costitutivi delle forme associative e di cooperazione;

- rappresenta l’ente nell’assemblea dei consorzi e delle società partecipate.

Articolo 29 Rapporto con gli Assessori

  1. In relazione alle attività istituzionali della Provincia, il Presidente svolge attività d’impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinchè, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l’unità dell’attuazione di indirizzo politico-amministrativo.
  2. Il Presidente della Provincia, ai fini della piena garanzia di quanto stabilito al precedente comma, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

Articolo 30 Il Vice Presidente della Provincia

  1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente della Provincia nel coordinare l’attività della Giunta.
  2. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente della Provincia sostituendo quest’ultimo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 31 Mozione di sfiducia

  1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
  3. L’approvazione della mozione di sfiducia, comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio.

 Capo IV - LA GIUNTA

Articolo 32 Ruolo e composizione della Giunta

  1. La Giunta collabora con il Presidente al governo della Provincia, ispirando la propria attività ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa
  2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto Assessori. Tra questi il Presidente individua un Vice Presidente.
  3. La Giunta resta in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale.

Articolo 33 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

  1. Gli Assessori sono nominati dal Presidente anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
  2. Il Presidente con lo stesso provvedimento con cui nomina gli assessori ed il vice Presidente delega agli stessi la competenza su determinate materie.
  3. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Presidente dà altresì comunicazione al Consiglio se gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni o altra causa.

Articolo 34 Competenze ed attività della Giunta

  1. La Giunta è competente ad adottare tutti gli atti rientranti nelle funzioni dell’organo di governo che, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente.
  2. La Giunta sviluppa le sue competenze con particolare riferimento alle attribuzioni di governo, alla definizione degli obiettivi di gestione ed alla traduzione normativa delle funzioni organizzative.
  3. La Giunta opera in modo collegiale, dando attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolgendo attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  4. La Giunta in particolare:

- predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il rendiconto di gestione;

- approva il piano esecutivo di gestione in cui sono definiti per ciascuna attività della Provincia gli obiettivi generali ed analitici da assegnare alla responsabilità gestionale dei Dirigenti;

- controlla l’effettivo perseguimento di tali obiettivi e verifica l’adeguatezza degli atti e dei comportamenti operativi adottati;

- predispone le direttive per la correzione degli scostamenti dai risultati attesi; 

- opera per il potenziamento dell’efficacia, dell’efficienza, della qualità e della trasparenza dell’attività complessiva dell’Ente; 

- adotta i regolamenti degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 35 Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno e ne coordina i lavori. In caso di sua assenza o impedimento, svolge le stesse funzioni il Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, l’Assessore più anziano di età.
  2. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  3. La legge determina i casi in cui i componenti della Giunta debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
  4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma ad esse il Presidente può ammettere, per motivata ragione, persone non appartenenti al collegio.
  5. Alle sedute partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice segretario.

Capo V - CONDIZIONE GIURIDICA, DIRITTI E DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA

Articolo 36 Condizione giuridica

  1. La condizione giuridica degli Amministratori della Provincia, individuati nel Presidente, negli Assessori, nei Consiglieri e nel Presidente del Consiglio è disciplinata dalla legge.
  2. Il comportamento degli Amministratori della Provincia, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato ai principi di imparzialità e trasparenza dei processi decisionali e della buona amministrazione.

Articolo 37 (Articolo cassato)

Articolo 38 Diritti di informazione dei Consiglieri

  1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, nei quali si articola la struttura della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili per l’espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie e alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  2. L’acquisizione delle informazioni e delle notizie, di cui al comma 1 da parte dei Consiglieri, realizzabile anche mediante consultazione di atti e documenti, deve avvenire con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 39 Pubblicità patrimoniale

  1. Il regolamento stabilisce le modalità e le procedure mediante le quali il Presidente della Provincia, gli Assessori, i Consiglieri, i Dirigenti ed il Segretario rendono pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale.

Articolo 40 Pubblicità delle spese elettorali

  1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e comunque all’atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all’albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorchè finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
  2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
  3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all’albo pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
  4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all’albo pretorio per la durata di quarantacinque giorni.

Articolo 41 Incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità

  1. Le cause di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità degli amministratori sono stabilite dalla legge.
  2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con la garanzia del contraddittorio ampio e dettagliato con l’interessato e con modalità tali da porre in evidenza la specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile e tempestiva rimozione delle cause ostative al mantenimento della carica.

Articolo 42 Rimozione, sospensione e decadenza

  1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell’impedimento, della rimozione, della decadenza, della sospensione e le conseguenze del decesso degli amministratori sono stabiliti dalla legge.
  2. E’ dichiarato decaduto il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio o a complessive dieci sedute dell’organo assembleare nel corso dell’anno solare.
  3. La giustificazione dell’assenza deve essere presentata per iscritto alla Presidenza del Consiglio.
  4. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria e da contestazione dell’addebito al consigliere interessato il quale deve evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.
  5. Qualora a seguito dell’istruttoria le assenze vengano confermate come ingiustificate, la decadenza è formalizzata dal Consiglio con proprio provvedimento espresso, su iniziativa del Presidente dell’assemblea o di un qualsiasi consigliere.
  6. Le modalità ed i termini della suddetta procedura vengono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
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    Capo VI - LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO E MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

    Sezione I – Le linee programmatiche

    Articolo 43 Linee programmatiche per il mandato amministrativo

    1. L’azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell’Amministrazione Provinciale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
    2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati i programmi ed atti di indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione della Provincia.

    Articolo 44 Definizione delle linee programmatiche

    1. Il Presidente della Provincia predispone e presenta entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale, un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
    2. La discussione e la votazione delle linee programmatiche di governo avviene in una seduta successiva da tenersi entro 60 gg. dalla presentazione.
    3. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l’attività dell’Amministrazione Provinciale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali, nonché le risorse umane interessate.
    4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
    5. Nell’elaborazione delle linee programmatiche, il Presidente della Provincia tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla comunità Provinciale.
    6. Le Commissioni Consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
    7. Il Consiglio può intervenire, mediante l’approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Presidente della Provincia
    8. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.

    Articolo 45 Attuazione delle linee programmatiche

    1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l’attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Presidente della Provincia.
    2. Il Presidente della Provincia, la Giunta, il Consiglio ed i Dirigenti, nonché il Direttore Generale se nominato, adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatorio, di indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali di indirizzo, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

    Articolo 46 Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

    1. Il Presidente della Provincia, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
    2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
    3. E’ depositata presso la Segreteria del Consiglio, 15 giorni prima della seduta consiliare, la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
    4. In sede di presentazione della relazione, il Presidente della Provincia può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate: a) con riferimento ad analitici rapporti dei Dirigenti responsabili delle principale strutture dell’Amministrazione Provinciale; b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun assessore in relazione alle materie dell’area di propria competenza.
    5. Nella stessa seduta i Consiglieri possono presentare integrazioni e modifiche.
    6. Le valutazioni del Presidente della Provincia sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell’impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo della Provincia.
    7. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse e le approva non oltre il trenta settembre dell’anno nel quale devono essere operative.
    8. L’esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell’ambito di un dibattito consiliare nel quale il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.
    9. Ogni Assessore verifica con cadenza mensile lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrate e modificate, e riferisce al Presidente della Provincia in merito alla loro efficacia e ricettività.

    Articolo 47 Consuntivo delle linee programmatiche

    1. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivo, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
    2. Tale consuntivo è soggetto all’esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

    Sezione II – Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di controllo da parte del Consiglio

    Articolo 48 Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

    1. La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare nell’adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale della Provincia, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire e all’andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
    2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi e agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
    3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con i documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
    4. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare la congruità dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
    5. Al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste dalla legge, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, vengono trasmesse ai Capigruppo e al Presidente del Consiglio l’elenco delle deliberazioni di Giunta e l’elenco delle determinazioni nonché, al Presidente del Consiglio, copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

    TITOLO III - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

    Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

    Articolo 49 Istanze petizioni e proposte

    1. I cittadini residenti o che comunque operano nel territorio Provinciale e le loro associazioni, i cittadini dell’Unione Europea e gli strtanieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza Provinciale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. La Provincia ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
    2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite dal regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte a pena di improcedibilità.
    3. Le istanze sono prese in considerazione dal Presidente della Provincia, che formula le relative valutazioni e provvede a dare una risposta scritta entro trenta giorni.
    4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l’adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno tremila elettori residenti nei Comuni della Provincia. Esse sono presentate al Presidente del Consiglio Provinciale, il quale ne dà comunicazione alla prima seduta del Consiglio, affinché l’organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari e conseguenti entro novanta giorni.
    5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l’indicazione dell’iter istruttorio e decisorio seguito e degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

    Art. 50 Partecipazione degli immigrati alla vita pubblica

    1. Al fine di fornire agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale un’istanza per il dibattito e la formulazione di proposte sui temi della vita pubblica locale che li riguardano più da vicino, è istituito un organismo di rappresentanza degli immigrati, formato da membri eletti a suffragio diretto, con voto libero e segreto, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta provinciali.
    2. I requisiti per l’elettorato attivo e passivo, le modalità di presentazione delle liste e delle candidature, la disciplina relativa all’organizzazione delle votazioni e al funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.
    3. Sono inoltre demandate al regolamento le modalità per la presentazione delle proposte.

    Articolo 51 Consultazione popolare

    1. Il Presidente della Provincia, previa delibera del Consiglio, indice consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
    2. La consultazione nelle materie definite nell’apposito regolamento è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo che sono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.
    3. La consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente o su proposta della Giunta.
    4. Il Presidente del Consiglio Provinciale provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dal regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

    Articolo 52 Referendum

    1. Il Presidente della Provincia indice referendum abrogativo di atti dell’Amministrazione Provinciale quando ne facciano richiesta, per il tramite di un comitato promotore, diecimila cittadini elettori residenti nei Comuni della Provincia oppure cinque Consigli Comunali che rappresentino almeno 1/15 della popolazione della Provincia.

    2. Non possono essere tuttavia sottoposti a referendum:

    a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

    b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

    c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

    d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui, o l’emissione di prestiti;

    e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti della Provincia presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

    f) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti;

    g) gli atti per i quali è già iniziata la procedura di attuazione o di esecuzione e comunque i provvedimenti che hanno fatto già nascere a carico della Provincia obbligazioni nei confronti di terzi;

    h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

    i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

    3. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

    4. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

    5. Il referendum abrogativo è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Lo stesso referendum non può essere riproposto nella stessa legislatura qualora, anche se valido, non ottenga esito positivo o se il primo referendum non sia stato dichiarato valido.

    6. In caso di esito positivo il Presidente dell’organo competente provvede ad iscrivere all’ordine del giorno nella prima seduta utile la questione che è stata oggetto del referendum per i provvedimenti conseguenti.

    7. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

    Articolo 53 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

    1. La Provincia assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati ai procedimenti amministrativi.
    2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d’ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria riguardanti il procedimento in cui ha interesse.

    Articolo 54 Pubblicità ed accesso agli atti

    1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi della Provincia di Rimini sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
    2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti della Provincia, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
    3. La Provincia garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
    4. Il regolamento disciplina comunque l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.

    Articolo 55 Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

    1. La Provincia garantisce il diritto all’informazione degli appartenenti alle comunità locali del territorio Provinciale in relazione alla propria attività. A tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
    2. Per migliorare la comunicazione istituzionale la Provincia favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti che coinvolgono altre Pubbliche Amministrazioni e privati.

    Articolo 56 Libere forme associative

    1. La Provincia valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, ne facilita la comunicazione con l’Amministrazione e promuove il concorso attivo delle stesse all’esercizio delle funzioni proprie della Provincia.
    2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali la Provincia può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni.
    3. Per il concorso all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o ad altri organismi privati sono disciplinate da apposite convenzioni. Il Consiglio stabilisce i criteri e le forme di controllo a cui l’Amministrazione deve attenersi e, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

    Articolo 57 Albo dei beneficiari

    1. L’elenco dei beneficiari delle provvidenze di natura economica previsto dalla legge deve contenere una apposita sezione separata in cui sono riportati i soggetti beneficiari delle forme di sostegno previste dal presente statuto.

    Capo II - LE GARANZIE - IL DIFENSORE CIVICO

    Articolo 58 Ruolo e poteri del Difensore Civico

    1. La Provincia istituisce l’ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione Provinciale, nonché degli organismi dipendenti dall’Ente o che risultano concessionari di pubblici servizi o che esercitano a qualunque titolo funzioni pubbliche di competenza della Provincia.
    2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero di propria iniziativa, il Difensore Civico accerta eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini e li segnala ai competenti organi.
    3. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Provinciali, nell’esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall’ambito dell’intervento del difensore Civico Provinciale.
    4. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all’espletamento degli eventuali controlli di legittimità su particolari categorie di atti.
    5. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale. Il Difensore Civico, per l’adempimento dei propri compiti:

    - ha libero accesso agli uffici della Provincia, nonché degli organismi dipendenti dall’Ente o che risultano concessionari di pubblici servizi o che esercitano a qualunque titolo funzioni pubbliche di competenza della Provincia anche al fine di effettuare accertamenti diretti;

    - può visionare atti e documenti e averne copia, nonché ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata: in caso di richiesta d’accesso non può essergli opposto né il segreto d’ufficio nè la riservatezza;

    - può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti;

    - ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell’Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico e può altresì venire convocato dai medesimi organi.

    6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l’attività svolta nell’anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell’amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici Provinciali.

    7. Il Difensore Civico ha a sua disposizione adeguato personale, locali e attrezzature. E’ previsto inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo da assegnare al Consiglio per le spese di funzionamento dell’ufficio.

    Articolo 59 Garante per l’infanzia

    1. Il Garante svolge funzioni di pubblica tutela per l’infanzia, di promozione dei diritti e degli interessi collettivi dei minori ed è nominato dal Consiglio.
    2. Il Garante deve possedere specifiche competenze professionali, in particolare giuridico amministrative, e adeguata esperienza in materia minorile sulla base di un documentato curriculum.
    3. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

    - elabora pareri, anche su proposte di provvedimenti che l’amministrazione Provinciale intende adottare, che riguardino i minori;

    - promuove in collaborazione con gli altri enti locali e con le associazioni di volontariato iniziative per la tutela dei diritti dei minori e per la prevenzione e la cura dell’abuso e del disadattamento;

    - promuove azioni positive, in collaborazione con gli enti pubblici e privati e gli ordini professionali avvalendosi dei mezzi di informazione per diffondere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori e migliori l’ambiente urbano e naturale;

    - segnala all’autorità giudiziaria, ai servizi sociali ed alle forze dell’ordine situazioni che richiedono interventi immediati giudiziari o assistenziali;

    - segnala alle competenti autorità e amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori in ragione di situazioni ambientali inidonee dal punto di vista igienico sanitario, abitativo e urbanistico.

    4. I minori possono accedere all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’Infanzia telefonicamente o per posta e richiedere di essere ascoltati personalmente.

    5. Il Garante presenta al Consiglio una relazione annuale sulle attività svolte nell’anno precedente. In sede di previsione di bilancio è istituito apposito capitolo assegnato al Consiglio per le spese di funzionamento. Al Garante per lo svolgimento delle proprie funzioni sono messe a disposizione idonee strutture.

    Articolo 60 Elezione del Difensore Civico

    1. Il Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Provinciale, col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
    2. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la selezione tra i candidati, la durata in carica, il trattamento economico, le incompatibilità nonché la possibilità di rielezione, la revoca, la decadenza, le dimissioni e le conseguenze del decesso del Difensore Civico.

    Articolo 61 Accordi e convenzioni con altre Amministrazioni per l’istituzione o per l’avvalimento del Difensore Civico

    1. Per l’istituzione del Difensore Civico, la Provincia, previa delibera del Consiglio, può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio Provinciale.
    2. L’accordo di cui al precedente comma 1 disciplina l’ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.
    3. Le funzioni del Difensore Civico possono essere assicurate, anche mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale, dal Difensore Civico regionale con riguardo a tutte le materie di competenza Provinciale.

    Capo III - FORME DI CONCERTAZIONE CON ALTRI ENTI

    Articolo 62 Conferenza dei Sindaci della Provincia

    1. E’ istituita presso la Provincia la Conferenza dei Sindaci, per l’esame di problematiche inerenti l’area vasta e per il coordinamento degli indirizzi amministrativi e programmatici su scala Provinciale.
    2. La Conferenza dei Sindaci, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, è costituita dall’Assemblea dei Sindaci di tutti i Comuni presenti nel territorio Provinciale.
    3. I pronunciamenti della Conferenza dei Sindaci hanno carattere propositivo e consultivo e non sono vincolanti per gli organi della Provincia.
    4. La Conferenza dei Sindaci è obbligatoriamente convocata, per esprimere il proprio preventivo parere, ogniqualvolta la Provincia debba compiere proprie scelte di pianificazione territoriale o assumere gli atti di programmazione ad esse conseguenti.
    5. La Provincia assume ed elabora i risultati dei lavori della Conferenza dei Sindaci al fine di riportare nell’ambito della Conferenza Regione - Autonomie Locali qualificate istanze delle comunità e delle istituzioni locali.
    6. La Conferenza dei Sindaci stabilisce essa stessa proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

    Articolo 63 Conferenza Provinciale per lo sviluppo e l’innovazione

    1. E’ istituita la Conferenza Provinciale per lo Sviluppo e l’Innovazione.
    2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni cooperative e sindacali secondo quanto previsto nello specifico regolamento che ne disciplina anche il funzionamento e l’organizzazione dei lavori.
    3. Scopo della Conferenza è, attraverso il metodo della sussidiarietà, della concertazione e della programmazione negoziata, quello di far assumere all’area Provinciale la dimensione di un sistema territoriale coeso, capace di sviluppare relazioni economiche e sociali di alta qualità.

    TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

    Capo I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

    Articolo 64 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

    1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Dirigenti.
    2. L’Amministrazione Provinciale sviluppa la propria azione attraverso unità organizzative preposte all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
    3. Le unità organizzative dell’Amministrazione Provinciale sono individuate in un organigramma, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

    Articolo 65 Strutture comuni

    1. Nell’ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l’amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all’intera comunità locale Provinciale.

    Capo II - LA DIRIGENZA

    Articolo 66 Ruolo della Dirigenza

    1. I Dirigenti sono responsabili della gestione amministrativa dell’azione della Provincia, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l’Amministrazione Provinciale.
    2. Il regolamento, specifica, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, le attribuzioni e i compiti dei Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative della Provincia.

    Articolo 67 Incarichi dirigenziali

    1. L’attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l’organizzazione dell’Amministrazione Provinciale spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
    2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall’incarico, nei casi previsti dalla legge.

    Articolo 68 Incarichi a contratto

    1. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.
    2. Il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici stabilisce limiti, criteri e modalità per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato al di fuori della dotazione organica ai sensi di legge.

    Articolo 69 Collaborazioni esterne

    1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto in ordine alle funzioni del Presidente della Provincia il Dirigente, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare, nei limiti degli stanziamenti del piano esecutivo di gestione, studi, ricerche, attività di collaborazione coordinata, temporanea o continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
    2. I provvedimenti di incarico devono contenere l’indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l’incarico deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell’ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell’impegno organizzativo e i tempi necessari.
    3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia e nel settore cui si riferisce l’incarico.

    Articolo 70 Funzione dirigenziale

    1. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo della Provincia, i Dirigenti assumono, nell’area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest’ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l’amministrazione verso l’esterno o che comportino l’esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

    2. I Dirigenti, in particolare:

    - coordinano e danno impulso all’attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

    - adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Provincia, nonchè ad essi delegati dal Presidente della Provincia;

    - svolgono i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Presidente della Provincia, con la Giunta e con il Consiglio, con particolare riguardo alla predisposizione ed all’attuazione di programmi e progetti complessi;

    - promuovono lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali la Provincia sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

    3. I Dirigenti esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Presidente della Provincia e degli Assessori di riferimento.

    Articolo 71 Responsabilità dirigenziale

    1. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
    2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell’Amministrazione Provinciale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
    3. La valutazione dei dirigenti, è disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha periodicità annuale e tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.
    4. Qualora, al termine dell’esercizio finanziario, la valutazione dei risultati dirigenziali faccia emergere il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione ad un Dirigente, possono essere adottati, previo contraddittorio con l’interessato, tutti i provvedimenti conseguenti all’accertamento della responsabilità.

    Articolo 72 Segretario Generale

    1. Il Segretario Generale:

     - svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Dirigenti dell’Amministrazione Provinciale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

     - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia

    - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

    2. Il Segretario Generale inoltre, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale:

    - dirime i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

    - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività nel caso non sia stato nominato il Direttore Generale.

    3. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla normativa vigente.

    4. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.

    Articolo 73 Vice Segretario Generale

    1. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario, nomina un Vice Segretario Generale con il compito di coadiuvare il Segretario, nonché di sostituirlo per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario, nominato dal Presidente fra i dirigenti dell’Ente assunti non a tempo determinato, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha nominato.

    Articolo 74 Direttore Generale

    1. Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta Provinciale, il Presidente della Provincia può nominare un Direttore generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Presidente. Il Direttore generale decade automaticamente dall’incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Presidente che lo ha conferito.

    2. Nel caso previsto al comma 1, il Presidente deve disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, i rapporti tra quest’ultimo e il Segretario Generale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al successivo comma 5.

    3. Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti, ad eccezione del Segretario Generale.

    4. Il Direttore generale:

    a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

    b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;

    c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Dirigenti e ne coordina l’attività;

    d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

    TITOLO V – I SERVIZI PUBBLICI

    Capo I SERVIZI PUBBLICI

    Articolo 75 Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

    1. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità Provinciale.

    2. La Provincia, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l’assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza.

    3. La Provincia individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio Provinciale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

    4. I servizi pubblici Provinciali possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali. 5. Le decisioni relative all’assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di un’analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

    Articolo 76 Elementi di riferimento per l’erogazione dei servizi

    1. La Provincia sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

    2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

    3. L’efficacia delle prestazioni e la qualità nell’erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standard definiti in Carte dei servizi.

    Articolo 77 Nomina di rappresentanti della Provincia

    1. Per le Società, le Istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, partecipati dalla Provincia, i rappresentanti della Provincia sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

    2. In sede di definizione dell’atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un’adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

    3. Il Consiglio Provinciale provvede entro 45 gg. dall’insediamento ad approvare il documento contenente gli indirizzi per le nomine. In caso non provveda all’approvazione entro il termine suddetto rimangono in vigore gli indirizzi approvati dal Consiglio precedente.

    Capo II - ISTITUZIONI

    Art. 78 Istituzioni

    1. La Provincia, per l’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più istituzioni.

    2. L’istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.

    3. L’istituzione è costituita con delibera del Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

    4. Non possono essere costituite più istituzioni per l’esercizio di servizi affini.

    Art. 79 Organi dell’istituzione

    1. Sono organi dell’istituzione:

    a) il Consiglio di amministrazione;

    b) il Presidente;

    c) il Direttore.

    2. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia.

    3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.

    4. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente dell’Istituzione e i singoli membri o l’intero Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.

    5. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell’Istituzione è nominato dal Presidente della Provincia tra i dipendenti di ruolo della Provincia o, previa delibera autorizzativa di Giunta, a contratto a tempo determinato.

    Art. 80 Costituzione e funzionamento dell’istituzione

    1. La Provincia, con la delibera di costituzione dell’Istituzione ne determina le finalità e gli indirizzi generali relativi all’ordinamento ed il funzionamento.

    2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina la dotazione organica, assegna le risorse strumentali e approva il Regolamento sull’ordinamento ed il funzionamento.

    3. L’istituzione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

    4. La Provincia, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell’istituzione e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi.

    5. Sono atti fondamentali:

    a) il piano-programma;

    b) i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali;

    c) il conto consuntivo;

    d) il bilancio di esercizio.

    6. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del Consiglio.

    7. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

    8. La Provincia provvede ad assicurare la copertura, a carico del bilancio Provinciale, degli eventuali costi sociali.

    9. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le funzioni anche nei confronti dell’istituzione.

    10. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri Enti locali per la gestione di servizi d’interesse comune. La convenzione disciplina, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, la costituzione e il funzionamento dell’Istituzione e la nomina dei suoi organi.

    Art.81 Aspettative, permessi e indennità

    1. Le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori delle istituzioni sono disciplinate dalla legge.

    TITOLO VI – STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

    Capo I - GLI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA PROVINCIA

    Articolo 82 Risorse economico-finanziarie

    1. L’ordinamento della finanza della Provincia di Rimini, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l’Amministrazione Provinciale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

    2. Nell’esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia di Rimini può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

    3. La Provincia di Rimini è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell’ambito di quanto stabilito dalla legge.

    Articolo 83 Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite

    1. I rapporti finanziari inerenti l’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Rimini dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

    2. L’esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell’azione amministrativa e dell’efficacia della stessa.

    Articolo 84 Patrimonio della Provincia

    1. La Provincia ha un proprio demanio e patrimonio, nell’ambito del quale i beni Provinciali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

    2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento.

    3. L’utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale.

    Articolo 85 Gli strumenti contabili

    1. La gestione economico finanziaria della Provincia si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l’analisi per programmi, servizi ed interventi.

    2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.

    3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

    4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale della Provincia, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell’entrata e della spesa sono definiti dal regolamento.

    Articolo 86 Revisione economico-finanziaria

    1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, la Provincia, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

    2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento.

    3. Nell’ambito della collaborazione con il Consiglio Provinciale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull’andamento della gestione ed elaborati volti ad assicurare alla comunità Provinciale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

    4. I Revisori nell’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente e delle sue istituzioni.

    Capo II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

    Articolo 87

    . Tipologie e sistema dei controlli interni 1. Nell’ambito dell’Amministrazione Provinciale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Dirigenti e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

    2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dal regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preliminari in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

    Articolo 88 Finalizzazione dei controlli interni

    1. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell’indirizzo politico-amministrativo.

    2. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all’attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l’incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell’attività delle risorse umane operanti nell’Amministrazione.

    3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

    4. I controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti sono finalizzati a garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

    TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

    Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

    Articolo 89

    Contravvenzioni

    1. Le contravvenzioni alle norme contenute in regolamenti, ordinanze o decreti della Provincia sono punite con le sanzioni amministrative e secondo le procedure previste in tali atti.

    Articolo 90

    Verifiche attuative e revisione dello Statuto

    1. Annualmente il Consiglio Provinciale procede alla verifica dell’attuazione dello Statuto.

    2. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale della Provincia comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

    Articolo 91 Modifiche dello Statuto

    1. Le modifiche statutarie sono definite e formalizzate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

    Articolo 92 Disposizioni transitorie

    1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente della Provincia presenta entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore le linee programmatiche per la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

    2. I regolamenti rimangono in vigore per le parti non in contrasto con il presente Statuto.

    3. Il Presidente del Consiglio, le Commissioni Consiliari e i loro Presidenti, eletti antecedentemente all’entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato già previsto nel precedente Statuto.

    Articolo 93

    Disposizioni abrogative

    1. Lo Statuto della Provincia di Rimini approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 31 luglio 1995 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 25.09.1995 e n. 45 del 19.06.2000 è abrogato.

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