n. 101 del 04.08.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile di trattamento presso il cantiere ex zuccherificio Sfir sito in comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, Via della Ricostruzione presentato da General Smontaggi S.p.A. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile di trattamento presso il cantiere ex zuccherificio SFIR sito in comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, Via della Ricostruzione” presentato dalla Ditta “General Smontaggi S.p.A.” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero deve essere non superiore a 23.000 tonnellate;
b. l’utilizzo del frantoio mobile deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella rispettiva autorizzazione della Provincia di Novara;
c. la Ditta deve presentare a Provincia, ARPA, AUSL e Comune, prima di iniziare la campagna di recupero rifiuti inerti il diagramma di Gantt delle lavorazioni distribuite nell’arco dei giorni consecutivi previsti nel progetto;
d. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
e. al riguardo, la Ditta deve inviare ad ARPA, entro l’inizio della campagna di recupero rifiuti inerti, una relazione in cui venga specificato come vengano individuati e allontanati i rifiuti contenenti amianto dai rifiuti avviati all’impianto mobile di trattamento, corredata dai formulari e dal piano di lavoro (smaltimento);
f. la Ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una cosiddetta “voce a specchio” (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE che ne attestino la non pericolosità;
g. eventuali rifiuti solidi speciali pericolosi devono essere stoccati in corrispondenza di superfici impermeabilizzate, in appositi cassoni/cassonetti e/o big bags per ciascuna tipologia secondo lo specifico codice CER in attesa di essere smaltiti come rifiuti pericolosi e si dovranno mantenere presso l’impianto, a disposizione degli organi di controllo, gli eventuali formulari di trasporto degli stessi avviati allo smaltimento;
h. tutte le operazioni di recupero come sottofondi e piazzali si potranno effettuare solo dopo aver eseguito la caratterizzazione di tutti i cumuli di 3.000 m3 ciascuno di rifiuti ottenuti;
i. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, potrà essere recuperato in loco solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. a cui va aggiunta la ricerca del parametro PCB/PCT (limite 0.01 µg/l);
j. la Ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test del cessione eseguiti per ognuno dei cumuli di 3.000 m3 di rifiuti speciali non pericolosi, nonché una relazione che espliciti la campionatura del campione di rifiuto dal cumulo successivamente sottoposto a test di cessione;
k. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
l. i lavori in oggetto sono soggetti alla normativa sull’inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorosa temporanea e conseguentemente vale quanto previsto dalla Legge n. 447/95 nonché quanto previsto dalla L.R. n. 15/01: pertanto, l’esercizio dell’attività è subordinato all’ottenimento della autorizzazione in deroga ai limiti di rumore dall’Autorità Competente per territorio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
m. deve essere comunque comunicato dalla Ditta con almeno 15 giorni di anticipo al Comune e all’Arpa l’inizio delle attività di macinazione;
n. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
o. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;
p. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati;
q. la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;
r. prima dell’inizio dell’attività deve essere presentata alla Provincia di Ferrara una garanzia finanziaria relativa all’impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Novara con atto Prot. n. 2228/2005, in quanto il punto 4 del citato atto autorizzativo prevede che detta garanzia sia presentata per ogni campagna di attività; l’attività non potrà essere intrapresa fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Ferrara, della garanzia finanziaria prestata;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta General Smontaggi S.p.A.; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Ferrara; all’ARPA sezione provinciale di Ferrara; all’AUSL di Ferrara;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.