n.40 del 06.02.2019 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA relativo al progetto denominato "Domanda di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata Monte Pizzarotta - Fonte S. Lucia in comune di Ventasso ai sensi della legge regionale n. 32/1988" da realizzarsi in Via Fonte di Santa Lucia, n. 6, Comune di Ventasso - Proponente: Nuova S.A.MI.CER. SPA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi (Titolo III della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “Domanda di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata Monte Pizzarotta – Fonte S. Lucia in comune di Ventasso ai sensi della legge regionale n. 32/1988 da realizzarsi in via Fonte di Santa Lucia n. 6, comune di Ventasso” e presentato da NUOVA S.A.Mi.Cer. Spa, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile con le specifiche condizioni ambientali sotto riportate;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto e il rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “Monte Pizzarotta – Fonte S. Lucia” in comune di Ventasso ai sensi della legge regionale n. 32/1988, da realizzarsi in via Fonte di Santa Lucia, n. 6, comune di Ventasso a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali e le prescrizioni del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, inviato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE con nota prot. PGRE/2018/16864 del 21/12/2018 ed acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2018/759023 in data 21/12/2018, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui si riportano di seguito le condizioni ambientali del provvedimento di VIA, mentre si rimanda ai singoli atti allegati alla presente deliberazione per le prescrizioni da rispettare relative ad altri atti di assenso e autorizzazioni ricomprese e sostituite nel presente provvedimento di VIA:
1. L’esercizio dei pozzi deve essere condotto in modo tale da garantire nel tempo la salvaguardia quali-quantitativa della risorsa. A tal fine è necessario effettuare quanto segue:
a) i prelievi di acqua devono essere ambientalmente sostenibili, definiti sulla base dei dati, derivanti da apposito monitoraggio da effettuare (di cui alla successiva prescrizione n. 2), e dovranno essere modulati nel tempo sulla base dei risultati quali-quantitativi relativi non solo all’annualità in corso ma anche a quelle precedenti, considerando il bilancio idrologico a partire almeno dal periodo di magra dell’anno precedente;
b) deve essere predisposta una procedura gestionale dei prelievi volta al mantenimento dell’“interfaccia” tra acque dolci e sulfuree-clorurate profonde; la ditta dovrà sospendere i prelievi in caso di salienza delle acque profonde con richiamo di acqua sulfurea-clorurata, tali da non consentire il mantenimento della sopraddetta “interfaccia”;
c) qualora i dati quali-quantitativi derivanti dal monitoraggio e contenuti nella relazione annuale di monitoraggio dovessero mostrare un cambiamento significativo delle caratteristiche dell’acquifero captato, la ditta deve ridurre e/o sospendere i prelievi e/o adottare le opportune azioni al fine della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
d) oltre quanto sopra prescritto, si fissano dei valori di riferimento, che potranno essere oggetto di aggiornamento al termine del primo quinquennio di validità della concessione sulla base delle risultanze dei monitoraggi svolti, di seguito riportati:
- la ditta non deve superare comunque il prelievo di 100 milioni di litri all’anno, come volume medio prelevato su base quinquennale; i prelievi mensili andranno comunque commisurati all’andamento di precipitazioni e dei precedenti prelievi, conteggiandoli a partire dalle quantità del deficit estivo e della ricarica autunno-inverno misurate nell’anno precedente;
- la portata massima istantanea di prelievo dal Pozzo Lieta non deve superare il valore di 3 l/s;
2. deve essere effettuato apposito monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica, nel rispetto di quanto segue:
a) ogni pozzo produttivo deve essere dotato di strumentazione di misura delle portate, del livello piezometrico, della conducibilità, pH e temperatura con lettura in continuo oraria;
b) i dati raccolti da pozzi e piezometri devono essere trasmessi con cadenza annuale (entro gennaio), ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Comune di Ventasso e al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, unitamente ad una relazione tecnica illustrativa che tenga conto anche di dati misurati in precedenza;
c) il sistema di monitoraggio deve essere impostato in modo da garantire una raccolta di dati utile per costituire serie storiche ricavando trend nel tempo delle variabili monitorate, anche ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
d) i risultati dello studio affidato all’Università di Modena e Reggio Emilia, per la conoscenza dell’acquifero e delle caratteristiche quali-quantitative delle acque sotterranee circolanti, devono essere contenuti nella prima relazione di monitoraggio annuale utile;
e) durante lo svolgimento del monitoraggio, come anche in riferimento alla realizzazione dei piezometri, dovranno essere raccolti e analizzati i dati e sulla base di questi occorre implementare la ricostruzione ed interpretazione del modello geologico degli acquiferi locali considerando anche la presenza, a monte, di altre sorgenti non ricomprese nell’attività di coltivazione della Nuova Samicer spa e dei rapporti tra acquiferi vicini; tale ricostruzione ed interpretazione dell’acquifero dovrà essere resa al termine del primo quinquennio di validità della concessione;
3. è necessario che vengano implementate azioni di risparmio idrico; in particolare:
a) deve essere attuato, come proposto negli elaborati, un sistema di contenimento delle perdite di risorsa idrica estratta che garantisca una riduzione dello scarto annuo tra volume prelevato e volume imbottigliato al di sotto del 18% entro 5 anni dall’adozione del provvedimento di VIA, privilegiando la razionalizzazione dell’uso della risorsa all’interno del ciclo produttivo;
b) nella relazione annuale di monitoraggio devono essere rendicontati i volumi annuali prelevati e i volumi annuali imbottigliati;
c) nella relazione annuale di monitoraggio devono essere inserite le voci di bilancio idrico aziendale delle acque prelevate e quelle imbottigliate, esplicitando i contributi associati alle singole voci (ad esempio relative a lavaggio, sanificazione e perdite di linea) definendo conseguentemente azioni di contenimento più mirate, al fine di determinare ed implementare il risparmio idrico;
d) in relazione alla distribuzione di acqua per fruizione pubblica (fontanine), occorre prevedere l’adozione di sistemi per la regolazione dell’erogazione (rubinetti o altri dispositivi equivalenti) presso le fontanine stesse;
4. la perforazione del piezometro 2 nell’area di riserva, come riferita in progetto, non dovrà interferire con i manufatti di distribuzione dell’acquedotto IRETI, che preleva dalle sorgenti del gruppo Ventasso situate a monte;
5. ai fini di un miglior inserimento paesaggistico è necessario estendere l’intervento di mitigazione rivestendo in sasso locale l’intera parete in calcestruzzo del pozzo Sorgente, compresi tutti i piccoli manufatti presenti lungo il sentiero percorso in fase di sopralluogo in calcestruzzo, non rappresentati nell’all.13-Fotorendering interventi di mitigazione;
6. con riferimento al punto precedente si chiede di effettuare la piantumazione di specie arboree autoctone ad ulteriore mitigazione delle opere;
7. è necessario effettuare la realizzazione dei piezometri, che richiede comunque un certo numero di giornate di lavoro, in periodo meteorologico adatto, con la minore probabilità di precipitazioni, per ridurre il più possibile l'impatto dei mezzi sui terreni attraversati, prevedendo comunque un'azione di ripristino ambientale qualora fosse necessaria;
8. l'area a valle dello stabilimento in confine con il "Parco avventura" dovrà essere oggetto di ripristino/miglioramento ambientale, in parte già in progetto, che dovrà prevedere la completa rimozione di attrezzature (vasche, tubazioni,...) non più utilizzate, e l'implementazione della vegetazione con funzione di mascheramento e mitigazione dello stabilimento verso la zona ad alta frequentazione turistica;
9. è necessario rispettare quanto prescritto nella valutazione di incidenza rilasciata dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano:
a) deve essere garantito in modo duraturo nel tempo un monitoraggio che assicuri il mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione dell’acquifero e che garantisca che non sia intaccata la riserva sotterranea immagazzinata, anche in conseguenza di eventuali situazioni di scarse precipitazioni e insufficiente ricarica dell’acquifero, a tutela delle specie floristiche e faunistiche potenzialmente presenti e per le quali allo stato attuale non sono disponibili dati sullo stato di conservazione e sulle criticità e fattori di minaccia presenti ma che risultano strettamente collegate agli ambienti umidi, ovvero fauna invertebrata e anfibi, nonché specie floristiche di interesse conservazionistico;
b) devono essere adottate strategie ed azioni per consentire la limitazione del prelievo di volumi non destinati all’imbottigliamento ma utilizzati per necessità di esercizio degli impianti o persi per perdite;
c) la verifica di ottemperanza delle prescrizioni del provvedimento di VIA è di competenza di:
- ARPAE SAC RE, che si potrà avvalere del supporto tecnico del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna: prescrizione 1, 2, 3 e 4;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara: prescrizione 5;
- Comune di Ventasso: prescrizione 6;
- Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano: prescrizioni 7, 8;
- Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano: prescrizione 9;
d) a tale fine, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 il proponente dovrà trasmettere la relazione di verifica di ottemperanza delle precedenti prescrizioni/condizioni ambientali del provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportate nelle singole prescrizioni per quanto di competenza, agli enti sopra individuati e alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA;
e) l’esito della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla presente VIA sarà comunicato dagli enti preposti sopra elencati alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e ad Arpae SAC di Reggio Emilia per i necessari adempimenti di legge;
f) la non ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006;
g) il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni del provvedimento di VIA e delle autorizzazioni e atti di assenso allegati alla Delibera di Giunta Regionale di approvazione della VIA;
h) in sede conclusiva di Conferenza dei Servizi è stato acquisito l’assenso delle amministrazioni assenti alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi stessa, per effetto dell’art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90;
i) il Rinnovo della Concessione per la coltivazione di acque minerali denominata “Monte Pizzarotta-Fonte S. Lucia” in Comune di Ventasso (RD 1443/1927 e LR 32/1988) rilasciata alla Società Nuova Samicer spa dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Reggio Emilia, ai sensi del RD 1443/1927 e della LR 32/1988, con Determina Dirigenziale DET-AMB-2018-6580 del 13/12/2018, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
j) la Valutazione di Incidenza relativa al progetto: “Domanda di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “Monte Pizzarotta – Fonte S. Lucia in comune di Ventasso” ai sensi della Legge Regionale n. 32/1988 da realizzarsi in Via Fonte di S. Lucia n. 6, comune di Ventasso (RE), proponente “Nuova S.A.Mi.Cer. Spa.”, rilasciata dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con propria determinazione n. 297 del 29.11.2018 costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
k) l’Autorizzazione Paesaggisitica n. B2018/040 del 27/11/2018 rilasciata dal Comune di Ventasso a Nuova Samicer spa costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
l) la Dichiarazione congiunta di nulla osta all’utilizzo di terreni gravati da uso civico da parte di Nuova Samicer spa per il mantenimento di opere e infrastrutture relative alla concessione denominata “Monte Pizzarotta – Fonte S. Lucia”, rilasciata dal Comune di Ventasso e dal Comitato di amministrazione separata dei Beni Civici Frazionali di Cervarezza, con atto del 26/11/2018 acquisito agli atti ARPAE SAC di Reggio Emilia in data 3/12/2018 al PGRE/2018/15921 costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
m) di precisare che i termini di efficacia della presente deliberazione, così come degli atti ad essa allegati, decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
n) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il presente provvedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
o) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 (mille/00) ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;
p) di trasmettere la presente deliberazione al Proponente Nuova Samicer spa, ad ARPAE di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Ventasso, all’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, all’ AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, al Comitato di amministrazione separata dei Beni Civici Frazionali di Cervarezza,
q) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
r) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.