n.352 del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda)

Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime aiuti di Stato. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:

- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda USL competente per territorio;

- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015, che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria);

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;

Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato con la L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

  • n.364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, che, in particolare, dispone che gli indennizzi dei danni arrecati da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis;
  • n.134/2019 che, in applicazione della delibera 364/2018, individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994 e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;
  • n. 592/2019 che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018, prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali feriti a seguito della predazione;
  • n. 1939/2019 che integra la procedura di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019 e nello specifico prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

Dato inoltre atto che, in accordo con le sopra citate delibere:

- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000, presentate dagli imprenditori agricoli, spetta ai Servizi territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali (STACP) che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- a conclusione dell’attività istruttoria, gli STACP competenti per territorio provvedono a trasmettere al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità, e il rispetto della clausola Deggendorf;

- il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli elenchi delle domande ammissibili per le registrazioni di competenza;

- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede all’assunzione dell’atto di concessione, con i relativi impegni di spesa, riportando i codici SIAN COR e SIAN CAR, nonché i codici RNA-VERCOR (visura Deggendorf) relativi ad ogni beneficiario;

- il medesimo Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite degli STACP competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e dopo aver eseguito la visura Deggendorf, per confermare l’assenza dall’elenco Deggendorf dei beneficiari di cui trattasi;

Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, gli STACP hanno trasmesso le istanze di indennizzo in regime Aiuti di Stato, rispettivamente lo STACP di Rimini con DD 11107/2020 e integrato con PI 523403/ 2020 (scioglimento riserva) e lo STACP di Parma con DD 11695/2020 e con DD 13798/2020, dando atto degli esiti positivi dei relativi controlli, comprensivi, tra l’altro, della verifica nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” della non presenza dei beneficiari fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf) in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, pag. 1) e ss.;

Considerato che, con PI/2020/523520 del 27/7/2020 e con PI 575559/2020 del 4/9/2020, si è provveduto a trasmettere al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, l’elenco delle istanze ammissibili sopracitate e che il suddetto Servizio, ha inserito nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato – REG. 702/2014, come da note PI/2020/577541 del 7/09/2020 e PI/2020/577910 del 7/09/2020 comunicando i codici CAR, COR e VERCOR (Deggendorf) riportati nell’allegato 1);

Dato atto che l’importo complessivo da erogare a titolo di contributo all’indennizzo per danni da lupi ammonta ad 6.663,50 come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere ai beneficiari di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di 6.663,50;

Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., previa la verifica, da parte dei competenti Uffici, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti previsti dalla DGR 134/2019, e la verifica, da parte del Servizio scrivente, dell’assenza dei beneficiari fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura Deggendorf);

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

Richiamate:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n.31 – “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la L.R.10 dicembre 2019, n.30 – “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R.10 dicembre 2019, n.29 – “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 9/12/2019 e s.m.;

- la L.R. 3 del 31/7/2020: ”Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la L.R. n. 4 del 31/7/2020: ”Assestamento e prima variazione al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 26, comma 2;

- La Delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed in particolare l’art. 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;

- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n.1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n.56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016; n. 1681/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 121/2017, n. 578/2017, n. 52/2018, n. 1059/2018,n. 733/2020;

Vista la determinazione n. 15529/2020 avente ad oggetto: ” Acquisizione temporanea in posizione di comando non oneroso di un Dirigente dell'Ausl di Bologna presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, i contributi di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

- la Circolare protocollo n. PG/2013/154942 del 26/6/2013 inerente l’inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la Circolare protocollo n. PG/2013/208039 del 27/8/2013 “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare Prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013.”;

- la Circolare emanata dall’INAIL n. 61 del 26/6/2015, recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- la Circolare emanata dall’INPS n. 126 del 26/6/2015, recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Dato atto che la documentazione relativa all’istruttoria, è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del servizio;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma complessiva di 6.663,50 con il presente atto a titolo di contributo all’indennizzo per danni da lupi;

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

determina

1. di prendere atto delle risultanze delle richieste di rimborso per i danni causati da lupi (L.R. n. 27/2000), trasmesse dagli STACP di Rimini e Parma, relative agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di 6.663,50; 2. di riconoscere, pertanto, agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme di cui al punto 3, per un totale di 6.663,50 a titolo di contributo all’indennizzo causato da danni da lupi come sopra specificato; 3. di imputare la somma complessiva di 6.663,50 sul Capitolo 64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR 2386/2019 e s.m. così ripartita per singolo beneficiario:

- € 485,00 a favore di Orrù Orlando – Azienda Agricola – Coriano (RN), registrata al n. 8309 di impegno;

- € 920,00 a favore di Piva Francesco – Verrucchio (RN) registrata al n. 8310 di impegno;

- € 102,50 a favore di Angelini Franco – Maiolo (RN) registrata al n. 8311 di impegno;

- € 2.450,00 a favore di Azienda Agricola Pini Manuel – Palanzano (PR) registrata al n. 8312 di impegno;

- € 481,00 a favore di Società Agricola Riccardo Sulsenti S.S.– Lesignano de’ Bagni (PR) registrata al n. 8313 di impegno;

- € 850,00 a favore di Botti Giuseppe e Renzo società Agricola – Corniglio (PR) registrata al n. 8314 di impegno;

- € 600,00 a favore di Labadini Marina – Varsi (PR) registrata al n. 8315 di impegno;

- € 775,00 a favore di Martini Gianluca – Parma (PR) registrata al n. 8316 di impegno;

4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:

Missione 13 - Programma 07 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3

5. che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite degli STACP competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e la verifica, da parte del Servizio scrivente, dell’assenza dei beneficiari fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura Deggendorf);

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs.;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Diegoli

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