n.56 del 02.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Caseificio sociale Val Tidone Soc. Agr. Coop.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo V.T. (PC), località Colombarola, ad uso industriale ed igienico ed assimilati (antincendio) - Proc. PC07A0105 - SINADOC 27718/2021

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire alla ditta Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa, con sede in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola - C.F. e P.I.V.A. 00110820339, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 07A0105, ai sensi del l’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso industriale (pompe 1 e 3 – quest’ultima di riserva, cioè che verrà attivata solo in caso di malfunzionamento della prima) e igienico e assimilati – antincendio (pompa 2);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,95 (pompe 1 e 3) e10 (pompa 2);
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.450 - 29.300 (pompe 1 e 3) e 150 (pompa 2); ( omissis )

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2031; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina