n.215 del 03.07.2019 (Parte Prima)
Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Alan Fabbri. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Fabio Callori
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PRESIDENTE: Il consigliere Alan Fabbri (con nota prot. AL/2019/14881 del 18 giugno 2019) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa.
Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui do lettura.
... omissis...
(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Alan Fabbri).
PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, (Surroghe), comma 2, primo periodo della Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, quest’ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. …”.
Dò atto che dal verbale della Corte d’Appello di Bologna, nonché dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Piacenza, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno Forza Italia, il signor Fabio Callori.
Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Alan Fabbri, il signor Fabio Callori.
(Entra il consigliere Callori)
… omissis …
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata Legge Regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.