n.180 del 03.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Torre del Moro", attivata da Po Valley Operations Pty - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi “Torre del Moro”, proposto da Po Valley Operations Pty, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 29 maggio 2013, sono nel complesso ambientalmente compatibili; 

b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

Rilievo sismico

1. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati:

a) in aree individuate dal PTCP come:

  • Corpi di Frana Attivi (art. 26);
  • Corpi di Frana privi di Periodicità Stagionali (art. 26);
  • Aree a rischio di frana (Bertinoro lott. Bellavista, Bertinoro Villa Montanari) (artt. 39 e 40);
  • Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua (art. 18);
  • fasce di espansione inondabili (art. 17, lettera a);

b) nelle Aree di Riequilibrio Ecologico denominate “Pontescolle” e “Parco Naturale del Savio” in Comune di Cesena;

c) nei centri abitati;

d) presso gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;

e) in aree individuate dal PSAI come “aree a rischio di frana”;

prevedendo altresì un'opportuna fascia di rispetto da individuarsi a seguito delle prove vibrometriche preliminari di cui ad una successiva prescrizione e da concordare con i Comuni o le Amministrazione territoriali competenti in materia, fermo restando che dovrà comunque essere rispettata una distanza di almeno m 50; 

2. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico, inoltre, non potranno essere collocati in aree individuate dal PTCP come:

  • Coltri di Depositi di Versante (art. 27);
  • Depositi Alluvionali Terrazzati (art. 27);
  • Conoidi di Deiezione Attivi (art. 27);

prevedendo altresì un'opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni o le Amministrazione territoriali competenti in materia, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni di dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni o dalle Amministrazioni territoriali competenti in materia; 

3. qualora fossero danneggiati, anche inavvertitamente, i sistemi tutelati nell’ambito del “Sistema forestale e boschivo” o di “Piante, gruppo, filare meritevole di tutela”, individuati dal PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e disciplinati all’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP, la Società proponente dovrà realizzare interventi compensativi dei valori compromessi; le opere di compensazione dovranno essere concordate con la Provincia di Forlì-Cesena e con i Comuni territorialmente interessati, dovranno essere realizzate all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento, e dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all’interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1, lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dallo stesso PTCP come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche (art. 55 NTA del PTCP); 

4. nelle zone boscate ed in particolare in quelle appartenenti al “Sistema forestale e boschivo”, normate dall’art. 10 delle NTA del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione; 

5. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni del vigente PTCP, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati; 

6. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza archeologica territorialmente competente, in particolare nelle “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, disciplinate dal comma 2 dell’art. 21A “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena; 

7. Nelle aree del Comune di Bertinoro, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

  • area a monte e valle della Via Cagnano per un tratto di circa m 300 dall’incrocio con via Bidignano;
  • area di Monte Maggio, indicativamente ricompresa tra via Rio Rose, via Bidignano, viale Carducci e viale della Resistenza;
  • area in località Fratta Terme, a monte di via 2 Giugno, in prossimità del podere denominato “Il Casino”;
  • area in Via Sonsa, circa m 300 prima dell’incrocio con via Rio Salso;

non potranno essere collocati i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico, prevedendo altresì una fascia di rispetto di almeno m 100; sarà onere della Società proponente confrontarsi preventivamente con il Comune di Bertinoro per individuare puntualmente la localizzazione e l’estensione di tali aree; 

8. con riferimento sempre al territorio del Comune di Bertinoro, i punti di energizzazione del rilievo sismico non potranno essere collocati nell’area dell’ex discarica di Collinello, oggetto di recente bonifica e messa in sicurezza, prevedendo altresì una fascia di rispetto di almeno m 100; sarà onere della Società proponente confrontarsi preventivamente con il Comune di Bertinoro per individuare puntualmente la localizzazione e l’estensione dell’area; 

9. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati, prevedendo altresì una fascia di rispetto di almeno m 200, nell’area individuata come “Zona a rischio di incidente rilevante” negli strumenti territoriali e urbanistici della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Bertinoro;

10. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati nelle aree oggetto di concessioni di coltivazione di acque minerali e termali presenti all’interno del perimetro del permesso di ricerca idrocarburi, prevedendo, altresì, un’opportuna fascia di rispetto dal perimetro delle concessioni e dall'area di ricarica del relativo acquifero da concordare con i Comuni e le Società titolari delle suddette concessioni, salvo approfondimenti che dimostrino come tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sulla coltivazione della risorsa; gli approfondimenti dovranno essere presentati e validati dai Comuni interessati; sarà cura della Società proponente verificare presso la Provincia ed i Comuni dove eventualmente intendesse realizzare il rilievo sismico, la presenza e la delimitazione delle suddette aree in concessione. Si segnala che concessioni in essere sono sicuramente presenti nel Comune di Bertinoro; 

11. le modalità operative [in particolare le infrastrutture viarie utilizzate], la tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate, dovranno essere preventivamente concordate con i Comuni direttamente interessati dai tracciati; 

12. almeno gg 45 prima dell’inizio delle attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni attraversati, dovrà essere prodotta alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati e ad ARPA territorialmente competente, idonea cartografia georeferenziata con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione; la suddetta cartografia, eventualmente accompagnata da una relazione tecnica illustrativa, dovrà consentire agli Enti indicati di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito del presente Rapporto e degli eventuali accordi preliminari di cui al punto precedente; 

13. contestualmente alla presentazione del suddetto progetto definitivo, dovranno essere concordate con i Comuni, idonee modalità di informazione e partecipazione dei cittadini; 

14. variazioni di progetto conseguenti le attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni o le verifiche di dettaglio sul campo, sempre possibili in considerazione della natura delle operazioni in progetto, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia, ai Comuni direttamente interessati e ad ARPA territorialmente competente; 

15. dall’inizio delle attività di registrazione, i Comuni dovranno essere informati dei siti interessati giornalmente dalle operazioni; 

16. in relazione agli attraversamenti temporanei con cavi telemetrici ed all'energizzazione mediante l'utilizzo di autocarri vibroseis, le operazioni in adiacenza e lungo la viabilità comunale dovranno svolgersi alle seguenti condizioni:

a) dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, dell'inizio delle operazioni tecniche, con la presentazione del tracciato esecutivo (anche per tratti), degli attraversamenti con i geofoni e del percorso dei vibroseis, all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati ed ai Comandi della Polizia Municipale;

b) dovrà essere comunicato il responsabile tecnico dei lavori al quale fare riferimento;

c) eventuali modifiche e/o condizionamenti alla viabilità dovranno essere preventivamente concordati con il Comando di Polizia Comunale, sentito il parere dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati; 

17. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o della Provincia interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi; gli uffici tecnici dei Comuni interessati potranno richiedere polizze fidejussorie di valore adeguato a copertura di eventuali danni su infrastrutture pubbliche; 

18. nel caso di danni a immobili privati o ai terreni coltivati la Società proponente dovrà garantire la liquidazione totale dei danni causati; 

19. durante l’attività di ricerca dovrà essere posta particolare attenzione in prossimità di elementi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali o elementi di fragilità del territorio); 

20. fermo restando che i punti di energizzazione dovranno rispettare la distanza minima di m 50 da edifici, dovrà essere realizzata un’indagine vibrometrica preliminare al fine di misurare la propagazione delle vibrazioni nei terreni che caratterizzano l’area oggetto del rilievo e conseguentemente determinare in modo inequivocabile le distanze di sicurezza da adottare in fase di energizzazione; i risultati dell’indagine vibrometrica dovranno essere trasmessi ai Comuni direttamente interessati dalle operazioni; 

21. in riferimento all’inquinamento acustico atteso, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da distanza tale dagli edifici da garantire il rispetto dei limiti di legge; qualora necessaria dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002; la suddetta autorizzazione in deroga dovrà essere necessariamente acquisita prima dell'inizio delle operazioni e la relativa richiesta dovrà essere presentata con tempistica compatibile al rilascio dell’atto da parte delle autorità competenti [generalmente sono previsti gg. 30 per il rilascio dell’autorizzazione]; 

22. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti; 

23. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 

24. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera; in particolare la Società proponente dovrà verificare preliminarmente, l’esistenza e il posizionamento della rete dei sottoservizi (idrici, fognari, elettrici, telefonici e di trasmissione dati), contattando il competente Servizio dei Comuni interessati, che provvederà ad indicare gli Enti proprietari/gestori dei vari sottoservizi, congiuntamente ai quali dovranno essere svolte le verifiche, e con i quali dovranno essere concordate le cautele da adottare e le relative garanzie; 

Pozzi esplorativi

25. i pozzi esplorativi non potranno essere realizzati negli ambiti cartografati dal vigente PTCP della Provincia di Forlì-Cesena come “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” (art. 26 del PTCP) e come “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” (art. 28 del PTCP);

26. la perforazione dei pozzi esplorativi è sottoposta alle stesse preclusioni e, per quanto di interesse, prescrizioni indicate per il rilievo sismico; 

27. la realizzazione dei pozzi esplorativi dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica; 

c) di dare atto che il parere sull’impatto ambientale del progetto, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai Comuni di Forlì, Cesena, Forlimpopoli e Bertinoro, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il parere sull’impatto ambientale del progetto del Comune di Meldola, non intervenuto alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; 

e) di dare atto che, in merito alla verifica dell’ammissibilità delle attività di ricerca idrocarburi proposte all’interno delle Aree di Riequilibrio Ecologico denominate “Pontescolle” e “Parco Naturale del Fiume Savio”, prevista dalla LR 18 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, il parere del Comune di Cesena, in qualità di ente gestore, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Po Valley Operations Pty; 

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena; ai Comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Meldola; ad ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena; ad ARPA Direzione Tecnica; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione VI; al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione II; 

h) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 7 (sette), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge; 

i) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

j) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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