n.280 del 25.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Villa Traversa, Fontanelice (BO), gestita dall'ente Cooperativa sociale Il Sorriso, Fontanelice (BO)

IL DIRETTORE

Richiamati:

  • l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
  • il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
  • la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
  • la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. n. 4/2008, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6907 del 16 giugno 2008 con la quale è stato concesso l’accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori o donne in gravidanza denominata “Villa Traversa”, ubicata in Via Torre n. 8-10, Fontanelice (BO), per una ricettività complessiva di 21 posti residenziali, e gestita dall’ente “Cooperativa sociale Il Sorriso”, con sede legale in Fontanelice (BO), Via Torre n.9;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione protocollata con n. PG/2011/0302016 del 14 dicembre 2011, e successiva integrazione protocollata con n. PG/2011/0312412 del 27 dicembre 2011, conservate agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con le quali il Legale rappresentante di “Cooperativa sociale Il Sorriso” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Villa Traversa” concesso con la citata determinazione n. 6907/2008 e chiede contestualmente l’accreditamento del nuovo assetto di 5 posti residenziali nella tipologia terapeutico-riabilitativa e un modulo per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori o donne in gravidanza di 16 posti residenziali;

Preso atto che la struttura di cui trattasi risulta in possesso del provvedimento autorizzativo aggiornato al nuovo assetto, rilasciato dal Comune competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;

Considerato che il nuovo assetto della struttura “Villa Traversa” risponde al fabbisogno di assistenza residenziale per le dipendenze patologiche, così come attestato alla nota del Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Imola, trasmessa a questa Amministrazione in data 14 ottobre 2011, protocollata con n. PG/2011/0304072 del 15 dicembre 2011, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna, ad integrazione del fabbisogno espresso nella citata deliberazione n. 1891/2010;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 15 marzo 2012;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/0008286 del 4 luglio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato 

determina:

  1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Villa Traversa”, ubicata in Via Torre n. 8-10, Fontanelice (BO), gestita dall’ente “Cooperativa sociale Il Sorriso”, con sede legale in Fontanelice (BO), Via Torre n. 9, per una ricettività complessiva di 5 posti residenziali nella tipologia terapeutico-riabilitativa e un modulo per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori o donne in gravidanza di 16 posti residenziali;
  2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
  3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
  4. l’accreditamento in argomento decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 16 giugno 2012, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;
  6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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