n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)
Comune di Fontanellato - domanda 07/07/2005 di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso irrigazione impianti sportivi ed aree verdi dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), Capoluogo - regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6 - concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(Omissis)
determina:
a) di rilasciare al COMUNE DI FONTANELLATO con sede in Fontanellato, P.zza Matteotti n. 1, Codice Fiscale 00227430345, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea nell’area dell’impianto sportivo adibito a campo di calcio del Capoluogo, Foglio 29, mappale 837, per uso irrigazione degli impianti sportivi ed aree verdi attigue, con una portata massima pari a l/s 4 pari a moduli 0,04 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 9.200;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(Omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 9569 in data 30/09/2009
(Omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(Omissis)