n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80 per realizzazione di edificio residenziale, in comune di Modena (MO), Via Divisione Acqui (foglio n. 114, mapp. 103 del ct/cf), nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Modena-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

 1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di realizzazione di un edificio residenziale, previsto in Comune di Modena Via Divisione Acqui (fg. 114 mapp. n. 103), presentato da Coop. Edificatrice Modena Casa, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati alla domanda e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. Di dare atto che, assunte agli atti le c.d. dichiarazioni “liberatorie” rispettivamente sottoscritte dal richiedente titolare del diritto di superficie e dal proprietario del terreno, i medesimi esprimono;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) provvedere alla preventiva ed idonea recinzione dei terreni stessi ed il manufatto di recinzione in progetto da realizzare in prossimità dell'area ferroviaria, dovrà essere adeguato e costituito da pannelli ciechi o in muratura di altezza non inferiore a m. 2 dal piano di campagna;

b) nell'area a verde, lungo il tracciato ferroviario, l'altezza delle piante presenti o di nuova piantumazione, non deve essere superiore a quanto previsto dall'art. 52 del DPR 753/1980;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

  • entro due a nni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sotto indicata;

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’Allegato A - parte seconda- della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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