n.67 del 16.03.2022 periodico - Parte Seconda

Sistema regionale di IEFP. Richiesta agli istituti professionali non accreditati di ricognizione delle domande di accesso all'esame per il rilascio di una qualifica professionale accordo RER -USR del 29/11/2018 art. 4 in attuazione della DGR n. 212/2022

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i.;

Visto l’Accordo tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.7, c.2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61” siglato il 29/11/2018;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, di cui alla D.G.R. n. 530/2006”;

- n. 77/2019 “Aggiornamento ed integrazione elenco degli istituti professionali accreditati di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 32/2019, per la realizzazione dei percorsi di IeFP e relativa offerta a qualifica per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 2060/2018”;

- n. 582/2021 “Sistema di Istruzione e Formazione Professionale - approvazione degli standard formativi e standard di certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti”;

Vista in particolare la deliberazione di Giunta regionale n.212/2022 “Sistema regionale di IeFP - Accesso all'esame per il rilascio di una qualifica professionale - art. 4 dell'Accordo RER - USR del 29/11/2018”;

Dato atto di quanto previsto dall’Accordo tra “Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali dell'Emilia-Romagna - art. 4 “Interventi integrati realizzati dagli Istituti Professionali non accreditati per la IeFP”:

1. Nell’ambito della propria autonomia progettuale, gli Istituti Professionali non accreditati possono predisporre e realizzare, nell’ambito del Progetto Formativo Individuale, gli interventi integrati di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, finalizzabili anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di IP frequentato;

2. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell’ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l’eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente;

3. Gli interventi possono essere progettati congiuntamente con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP, e dovranno prevedere una rimodulazione, integrazione e arricchimento del percorso curricolare, al fine di risultare idonee a fare acquisire le competenze della qualifica professionale triennale correlata all’indirizzo quinquennale frequentato;

4. A partire dal terzo anno gli alunni possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, ad un esame per l’acquisizione della qualifica professionale o di un diploma già autorizzato dalla Regione in esito ad un percorso di IeFP. A tal fine, l’Istituto Professionale dovrà rilasciare agli alunni interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;

5. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi anche in caso di passaggio ad un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al successivo articolo 5.;

Considerato che la sopracitata deliberazione di Giunta regionale n.212/2022, in considerazione che al termine dell’a.s. 2021/2022 si possono configurare le condizioni per dare prima attuazione a quanto previsto dall’art. 4 del citato Accordo, ha disposto:

- di attivare le procedure necessarie a garantire agli studenti frequentanti, nell’a.s. in corso, il terzo anno di un percorso di Istruzione professionale presso Istituti professionali non accreditati per l’a.s. 2019/2020, e a favore dei quali l’Istituto Professionale non accreditato ha predisposto e realizzato interventi integrati finalizzati all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di IP frequentato, l’accesso all’esame per l’acquisizione di una qualifica professionale nell’a.s. 2021/2022;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” a richiedere agli Istituti professionali non accreditati nell’a.s. 2019/2020 la quantificazione della potenziale domanda di accesso al Servizio di Certificazione;

- di prevedere che in esito alla ricognizione, e pertanto a fronte della puntuale quantificazione della domanda di accesso all’esame per ciascuna qualifica professionale e per ciascun territorio provinciale, siano con proprio successivo atto disposte le modalità per garantire l’accesso valutando, in funzione di tali dati, la necessità di attivare ulteriori commissioni d’esame per specifiche qualifiche e territori, individuandone la copertura finanziaria, e al tempo stesso, in ottica di efficacia ed efficienza prevedere la possibilità di partecipazione degli studenti quali candidati esterni a commissioni di esami che saranno istituite in esito a percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione accreditati e/o dagli Istituti professionali accreditati;

Dato atto in particolare che, al fine di garantire a tutti gli studenti aventi i requisiti per accedere all’esame per il rilascio della qualifica professionale, risulta necessario prevedere che i singoli Istituti di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, provvedano, nella propria responsabilità, all’acquisizione delle domande di accesso da parte dei propri studenti sulla base del Modulo di richiesta di accesso di cui all’allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo altresì che tali domande dovranno essere tenute agli atti dell’Istituto;

Ritenuto, quindi, in attuazione della già citata deliberazione di Giunta regionale n. 212/2022, di richiedere agli Istituti professionali non accreditati nell’a.s. 2019/2020 e riportati nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la quantificazione della potenziale domanda di accesso al Servizio di Certificazione da parte dei propri studenti, attraverso la compilazione del modulo di ricognizione di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto in particolare che gli Istituti professionali nel modulo di ricognizione dovranno dichiarare, quale condizione per prevedere la possibilità di accesso degli studenti agli esami quali candidati esterni:

- di aver predisposto e realizzato, nell’ambito della propria autonomia, interventi integrati di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, finalizzabili anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica di IeFP a favore degli studenti frequentanti nell’a.s. in corso il terzo anno di un percorso di Istruzione professionale riferito ad un indirizzo ricompreso dell’offerta formativa dell’a.s. 2019/2020 coerente con la suddetta qualifica;

- l’impegno a rilasciare agli alunni interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione;

Ritenuto necessario, inoltre, al fine di procedere ad una successiva programmazione degli esami che garantisca efficacia ed efficienza della spesa e che permetta ai giovani di accedere alle prove finali in possesso delle necessarie conoscenze e competenze, richiedere agli Istituti professionali di specificare, in riferimento alle singole qualifiche, la data a partire dalla quale gli studenti saranno nelle condizioni di accedere;

Ritenuto altresì necessario prevedere che gli Istituti professionali dovranno specificare se gli studenti avranno concluso il percorso integrativo e potranno pertanto essere nelle condizioni di accedere agli esami quali candidati esterni al 1^ giugno 2022 o se tali condizioni si verificheranno solo a far data dal 31 ottobre 2022 riportando tali informazioni nel modulo di ricognizione di cui all’allegato 2);

Precisato che, in funzione degli esiti della ricognizione, si valuteranno le modalità più efficaci ed efficienti per garantire l’accesso agli esami valorizzando pienamente le sessioni e commissioni già previste e finanziate che saranno calendarizzate, entro il termine dell’a.s. 2021/2022, in esito ai percorsi realizzati dagli Enti di formazione e Istituti professionali accreditati;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 2013 n.33 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Anno 2022- 2024 per la fase di transizione al PIAO” di cui all’Allegato A) della Determina dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022;

Vista la Legge regionale n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii per quanto applicabile;

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; - n. 2329/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”; - n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n. 2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'Ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;

Richiamata infine la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 1358/2022 “Proroga di incarichi dirigenziali in scadenza”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di richiedere, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 212/2022 e nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo tra Regione e Ufficio scolastico regionale, agli Istituti professionali non accreditati nell’a.s. 2019/2020, di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, di procedere alla ricognizione della domanda di accesso all’esame per il rilascio della qualifica professionale da parte dei propri studenti iscritti al terzo anno nell’a.s. in corso, di un percorso di istruzione professionale per i quali sono stati realizzati percorsi integrati di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018;

2. di prevedere, che gli Istituti professionali non accreditati di cui all’allegato 1) provvedano, nella propria responsabilità:

- all’acquisizione delle domande di accesso agli esami da parte dei propri studenti sulla base del Modulo di richiesta di accesso di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, e che tali domande dovranno essere tenute agli atti del singolo Istituto;

- alla deliberazione di ammissione all’esame, previa valutazione degli esiti di apprendimento degli studenti interessati, con riferimento alle conoscenze e le competenze previste dallo standard professionale della qualifica di interesse;

3. di dare atto in particolare che gli Istituti professionali dovranno dichiarare, compilando il modulo di ricognizione di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di aver predisposto e realizzato, nell’ambito della propria autonomia, interventi integrati di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, finalizzabili anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica di IeFP a favore degli studenti frequentanti nell’a.s. in corso il terzo anno di un percorso di Istruzione professionale riferito ad un indirizzo ricompreso dell’offerta formativa dell’a.s. 2019/2020 coerente con la suddetta qualifica;

- l’impegno a rilasciare agli alunni interessati, per i quali l’istituto avrà valutato le condizioni per l’ammissione all’esame, la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione;

4. di dare atto, infine, che gli Istituti professionali dovranno specificare se gli studenti avranno concluso il percorso integrativo e potranno pertanto essere nelle condizioni di accedere agli esami quali candidati esterni al 1^ giugno 2022 o se tali condizioni si verificheranno solo a far data dal 31 ottobre 2022 riportando tali informazioni nel modulo di ricognizione di cui all’allegato 2);

5. di prevedere altresì che gli Istituti professionali non accreditati di cui all’allegato 1) dovranno trasmettere al Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” via posta elettronica certificata all’indirizzo progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 8/4/2022, il modulo, debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell’Istituzione scolastica di riferimento, di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, reso disponibile agli indirizzi:http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/ http://scuola.regione.emilia-romagna.it/;

6. di dare atto che, in funzione degli esiti della ricognizione, come disposto dalla deliberazione n. 212/2022, la Giunta regionale provvederà, con propri atti, a disporre le modalità per garantire l’accesso agli esami finali;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sui siti http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it e http://scuola.regione.emilia-romagna.it.

La Responsabile del Servizio

Francesca Bergamini

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