SUPPLEMENTO SPECIALE N.3 DEL 16.04.2020

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Misure a favore della liquidita delle PMI del commercio, dei servizi, della somministrazione e del turismo

1. Al fine di agevolare la continuità dell’attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7 della Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all’approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

Art. 2

Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

1. Al fine di agevolare la continuità e l’ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l’estensione del Fondo FONCOOPER di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

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