n. 165 del 24.08.2012 (Parte Seconda)

Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT), Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), opere di urbanizzazione secondaria e servizi pubblici e privati. Localizzazione delle aree

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto  il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell’11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Rilevato che i Comuni interessati hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli edifici sostitutivi dei municipi danneggiati e/o distrutti articolati in:

  • Edifici Municipali Temporanei (EMT) per quegli immobili che potranno essere recuperati non prima di due anni (estate 2014);
  • Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) per gli immobili recuperabili entro un anno (estate 2013);

Viste le richieste trasmesse dai Comuni di Concordia sulla Secchia, San Felice sul Panaro e Crevalcore, per la localizzazione delle nuove chiese, in sostituzione di quelle distrutte, con interventi a carico della Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna;

Preso atto che con l'art. 16, comma 8, DPR 380/2001 (TU Edilizia) le "chiese e altri edifici religiosi" rientrano espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria e che secondo l'art. A-24, comma 2, della L.R. 20/2000 le "attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale", omologhe alle opere di urbanizzazione secondaria, ricomprendono quelle riguardanti il culto;

Rilevato che i Comuni di Novi di Modena e Crevalcore hanno rappresentato la necessità di realizzare strutture temporanee per le Caserme dei Carabinieri danneggiate dagli eventi sismici, precedentemente ospitate in locali messi a disposizione dei Comuni;

Ravvisato che il Comune di San Felice sul Panaro e quello di San Prospero hanno evidenziato altresì la necessità di localizzare e attrezzare aree pubbliche in cui saranno installate strutture temporanee per le attività produttive, delocalizzate a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato che gli edifici municipali temporanei (EMT), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione degli edifici comunali distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati o di quelli inagibili;

Preso atto che i Prefabbricati Modulari Municipali (PMM)e le relative opere di urbanizzazione hanno un carattere provvisorio e vengono realizzati per le sedi municipali recuperabili entro un anno (estate 2013);

Atteso che le nuove chiese di Concordia sulla Secchia, di San Felice sul Panaro e di Crevalcore, nonché l’attrezzamento delle aree pubbliche per le strutture temporanee per le attività produttive delocalizzate nei Comuni di San Felice sul Panaro e San Prospero e le relative aree di urbanizzazione hanno un carattere temporaneo per il tempo necessario alla riparazione dei beni danneggiati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/8/2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Municipali Temporanei (EMT) ed ai Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), alle nuove chiese di Concordia sulla Secchia, di San Felice sul Panaro e di Crevalcore, agli spazi pubblici per le attività produttive delocalizzate nei Comuni di San Felice sul Panaro e San Prospero ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Visto l’elenco delle aree proposte dai Sindaci dei Comuni interessati, ritenute idonee, anche sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, e considerato che le stesse non sono sottoposte al vincolo ambientale o esposte al rischio idrogeologico;

Atteso che le aree proposte dai Sindaci dei Comuni interessati non sono sottoposte al vincolo ambientale tranne quella del Comune di S. Prospero individuata al foglio 19 particella 438 e 437/parte per la quale è stato rilasciato il parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con nota del 23 giugno 2012 protocollo 10082, e quella di San Felice sul Panaro individuata al foglio 41 mappale 282 parte, in relazione alla fascia di rispetto cimiteriale, per la quale è stato rilasciato parere igienico sanitario favorevole dall’AUSL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi – Distretto di Mirandola con nota del 7 agosto 2012 protocollo n. 55159,;

Visto l’elenco delle aree con i riferimenti catastali, allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Visto l’allegato “A” all’ordinanza n° 15 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree con i riferimenti catastali dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS);

Rilevato che, per quanto riguarda la localizzazione dei PMS, non è stato correttamente individuato il riferimento catastale del mappale del lotto 5 in Comune di Ferrara foglio 159 particelle 140 parte, 57 parte, che è da rettificare in quanto il mappale 57 è soppresso e sostituito con la particella 291 parte; 

Ravvisata l’opportunità di correggere l’errore materiale relativo al riferimento catastale del mappale del lotto 5 in Comune di Ferrara indicato al foglio 159 particelle 140 parte, 291 parte, approvato con l’allegato “A” all’ordinanza n° 15 del 31 luglio2012, provvedendo alla integrazione e modifica;

Visto l’allegato “A” all’ordinanza n° 6 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree con i riferimenti catastali degli Edifici Scolastici Temporanei (EST);

Rilevato che, per quanto riguarda la localizzazione degli EST, non sono stati individuati tutti i riferimenti catastali relativi all’area di occupazione dei lotti 25 e 27 in Comune di Soliera, Provincia di Modena, rendendo quindi necessaria una integrazione; 

Ravvisata l’opportunità di integrare i riferimenti catastali dell’area di occupazione dei lotti 25 e 27 in Comune di Soliera, indicati e approvati con l’allegato “A” all’ordinanza n° 6 del 5 luglio 2012 (foglio 36 mappali 538 e 542), con gli ulteriori riferimenti catastali, foglio 36 mappali 540 parte, 97 parte, 95 parte;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire il funzionamento degli uffici e servizi comunali, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace; 

DISPONE

1. di approvare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), comprese nei territori dei comuni di Poggio Renatico, in Provincia di Ferrara, di Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, S. Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio in Provincia di Modena, Crevalcore in Provincia di Bologna, alle nuove chiese di Concordia sulla Secchia, di San Felice sul Panaro e di Crevalcore, agli spazi pubblici per le attività produttive delocalizzate nei Comuni di San Felice sul Panaro e San Prospero, ed alle connesse opere di urbanizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

2. di dare atto che l’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1 e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

3. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 20 agosto 2012, dalle ore 8.00;

4. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell’Agenzia Regionale Intercent-ER su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

5. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012;

6. di integrare e modificare l’errore materiale relativo al riferimento catastale del mappale del lotto 5 in Comune di Ferrara contenuto nell’allegato “A” all’ordinanza n° 15 del 31 luglio 2012, nel modo seguente:

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

5

FERRARA

159

140 parte, 291 parte

7. di integrare i riferimenti catastali dell’area di occupazione dei lotti 25 e 27 in Comune di Soliera, indicati e approvati con l’allegato “A” all’ordinanza n° 6 del 5 luglio 2012, con gli ulteriori riferimenti catastali, nel modo seguente:

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

25

SOLIERA

36

538, 542, 540 parte, 97 parte, 95 parte

 

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

27

SOLIERA

36

538, 542, 540 parte, 97 parte, 95 parte

 

8. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto-Legge n° 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012;

9. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n.340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 24 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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