n.157 del 25.05.2022 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania s.s. concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Monticelli d’Ongina (PC) ad uso irriguo - Proc. PC21A0024 – SINADOC 12144/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire allla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede in Comune di Asola (MN), Via Liguria n.1/2 - C. F. e P..I.V.A. 01253150195, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC21A 0024, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 43,3;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 65.117; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)