n. 136 del 13.10.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – Decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di ristrutturazione del complesso zootecnico per galline ovaiole ubicato in località San Paolo in Aquiliano in Comune di Civitella di Romagna, presentato dalla Società Agricola San Paolo S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di ristrutturazione del complesso zootecnico per galline ovaiole ubicato in località San Paolo in Aquiliano in Comune di Civitella di Romagna, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 3/02/2010, giorno in cui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è presentato dalla Soc. Agricola San Paolo S.r.l., avente sede legale in Via Mensa n.3 - 48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA).

Il progetto interessa il territorio del Comune di Civitella di Romagna, del Comune di Meldola e della Provincia di Forlì – Cesena.

Il progetto rientra tra le tipologie di interventi di cui all’Allegato A.3.2.bis “ Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato ” della L.R. 9/99 e s.m.i.. L’impianto esistente, infatti, a seguito della ristrutturazione, rientra nella categoria A.3.1. della suddetta legge regionale “ Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);

c) 900 posti per scrofe”.

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. n. 93165/436> del 219/2010, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di ristrutturazione del complesso zootecnico per galline ovaiole ubicato in località San Paolo in Aquiliano in Comune di Civitella di Romagna, presentato dalla Società Agricola SAN PAOLO S.r.l., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 16 settembre 2010, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C e 3.C. >del sopra richiamato &#8220;Rapporto sull&#8217;impatto ambientale&#8221;, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell&#8217;Allegato A &#8220;Autorizzazione Integrata Ambientale&#8221; del Rapporto stesso:<p>

1) le concimaie dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dalla D.G.r 96/2007 e nello specifico, le pareti delle stesse, esposte a nord, dovranno essere totalmente tamponate o, in alternativa, dovrà essere aumentato lo sporto di almeno 80 cm; in fase di Permesso di Costruire dovrà essere, pertanto, adeguato il progetto sulla base delle indicazioni soprariportate;

2) al fine, di impedire la diffusione delle polveri e odori durante il trasporto delle deiezioni dai capannoni alle concimaie, e nei terreni per lo spandimento, il carico degli automezzi aziendali utilizzati dovrà essere coperto mediante teloni;

3) dovranno essere predisposti, in fase di Permesso di Costruire, dei sistemi che consentano agli animali l’attraversamento in sicurezza della strada vicinale di accesso all’allevamento, laddove la stessa interferisce con le aree di razzolamento;

4) la realizzazione delle nuove concimaie deve essere effettuata anticipatamente o al più contemporaneamente agli interventi edilizi sui capannoni esistenti, ed, in ogni caso, lo svolgimento delle attività come previste dalla Ditta relativamente allo stato futuro (incremento del numero dei capi allevati) potrà avvenire solo successivamente alla completa realizzazione delle concimaie stesse;

5) per le nuove strutture in progetto dovranno essere utilizzate fondazioni su pali ancorati a profondità diversa dal piano di campagna sul substrato marino marnoso arenaceo molto compatto;

6) in fase di Permesso di Costruire dovrà essere presentato uno studio di stabilità dell’area, cartografata quale frana attiva alla Tav. 4 della Variante Integrativa del P.T.C.P. approvata in data 21/07/2010, localizzata a nord rispetto al capannone identificato con il numero 6, al fine di verificare la necessità di individuare un’alternativa localizzativa per la concimaia coperta n. 3 o di prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell’intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato;

7) il fenomeno franoso, localizzato nella zona tra i capannoni “Casa 1” e ”Casa 2”, dovrà essere bonificato con la costruzione di bracci drenanti e fossetti superficiali per il deflusso delle acque superficiali e sotterranee e con la costruzione di semplici opere di contenimento come gabbionate o terre armate o similari;

8) il fenomeno franoso, localizzato nella zona della concimaia esistente, dovrà essere bonificato con la costruzione di bracci drenanti e fossetti superficiali per il deflusso delle acque superficiali e sotterranee;

9) dovranno essere effettuate opere periodiche di manutenzione del reticolo idrografico di scolo delle acque superficiali al fine di garantirne l’efficienza nel tempo;

10) durante la prima stagione idonea successiva al rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere effettuata la piantumazione dell’area di superficie di 2,26 ha, in prossimità del capannone identificato con il numero 2, tramite l’utilizzo di essenze autoctone e sesti di impianto maggiormente idonei a limitare l’erosione dei terreni in area calanchiva; entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento, dovrà esserne data comunicazione al Comune di Civitella di Romagna ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

11) dovranno essere, inoltre, previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine, di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

12) entro 1 mese dal rilascio dell’A.I.A. dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico sulla falda esposta a sud del nuovo locale per l’imballaggio e selezione delle uova, quantificato in circa 80 kW di potenza elettrica generata;

13) comunicazione dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere data all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

14) dovrà essere evitato, nei trattamenti disinfestanti, l’uso di neonicotinoidi, che possono causare un danno ambientale legato alla presenza delle api, preferendo l’uso di piretroidi.

c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Società Agricola San Paolo S.r.l. in data 13 settembre 2010, in merito allo schema di rapporto ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. n. 84638 del 31/08/10, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi nell’ Allegato 1.b del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale positiva, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 2, della L.R. 21/2004 e dell’art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i., comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ai sensi dell’art 10 della LR 21/04 e dell’art. 5, comma 12, del D.Lgs. 59/05, alla Società Agricola San Paolo S.r.l.;

e) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale sono riportati nell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del suddetto Rapporto Ambientale, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di stabilire, in base al combinato disposto dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 9/1999 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 59/05, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata ambientale in essa compresa e sostituita è pari ad anni 5 (cinque); la suddetta autorizzazione è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 59/05;

g) di precisare che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia di Forlì-Cesena, all’ARPA ed al Comune di Forlì eventuali modifiche che si intendano apportare all’impianto. Tali modifiche saranno valutate dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 59/05, ferma restando la necessità di verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione o ampliamento dell’impianto, o una sua modifica sostanziale, con conseguente necessità, ai sensi della normativa vigente, di effettuare una procedura di valutazione d’impatto ambientale;

h) di precisare che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì-Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;

i) di precisare che ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, compresa all’interno della presente Valutazione d’impatto ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore dell’impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell’autorità competente (Provincia - Servizio Ambiente), il gestore può continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione integrata ambientale;

j) di quantificare in € 2686,00 pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l’istruttoria della presente procedura di V.I.A. che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente; di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in € 2.000,00;

k) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nell’Allegato A del sopra richiamato Rapporto ambientale;

l) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

m) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna – sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

n) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale, revoca e sostituisce le autorizzazioni settoriali attualmente in essere riportate al paragrafo A4 del Documento di AIA che costituisce l’Allegato A del presente Rapporto Ambientale;

o) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società Agricola San Paolo S.r.l.;

q) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia – Romagna, al Comune di Civitella di Romagna, al Comune di Meldola, all’Azienda U.S.L. di Forlì, all’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì – Cesena, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, alla Comunità Montana dell’Appennino Forlivese;

r) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

s) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

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