n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto agrivoltaico avanzato, denominato "Fossatone", con potenza nominale di 61.270,56 kw e opere connesse" localizzato nei comuni di Massa Lombarda, Lugo, Conselice (RA) e Imola (BO) proposto dalla società STM26 S.r.l

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto “impianto agrivoltaico avanzato, denominato “Fossatone”, con potenza nominale di 61.270,56 kW e opere connesse”, localizzato nei Comuni di Massa Lombarda, Lugo, Conselice (RA) e Imola (BO) presentato dalla la Società STM26 S.r.l. alla ulteriore procedura di valutazione di Impatto Ambientale, in quanto:

-       in relazione all’impianto dalle valutazioni effettuate non è possibile escludere che il progetto possa comportare impatti negativi e significativi sull’ambiente sia in fase di cantiere che di esercizio, anche in considerazione delle sue significative dimensioni;

-       in relazione alle opere di connessione non è stato possibile escludere impatti negativi e significativi sull’ambiente sulla base della mancata adeguatezza sia degli elaborati cartografici che delle valutazioni degli impatti in fase di esercizio e di cantiere nonché alla risoluzione delle interferenze con strade e corpi idrici;

-       ricadendo l’impianto e le opere connesse, in area a rischio idraulico, quasi interamente all’interno delle aree allagate a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e 2024 è necessario un maggior grado di approfondimento in merito allo studio di compatibilità idraulica e invarianza idraulica come evidenziato dagli enti competenti, tenendo conto anche di quanto stabilito dal Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n.13 del 7 marzo 2025, in merito ai criteri di impianto “essenziale e non altrimenti delocalizzabile”;

-       risultano necessarie ulteriori valutazioni degli impatti cumulativi sulla salute pubblica, con particolare riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici e alle altre possibili conseguenze sanitarie sia in fase di cantiere (rumore, polveri ecc.) che di esercizio;

-       per quanto riguarda le fasce arboreo-arbustive previste, si segnala che la documentazione fornita non è sufficiente per poter esprimere una compiuta valutazione in merito alla loro efficacia come mitigazione visiva;

b) si segnala inoltre che non dovranno essere utilizzati impropriamente i loghi degli Enti nella documentazione progettuale e ambientale; il frontespizio dei documenti dovrà limitarsi a contenere le informazioni del proponente, dei progettisti e dei consulenti che hanno partecipato allo studio; 

c) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente STM26 S.r.l., ai Comuni di Massa Lombarda, Conselice, Lugo ed Imola, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Città metropolitana di Bologna, alla Provincia di Ravenna, al Nuovo Circondario Imolese, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, all’Arpae AACM, all’Arpae SAC di Ravenna, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore sicurezza territoriale e protezione Civile – distretto Reno e Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, al Consorzio di Bonifica Renana;

d) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente nella banca
dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

e) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

f) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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