n.275 del 07.09.2016 periodico (Parte Seconda)
Fantoni Giovanna - Domanda 18.12.2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Loc. Baganzolino. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR15A0051
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
1. di rilasciare alla Signora Fantoni Giovanna, residente in Montechiarugolo (PR) - Via Traversetolo n. 17, località Piazza di Basilicanova, C.F. FNTGNN41L56G337Q, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0051) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Parma (PR) per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 25000;
2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell’ art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tecnico bacini affluenti fiume Po.
4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
5. di stabilire che la concessione ha validità fino al 31/12/2025; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 28/04/2016 n. 6962
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di: dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001; di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)