n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Modifica allo Statuto Comunale

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda con deliberazione n. 36 del 30/5/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le modifiche agli artt. nn. 6, 13, 24, 3 2 (ex art. 35), dello Statuto Comunale, riformulandoli come segue: 

Sezione II

IL CONSIGLIO COMUNALE 

“Art. 6 -Sito internet istituzionale ed Albo Pretorio on-line”

1. Il sito web istituzionale del Comune di Fiorenzuola d’Arda è -www.fiorenzuola.pc.it- ed attraverso esso il Comune diffonde notizie ai cittadini tutti ed offre quei servizi on-line che la normativa rende possibile per via telematica.

2. L’Albo Pretorio on-line è lo spazio informatico, accessibile senza alcuna formalità, ove, a pena di invalidità, viene effettuata la pubblicazione di tutti quegli atti e/o provvedimenti in genere per i quali la normativa prevede la pubblicazione all’Albo Pretorio. La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di provvedimenti, può essere disposta anche da una autonoma e discrezionale volontà dell’Ente, espressa attraverso apposita deliberazione di Giunta Comunale, qualora ritenga che essi debbano essere resi conoscibili, potenzialmente, a chiunque.

3. La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line è prevista per le delibere di Giunta e di Consiglio e comunque per tutti quegli atti che venivano precedentemente affissi all'Albo Pretorio tradizionale e in riferimento ad ogni adempimento necessario ad essa sono competenti, di norma, tutti i dipendenti inseriti nel Servizio di Segreteria dell’Ente.

4. Il sito istituzionale dell’Ente è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione e gratuità, in relazione all'acquisizione, da parte del cittadino, dei documenti pubblicati, fatta salva le tutele previste dalla normativa sulla privacy in merito.”; 

“Art. 13-Regolamenti dell’Ente”

1. I Regolamenti dell’Ente, approvati sia dal Consiglio Comunale che dalla Giunta Comunale, ognuno per le proprie competenze individuate dalle normative vigenti, sono pubblicati unitamente alle rispettive delibere approvative, secondo le normali modalità previste per gli atti di tali Organi, di cui all’art. 124 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., diventando esecutivi e pertanto in vigore, con le successive modalità di cui all’art. 134.3 del suindicato Decreto.

2. In casi di necessità ed urgenza, debitamente motivati, i Regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., qualora non debbano soggiacere a forme di pubblicità aggravate, anch'esse debitamente motivate nella delibera di approvazione; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 134.4 del suindicato Decreto.; 

“Art. 24 - Difensore Civico”

L’istituzione, i requisiti, le funzioni, le incompatibilità, la nomina e la durata del Difensore Civico sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale.”; 

“Art. 32 - Commissioni consiliari e comunali”

1. Il Consiglio Comunale può istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio sull’attività dell’amministrazione.

2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, la durata in carica, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari con criteri proporzionali.

3. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza. Tra le commissioni di controllo e di garanzia rientrano comunque le commissioni aventi ad oggetto il controllo economico della gestione del Comune e commissioni di indagine e di inchiesta.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale può costituire in alternativa alle Commissioni Consiliari, di cui al presente articolo, Commissioni Comunali Consultive aventi funzioni di promozione dell’attività del Consiglio Comunale e di conoscenza, discussione ed elaborazione delle proposte di deliberazione, avvalendosi delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti per la costituzione delle Commissioni Consiliari di cui al primo comma. Delle Commissioni medesime possono far parte anche membri esterni al Consiglio Comunale”.

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