n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2224 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Naldi, Costi, Cevenini, Luciano Vecchi, Mazzotti, Mori, Pagani, Mumolo, Casadei, Garbi, Zoffoli, Piva, Montanari, Marani, Pariani, Moriconi e Carini per impegnare la Giunta ad attivarsi, di concerto con le altre Regioni, per proporre sede di confronto con il Governo sui provvedimenti di liberalizzazione, ribadendo la competenza regionale in materia, con la previsione di requisiti relativi alla prestazione di attività commerciale giustificati da tutela salute e ambiente

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Richiamate

- la Costituzione italiana e in particolare le competenze delle Regioni in materia di commercio (art. 117, comma 4) e dello Stato in materia di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e);

- le recenti normative, in particolare il Decreto Monti (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che introducono principi di liberalizzazione e semplificazione per l’accesso e l’esercizio delle attività economiche.

Condivisi

i principi di liberalizzazione e semplificazione quando siano effettivamente utili a garantire parità di trattamento nell’accesso alle attività economiche, evitando deregolamentazione. A conferma di ciò, a partire dalle più recenti direttive comunitarie, prima fra tutti la Direttiva servizi, le Regioni hanno avviato un attento lavoro di revisione dei propri ordinamenti orientato a rimuovere i vincoli esistenti nelle proprie discipline e informandosi ai principi dell’apertura del mercato e della tutela della concorrenza nel rispetto di regole fondamentali.

Ritenuto tuttavia

che i principi di liberalizzazione, affermati in particolare nel d.l. 201/2011 come convertito dalla l. 214/2011, debbano essere contemperati dalla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti di rango non inferiore al diritto di libera iniziativa economica, quali la tutela della salute e dei lavoratori, il benessere dell’ambiente materiale ed immateriale, compreso quello urbano, la tutela dei beni culturali e il diritto dei cittadini consumatori di usufruire di una offerta distributiva articolata, differenziata, efficiente, come peraltro affermato anche nella Direttiva Servizi (direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) all’articolo 16, comma 3, dove si afferma che sono ammissibili requisiti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell’ambiente, nonché dalle norme in materia di occupazione, principio altresì espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 marzo 2011 (Causa C-400/08) stabilendo che “la collocazione nell’agglomerato urbano, l’effetto sull’utilizzo delle strade e dei trasporti e l’ampiezza della scelta per i consumatori sono criteri legittimi per stabilire se debba essere autorizzata l’apertura di un esercizio commerciale”.

Ritenuto altresì

che sia di strategico interesse salvaguardare l’opportunità di mantenere interventi legislativi regionali preordinati a garantire la necessaria sintonia con la realtà produttiva regionale. È imprescindibile il ruolo delle Regioni per l’evidente impatto delle liberalizzazioni sulle materie che incidono sulla competenza concorrente o residuale delle stesse, per far sì che le norme adottate non restino soltanto enunciazioni di principio e in modo che si proceda in un contesto di certezza per tutti gli operatori economici.

Impegna la Giunta regionale

- ad attivarsi, di concerto con le altre Regioni, al fine di proporre l’attivazione immediata di una sede di confronto con il Governo per apportare il proprio indispensabile contributo ai provvedimenti di liberalizzazione che il Governo sta adottando, al fine di evitare scontri istituzionali e rendere efficaci le norme su tutto il territorio nazionale;

- di attivarsi al fine di ribadire e salvaguardare la competenza delle Regioni ad intervenire, anche nell’ambito dei provvedimenti di liberalizzazione, prevedendo requisiti relativi alla prestazione di un’attività commerciale giustificati dalla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, anche urbano, e dei beni culturali, come indicato dallo stesso d.l. 201/2011, al secondo comma dell’art. 31;

- a preservare la scelta strategica della Regione Emilia-Romagna di collocare lo sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita nell’ambito degli strumenti di programmazione territoriali sia di livello comunale che di area sovracomunale al fine di consentire una valutazione effettiva degli impatti prodotti dagli insediamenti sull’ambiente, sulla mobilità e sul territorio in generale.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2012

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina