n.135 del 26.05.2023 (Parte Seconda)

Alluvione maggio 2023: Misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- nei primi giorni di maggio 2023 il territorio delle province di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Ferrara, e successivamente anche quello di Rimini, è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

- a partire dal 16 maggio si è verificata un’ulteriore e più intensa ondata di eventi meteorologici che hanno provocato l’esondazione di tutti i fiumi della regione e gravissimi danni alle persone e alle infrastrutture, con ulteriori rischi connessi relativamente ai movimenti franosi e alle conseguenze sanitarie nei territori ancora sommersi dalle acque e dal fango;

- con Decreto 3 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nelle aree colpite dagli eventi;

  • con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

RICHIAMATA l’OCDPC n. 992/2023, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative statali elencate al medesimo art. 3 nonché in deroga alle leggi e alle disposizioni regionali e provinciali strettamente connesse alle attività previste dall’Ordinanza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

DATO ATTO che, sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi interessati dall’emergenza, al momento sussiste la necessità, con estrema urgenza, di provvedere:

- al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;

- al ricorso temporaneo a speciali forme di ripristino e gestione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;

RITENUTO, in considerazione della situazione di danno e pericolo descritta in premessa e dell’urgenza di garantire le azioni di ripristino sopra descritte, di provvedere agli interventi necessari in assenza delle prescritte autorizzazioni e titoli abilitativi e in deroga alle seguenti disposizioni regionali:

a) articoli da 2 a 9 e articoli da 12 a 17 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”;

b) articolo 4, 4-bis, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

VISTO, inoltre, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 191, che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 66 del 18 maggio 2023 e 67 del 20 maggio 2023;

RITENUTO necessario:

- adottare ulteriori disposizioni, ad integrazione delle citate ordinanze n. 66/2023 e n. 67/2023, per la gestione dei rifiuti generati dagli impianti di depurazione, per assicurare il ripristino della funzionalità delle reti idriche anche di distribuzione e per la gestione dell’incremento del percolato da discarica;

- in particolare, dettare disposizioni specifiche in merito alle attività di stoccaggio di tali rifiuti da parte dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dagli eventi ovvero dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane che conferiscono i loro fanghi presso impianti o in terreni ubicati nei Comuni alluvionati anche in deroga alle autorizzazioni in essere;

ACQUISITO il parere di ARPAE quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, in conseguenza della situazione in atto di dover prorogare, nelle more di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza, tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati e le prescrizioni, in materia ambientale per 6 mesi al fine di non aggravare cittadini, le imprese e le strutture pubbliche impegnate nella gestione degli eventi;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dagli eventi;

- gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.
mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

- la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

ORDINA

per i motivi esposti in parte narrativa, che si intendono qui richiamati:

1) che i gestori del servizio distribuzione dell’energia elettrica siano autorizzati in assenza dei prescritti titoli abilitativi ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ubicati nei Comuni interessati dagli eventi;

2) che gli interventi di cui al punto 1) possano avvenire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate e/o autorizzate in precedenza, per il ripristino del servizio elettrico;

3) che i soggetti gestori del servizio di distribuzione dell’energia elettrica debbano trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, ad ARPAE-SAC territorialmente competente e ai Comuni, entro sei mesi dalla realizzazione, l’elenco completo degli interventi di cui al punto 1) eseguiti ai sensi della presente ordinanza, corredato di una relazione ambientale circa l’assenza di impatti ambientali rilevanti;

4) che i gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dagli eventi ovvero i gestori dei depuratori di acque reflue urbane che conferiscono i loro fanghi presso impianti o su terreni ubicati nei Comuni alluvionati sono autorizzati ad individuare, previa comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, alla Regione e alla Protezione Civile, appositi siti di stoccaggio, ancorché non autorizzati, dei predetti fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 19.08.05). I siti di stoccaggio individuati devono essere adeguatamente delimitati, dotati di pavimentazione impermeabile e di sistemi di raccolta degli eventuali eluati prodotti e, ove necessario, di sistemi di copertura, anche mobili, per limitare le emissioni odorigene e la produzione di percolati;

5) che i gestori del servizio idrico integrato siano autorizzati, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle reti di distribuzione e di raccolta delle acque ubicate nei Comuni interessati dagli eventi;

6) che al fine di garantire la sicurezza idraulica delle discariche i Gestori del servizio idrico integrato siano autorizzati a ricevere, tramite condotte anche realizzate in via temporanea, come scarico di acque reflue industriali, il percolato derivante dalle discariche interessate dagli eventi alluvionali, qualora detta immissione sia valutata tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal Gestore dell’impianto del servizio idrico integrato impianti e per una durata pari a sei mesi;

7) che i soggetti gestori delle discariche siano autorizzati a ricevere i rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali in deroga ai quantitativi giornalieri e annuali previsti nelle autorizzazioni in esercizio fermo restando il rispetto del quantitativo di rifiuti conferibili complessivamente già autorizzato; detta deroga opera solo per il quantitativo di rifiuti aggiuntivi derivanti dagli eventi alluvionali e per una durata pari a sei mesi;

8) che i soggetti gestori del servizio idrico integrato debbano trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, ad ARPAE-SAC territorialmente competente e ai Comuni, entro sei mesi dalla realizzazione, l’elenco completo degli interventi di cui ai punti 5) e 6), eseguiti ai sensi della presente ordinanza, corredato di una relazione ambientale circa l’assenza di impatti ambientali rilevanti;

9) nelle more di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza, tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati (ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività) e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza dal 1° maggio 2023, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023;

10) sono differiti i termini degli adempimenti riportati all’Allegato 1 parte integrante della presente ordinanza secondo le tempistiche ivi indicate;

11) che la presente ordinanza ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza salvo diversa indicazione specificata nei punti che precedono ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ATERSIR e alla AUSL, nonché ai gestori del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

ALLEGATO 1

Differimento di termini

Sono differiti i termini relativi ai seguenti adempimenti:

1) pagamento dei canoni di concessione di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015” nonché le rateizzazioni già disposte e gli ulteriori termini di pagamenti connessi all’utilizzo del demanio idrico, fino al 30 ottobre 2023;

2) pagamento dei canoni di concessione delle acque minerali di cui all’articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”, fino al 30 ottobre 2023;

3) versamento del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” relativo al secondo trimestre alla data del termine previsto per il versamento relativo al terzo trimestre, relativamente al conferimento di rifiuti provenienti dai territori interessati dall’emergenza;

4) presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 13-ter della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 per il pagamento in misura ridotta del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativo al secondo trimestre, alla data del termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al terzo trimestre, relativamente ai gestori degli impianti ubicati nei territori interessati dall’emergenza;

5) compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 1, della deliberazione di Giunta regionale n. 2147 del 2018 al 15 luglio 2020, fino al 30 ottobre 2023;

6) compilazione della scheda Comune dell’applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 1, della deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2018, fino al 30 ottobre 2023;

7) trasmissione dei dati relativi al Sistema informativo del Servizio Idrico Integrato (SII) previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2087 del 2015, fino al 30 ottobre 2023;

8) trasmissione dei dati relativi alla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1480 del 2010 da parte dei gestori, fino al 30 ottobre 2023.

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