n.224 del 21.07.2022 (Parte Seconda)

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2022 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2018/274 nonché del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272/2015, come modificato dai successivi decreti n. 527/2017 e n. 935/2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, commi 3, 4 e 5;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo I, capo III, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, istituisce un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e prevede le norme sulla gestione e sul controllo del sistema stesso, ed in particolare:

- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

- all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

- all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1 gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento;

Visto, inoltre, l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio dalla stessa e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

  • che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;
  • che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e i motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
  • comma 1: i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare, ed in particolare il criterio previsto alla lettera c): “superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta”;
  • comma 2: che l’istruttoria della verifica di tale criterio dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio;
  • che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
  • che se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;
  • è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;
  • nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
  • le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Richiamato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”, e come modificato e integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017 prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935, che stabilisce:

- all’articolo 5-bis: - all’articolo 7-bis, - all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che il Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9: - all’articolo 9-bis, che dal 2018: Evidenziato che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 28 gennaio 2022, protocollo n. 0075949.U, ha comunicato al MIPAAF le scelte di: - introdurre, quale criterio di priorità, quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera c), nonché di ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 1,00 Ha;

- garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Vista la circolare AGEA n. 9066 del 10 febbraio 2021 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM n.12272 del 15 dicembre 2015, DM n.527 del 30 gennaio 2017 e del DM n.935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” prevede, tra l’altro, che:

- gli esiti dell’istruttoria dovranno essere trasmessi dalle Regioni ad Agea Coordinamento;

- il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- le Regioni rilasciano le autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN e le autorizzazioni saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal D.M. n. 12272/2015 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dal SIAN; Preso atto della comunicazione AGEA, pervenuta tramite messaggio di posta elettronica in data 11 aprile 2022 agli atti del Settore, con la quale è stata comunicata la disponibilità delle funzioni del SIAN necessarie per lo svolgimento da parte della Regione dell’istruttoria sulle domande presentate attraverso il SIAN stesso;

Visto il verbale di istruttoria sottoscritto in data 20 aprile 2022 e protocollato in data 21 aprile 2022 (n. 0395618.I), dal quale risulta, tra l’altro, che:

- le domande presentate a SIAN che hanno richiesto l’assegnazione della priorità “produzione biologica” sono risultate 34 per una superficie richiesta di 28,2201 ha;

- a seguito dell’istruttoria, tale priorità è stata riconosciuta a n. 9 domande (superficie richiesta 7,4700 ha);

Dato atto che, con messaggio di posta elettronica in data 15 aprile 2022, è stata comunicata ad AGEA Coordinamento l’avvenuta chiusura delle istruttorie delle domande con priorità legata alle produzioni biologiche e che tale comunicazione è stata in seguito formalizzata con nota inviata al MIPAAF e ad AGEA Coordinamento in data 22 aprile 2022 (prot. n. 0402229.U);

Preso atto altresì della nota MIPAAF, trasmessa tramite PEC, nostro protocollo 19/07/2022.0645238.E, con la quale:

- è stato trasmesso l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'impianto di nuovi vigneti per l'anno 2022, dal quale si evince che le domande presentate da viticoltori emiliano-romagnoli sono n. 2.521, per una superficie complessiva richiesta pari a 2.221,8403 ha, a fronte della superficie assegnata alla Regione Emilia-Romagna pari a 569,6888 ha;

- si raccomanda alle Regioni di caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di:

- prendere atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF il 19 luglio 2022, protocollo n. 19/07/2022.0645238.E - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, di avvisare che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorre:

- il termine di 30 giorni per rinunciare all’autorizzazione concessa, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016; tale possibilità è riconosciuta ai soli produttori che abbiano ottenuto una superficie inferiore al 50% di quella richiesta; tale rinuncia deve essere effettuata direttamente tramite il sistema informatico (SIAN);

- il termine di tre anni per il loro utilizzo, decorso il quale le autorizzazioni di che trattasi non hanno più validità e il loro eventuale mancato totale o parziale utilizzo comporta, a carico del produttore, l’applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 69, comma 3 della legge n. 238/2016;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Visti: - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- le Linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla nuova modalità di gestione della privacy; Evidenziato che il presente provvedimento contiene dati personali la cui pubblicazione è prevista dall’art.9 del Decreto MIPAAF 12272/2015 e ss.mm.ii.;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 07 marzo 2022 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 07 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022” concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 6326 del 5 aprile 2022 recante “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito del settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione della direzione generale agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell’elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli per l’anno 2022, trasmesso dal MIPAAF in data 19 luglio 2022 protocollo n. 19/07/2022.0645238.E, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili ai produttori nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari, assicurandone la massima diffusione attraverso il portale istituzionale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

5) di avvisare che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), decorrono i termini riportati ai successivi punti 6) e 7) del presente dispositivo, come meglio dettagliato in premessa;

6) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;

- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di che trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 238/2016, art. 69 comma 3;

7) di dare, inoltre, atto che:

- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

- la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del MIPAAF;

8) di specificare che per i procedimenti connessi alle attività istruttorie, di verifica e controllo, nonché di eventuali revoche definite dalla disciplina comunitaria e nazionale per la gestione delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto è competente l“Area Finanziamenti e procedimenti comunitari” del Settore agricoltura caccia e pesca dell’ambito territoriale dove ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per l’impresa agricola di cui al citato allegato 1 al presente atto;

9) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile di Settore

Renzo Armuzzi

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