n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Proroga al 31 dicembre 2013 del “Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 22 del dicembre 2009, n. 270. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1835)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1835 del 3 dicembre 2012, recante ad oggetto "Proroga al 31/12/2013 del “Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione 22 dicembre 2009, n. 270.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 49804 in data 13 dicembre 2012;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

 delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1835 del 3 dicembre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. n. 37/94 "Norme in materia di promo­zione culturale" e successive modificazioni, che:

  • all’articolo 3, comma 1, prevede che l’attività di promozione culturale della Regione si realizzi sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale;
  • all’articolo 3, comma 2, stabilisce che il programma triennale:

a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;

b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l’entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) indica i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi;

d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande;

  • all’articolo 6, comma 1, prevede che la Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell’esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento;

- il "Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012 (Proposta della G.R. in data 16 novembre 2009, n. 1824)", approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto del 22 dicembre 2009 n. 270 con validità al 31 dicembre 2012;

Considerato il processo di riordino istituzionale attualmente in corso, con particolare riferimento al nuovo assetto delle Province e alle funzioni e competenze che ad esse saranno assegnate;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra riportate, prorogare al 31 dicembre 2013 il Programma degli interventi per la promozione di attività culturali 2010-2012 sopracitato;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di proporre all’Assemblea Legislativa regionale, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, la proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012 (Proposta della G.R. in data 16 novembre 2009, n. 1824)", approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto del 22 dicembre 2009 n. 270;

2) di dare atto che all'attuazione del Programma sopracitato per l’anno 2013 provvederà la Giunta regionale con propri atti deliberativi con le modalità e nelle forme contenute nel Programma medesimo;

3) di disporre la pubblicazione integrale della deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina