n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 334 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare con Poste Italiane SpA la situazione esistente, al fine di rispettare le norme ed i criteri esistenti in materia di chiusura degli uffici postali, ricercando anche soluzioni alternative a tale prospettiva. A firma del Consigliere: Foti
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l'articolo 3 (Servizio universale) del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) stabilisce che le prestazioni rientranti nel servizio postale universale devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le isole minori e le zone rurali e montane, attivando un congruo numero di punti di accesso, sulla base di criteri di ragionevolezza per soddisfare le esigenze dell'utenza;
"punti di accesso" alla rete postale sono definiti - dall'articolo 1, comma 2, lett. c), dello stesso decreto legislativo - le ubicazioni fisiche comprendenti gli uffici postali e le cassette postali. L'articolo 2 (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale), al comma 4, prevede, poi, l'adozione di provvedimenti per fissare i criteri di ragionevolezza funzionale alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare e omogenea fornitura del servizio;
l'articolo 2 (Criteri di distribuzione degli uffici postali) del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 (Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica) fissa quindi il criterio di base per la distribuzione degli uffici postali, costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi allo sportello postale più vicino. Detto articolo stabilisce, ancora, che il fornitore del servizio postale universale debba assicurare un punto di accesso entro la distanza minima di tre chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di cinque chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione e un punto di accesso entro la distanza massima di sei chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione;
anche i criteri nella pianificazione degli interventi di razionalizzazione per il contenimento dei costi e di efficienza della gestione (di cui al Contratto di programma 2009-2011 del 5 novembre 2010, la cui efficacia risulta prorogata dalla Legge n. 190/2014, tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane) stabiliti, in particolare, dall'articolo 2 (Attività e modalità di erogazione del servizio universale e obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione), devono rispettare i detti parametri per la distribuzione dei punti di accesso definiti dal Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 (in tal modo, ponendo un limite agli obiettivi di contenimento degli oneri del servizio universale a favore delle ragionevoli esigenze degli utenti e imponendo la fornitura del servizio nel rispetto di detti parametri, anche quando l'erogazione delle prestazioni sia non redditizia o non economica);
la direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che ha modificato la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, al numero 19 dei "considerando" prevede che le reti postali rurali, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale e al fine di mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione e, inoltre, che i punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possano costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica;
l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della richiamata direttiva 2008/6/CE stabilisce la garanzia della fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esse ricomprese, in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane;
l'AGCOM - con delibera n. 342/14/Cons del 26 giugno 2014 - ha integrato, a decorrere da quest’ultima data, i criteri elencati nell'articolo 2 del D.M. 7 ottobre 2008 prescrivendo all'articolo 2, relativo ai comuni rurali e montani, il divieto di chiusura di uffici postali situati in comuni rurali (quelli con densità abitativa inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato) che rientrano anche nella categoria dei comuni montani (quelli contrassegnati come totalmente montani), ed escludendo dal citato divieto soltanto i Comuni in cui siano presenti più di due uffici postali e il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800. Detta delibera ha introdotto inoltre "un obbligo di comunicazione preventiva da parte di Poste Italiane nei confronti delle Istituzioni locali, avente ad oggetto l’attuazione di interventi di chiusura o rimodulazione oraria di uffici postali, al fine di instaurare un confronto nell’ambito del quale siano rappresentate le esigenze della popolazione locale e possano essere eventualmente individuate soluzioni in grado di limitare gli impatti negativi sull’utenza";
come evidenziato in più atti di sindacato ispettivo rivolti alla Giunta regionale, entro il 13 aprile 2015 è prevista da parte di Poste Italiane S.p.a. la chiusura di 53 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in almeno altri 30 ubicati, per lo più, in zone montane;
quanto alle modalità di misurazione della distanza tra un ufficio postale e l'altro, oltre che alla puntuale interpretazione della normativa vigente, è intervenuta la sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 01262/2015 dell’11 marzo 2015.
Impegna la Giunta regionale
a richiedere a Poste Italiane S.p.a. la disponibilità a procedere ad un esame congiunto della situazione che interessa l'Emilia-Romagna, con specifico riferimento:
- al rispetto, da parte della detta società, sia delle norme e dei criteri sopra indicati che disciplinano la chiusura degli uffici postali, sia dell'obbligo di comunicazione preventiva che la stessa ha nei confronti delle istituzioni locali prima di disporre la chiusura o la rimodulazione oraria degli uffici postali;
- alle soluzioni alternative alla chiusura o alla rimodulazione oraria degli uffici postali prospettate dai Comuni interessati.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 14 aprile 2015