n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto per il "Permesso di ricerca di fluidi geotermici denominato San Giovanni", localizzato nei comuni di Ostellato, Comacchio, Fiscaglia (FE)- proposto da FRI-EL Green House S.r.l. società agricola

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 Direttore generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “permesso di ricerca di fluidi geotermici denominato San Giovanni”, localizzato nei comuni di Ostellato, Comacchio, Fiscaglia (FE), proposto da Fri-El Green House S.r.l. Società Agricola, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nell’ambito della fase autorizzativa per la perforazione dei pozzi ai sensi del D. Lgs. 22/2010, dovrà essere presentato un aggiornamento dello studio d’incidenza ambientale, da sottoporre all’Ente Parco Delta Po ai fini della valutazione d’incidenza e dell’acquisizione del nulla osta di competenza, avendo cura di approfondire i seguenti argomenti:

  • esplicitare e prendere in considerazione la normativa di riferimento all’interno della documentazione in relazione ai 3 pozzi di ricerca (S. Giovanni 7Dir., S. Giovanni 5Dir., S. Giovanni 3Dir.) che interessano il sottosuolo della Stazione “Centro storico di Comacchio” zona AC – sottozona AC.FLU ed del Sito Rete Natura 2000 “Valle del Mezzano”;
  • va chiarito come l’acqua dal lago di cava in prossimità dell’area di cantiere sia in grado di sostenere la quantità idrica richiesta per la perforazione degli otto pozzi e per le prove di iniettività, inoltre vanno esplicitati i quantitativi richiesti per il prelievo dal canale consortile e le interferenze di questo prelievo con le acque del Canale Navigabile;
  • considerata la presenza della ZPS “Valle del Mezzano” e le interferenze prodotte dall’inquinamento luminoso sui cicli riproduttivi e migratori dell’avifauna, è necessario investigare con maggior dettaglio l’inquinamento luminoso prodotto dalla torre di 55m anche prevedendo una riduzione delle fonti luminose o una schermatura verso l’adiacente Valle del Mezzano;

2. in relazione alle aree da impermeabilizzare di terreno agricolo, nella fase autorizzativa va presentata la relazione idraulica esplicativa del sistema di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche nella canalizzazione consorziale di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Si chiede di riportare il meccanismo di calcolo effettuato per la determinazione dei volumi di acqua da accumulare e della portata massima di scarico autorizzabile nella rete idraulica demaniale (secondo i parametri della delibera consorziale n.61/2009);

3. relativamente alla sismica:

  • dal profilo sismico di fig. 3 dell’ALLEGATO 11 - MODELLO GEOLOGICO 3D risulta che il settore di sottosuolo d'interesse sia deformato da varie faglie; tuttavia nell'interpretazione mostrata in fig. 5, e nelle figure successive, è rappresentata solo la faglia che disloca la successione carbonatica e non sono rappresentate le faglie più superficiali che deformano le unità oligo-mioceniche e plio-pleistoceniche; nelle successive fasi è quindi necessario che l'interpretazione del profilo sismico sia completata con maggiore dettaglio e che nel modello geologico 3D e nelle varie mappe siano riportate tutte le faglie presenti nell’area della concessione, anche alla luce dei risultati delle nuove perforazioni;
  • la proposta di ubicazione delle stazioni sismiche (riportata nel documento “B.GEN.2 - Caratterizzazione sismica, subsidenza e sistemi di monitoraggio”) non è coerente con le indicazioni delle LG MiSE per la geotermia, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) nell’ottobre 2016, in quanto non considera la deviazione dei pozzi e la geometria del serbatoio; sarà quindi necessario rivedere tale proposta considerando la geometria del serbatoio, in funzione anche delle strutture tettoniche che lo caratterizzano, e l’effettiva localizzazione degli intervalli stratigrafici di estrazione e reiniezione;
  • la procedura per l'indicazione e designazione della Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), organo tecnico che dovrà curare il controllo del monitoraggio sismico, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro, sinteticamente descritta nel documento “B.GEN.2 - Caratterizzazione sismica, subsidenza e sistemi di monitoraggio”, non è coerente con quanto indicato dagli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche” pubblicati dal MiSE nel novembre 2014; per l’individuazione e designazione della SPM si dovrà seguire quanto indicato dai suddetti indirizzi rilasciati dal MiSE nel 2014;

4. subsidenza: data la tipologia dell’attività di cui si tratta, non pare necessaria la messa in opera di assestimetri, che potrebbe essere sostituita, come peraltro suggerito dalle Linee guida MiSE per la geotermia, da un’analisi interferometrica di dati satellitari (InSAR), finalizzata ad analizzare l’evoluzione dei movimenti del suolo prima e dopo inizio delle attività. Tali Linee guida riportano che le stazioni GPS devono essere utilizzate per integrare e tarare le misure InSAR, ed indicano che le misure GPS devono essere raccolte da una rete di almeno tre stazioni opportunamente posizionate;

5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. l’Ente Parco Delta Po per la condizione di cui al punto 1;

b. Arpae e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la condizione di cui al punto 2;

c. Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per la condizione di cui al punto 3;

d. Arpae e Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per la condizione di cui al punto 4;

e. ARPAE per la condizione di cui al punto 5;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Fri-El Green House S.r.l. Società Agricola, al Comune di Ostellato, al Comune di Comacchio, al Comune di Fiscaglia, alla Provincia di Ferrara, all’ Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL - Igiene Pubblica Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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