n.173 del 03.06.2019 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 'INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37'
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole “Per i fini di cui al comma 1,” sono sostituite dalle parole “Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna,”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:
“4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola “garanzia” sono aggiunte le parole “che non può essere inferiore a cento.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia ‐Romagna.
Bologna, 3 giugno 2019 STEFANO BONACCINI