n.359 del 23.12.2014 (Parte Seconda)

Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi del DPCM del 25/8/2014

Il Sottosegretario della Giunta regionale Alfredo Bertelli assunte, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.91, convertito con legge 11 agosto 2014 n.116 con DPCM 25 agosto 2014, in conseguenza della cessazione anticipata del mandato del Presidente della Regione, le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni; 

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 11 del 20 febbraio 2014 “Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;

- n. 26 del 10 aprile 2014 “Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;

- n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;

- n. 81 del 5 dicembre 2014 “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”.

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter:

“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.”

Dato atto che:

- sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di esplicitare il campo di applicazione dell’articolo 4 dell’ordinanza n. 71/2014, ovvero la necessità di chiarire alcuni aspetti riguardanti la possibilità di reiterare le domande di concessione del contributo rifiutate;

- è necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti;

- sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni e dei professionisti riguardanti la necessità di aggiornare l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 11/2014 ed in particolare la “Scheda informativa UMI” e le “Note di compilazione”;

Visto che fra le misure individuate per dare assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono ricomprese quelle previste dall’ordinanza n. 26/2014 “Alloggi in affitto a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012”;

Dato atto che i Comuni/Acer hanno segnalato di aver accertato dei costi aggiuntivi non preventivati e non riconducibili a quelli previsti dall’ordinanza n. 26/2014, per situazioni che si sono verificate in sede applicativa tra le quali:

a) richieste di rimborso presentate da nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura quali trasloco, allacciamento utenze, stipula di nuova polizza assicurativa, in quanto hanno dovuto rilasciare, prima della scadenza del contratto, al locatore/proprietario dell’alloggio loro assegnato in locazione ai sensi della citata ordinanza per cause di forza maggiore a loro non imputabili e trasferirsi in altro alloggio assegnato in locazione sempre ai sensi della citata ordinanza attraverso la stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo locatore/proprietario;

b) richieste di rimborso presentate dai locatori/proprietari relative a risarcimento per danni all’alloggio causati dal locatario/assegnatario, accertati successivamente alla scadenza del termine massimo previsto per poter attivare la copertura assicurativa, in quanto il locatario/assegnatario non ha liberato l’alloggio alla scadenza del contratto entro i termini previsti dallo stesso, compreso quelli per i quali si è reso necessario attivare procedure giudiziali per il rilascio dell’immobile;

c) richieste presentate dai locatori/proprietari di riconoscimento dei canoni di locazione oltre il termine di scadenza del contratto nel caso in cui il locatario/assegnatario non ha riconsegnato l’alloggio alla data di scadenza del contratto e per il quale è stata attivata una procedura giudiziale per il rilascio dell’immobile; 

d) riconoscimento dei canoni di locazione ai locatori/proprietari o locatari/assegnatari nel caso in cui la sottoscrizione di nuovi contratti o di rinnovi sia intervenuta, per cause a loro non imputabili, in data successiva all’effettiva occupazione dell’alloggio;

Ravvisata l’opportunità di poter riconoscere ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, dei sopracitati costi aggiuntivi, al fine di garantire l’assistenza ai nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura per causa a loro non imputabile o di tutelare i locatori/proprietari che hanno messo a disposizione le loro abitazioni a favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici attraverso la stipula di contratti di locazione temporanei ai sensi della citata ordinanza;

Ritenuto che le situazioni descritte ai precedenti punti a), b), c) e d), oltre a quelle che potranno manifestarsi in futuro, devono essere accertate e certificate dai Comuni;

Ritenuto di dover integrare la disponibilità finanziaria di 5.000.000,00 di Euro, prevista al punto 2. dell’art. 9 della citata ordinanza n. 26/2014, con il finanziamento di un ulteriore milione di Euro, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012, per far fronte ai sopracitati costi aggiuntivi; 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 3. dell’ord. 26/2014, di poter riconoscere ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura ai costi aggiuntivi relativi alle situazioni descritte ai punti a), b), c), d), debitamente documentati, anche ai rapporti di locazione stipulati in base all’ord. 25/2012 e smi;

Ritenuto inoltre di dover quantificare l’ammontare massimo delle risorse che il Comune/Acer può richiedere ed erogare a copertura dei costi aggiuntivi documentati dai locatori/proprietari o dai locatari/assegnatari, definendo i seguenti importi massimi:

- Euro 1.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto a);

- Euro 3.500,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto b);

- massimo 6 mensilità per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto c);

- Euro 4.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto d);

Ritenuto infine di individuare, ai fini della erogazione delle risorse autorizzate con la presente ordinanza a favore del Comune/Acer, le seguenti condizioni e modalità:

- le risorse saranno erogate in una soluzione a favore del Comune/Acer a seguito della presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative del modulo “Richiesta erogazione costi aggiuntivi” ed “Elenco riepilogativo costi aggiuntivi”, contenente l’elenco dei sopracitati costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, accertati e certificati;

- tutta la documentazione attestante i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenersi dovrà essere conservata e depositata agli atti del Comune/Acer e essere messa a disposizione del citato Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l’eventuale controllo da parte del commissario delegato;

- Il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell’atto di liquidazione delle somme spettanti ai Comuni/Acer; tale atto sarà trasmesso all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

Sentito nella seduta del 19 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

 Tutto ciò premesso

DISPONE

  Articolo 1

(Modifiche dell’Ordinanza n. 11 del 20 febbraio 2014)

1. Alla lettera a) dei commi 2 e 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 11/2014 le parole “Allegato 1” [1] sono sostituite dalle parole “ reperibile all’interno del sito web http://assistenzamude.sisma2012.it/ nella sezione “Fac-simile per cittadini e professionisti”.”

[1] L’Allegato 1 di cui all’Ordinanza n. 11/2014 viene pertanto sostituito da quello reperibile nel sito indicato.

Articolo 2

(Modifiche dell’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014)

1. Prima del comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 71/2014 è aggiunto il seguente:

“0. Le domande di concessione di contributo che sono state rifiutate per carenza di documentazione possono essere comunque ridepositate, nel rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014.”

2. Al primo periodo del comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 71/2014 la parola “prima” è sostituita con le parole “in prossimità” e dopo le parole “possono essere reiterate” sono aggiunte le parole “per una sola volta”.

3. Il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 è sostituito con il seguente:

“1. Il termine del 31 dicembre 2014 indicato all’art. 3 comma 1, all’art. 5 comma 1, all’art. 6 comma 1 ed all’art. 7, comma 1 dell’Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 28 febbraio 2015 qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012. Dell’eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.

Articolo 3

(Proroga dei termini)

1. Il termine di 30 giorni indicato al secondo periodo del comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 71/2014 decorre dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Articolo 4

(Integrazioni all’Ordinanza n. 26 del 110 aprile 2014)

1. Dopo l’articolo 8 dell’Ordinanza n.26/2014 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis: Riconoscimento spese non preventivabili

1. È riconosciuta ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, a:

a) richieste di rimborso presentate da nuclei familiari con percorso di rientro che hanno dovuto fronteggiare disagi e spese di varia natura quali trasloco, allacciamento utenze, stipula di nuova polizza assicurativa, in quanto hanno dovuto rilasciare, prima della scadenza del contratto, al locatore/proprietario dell’alloggio loro assegnato in locazione ai sensi della citata ordinanza per cause di forza maggiore a loro non imputabili, prima della scadenza del contratto, e trasferirsi in altro alloggio assegnato in locazione un nuovo contratto di locazione con un nuovo locatore/proprietario;

b) richieste di rimborso presentate dai locatori/proprietari relative a risarcimento per danni all’alloggio causati dal locatario/assegnatario, accertati successivamente alla scadenza del termine massimo previsto per poter attivare la copertura assicurativa, in quanto il locatario/assegnatario non ha liberato l’alloggio alla scadenza del contratto entro i termini previsti dallo stesso, compreso quelli per i quali si è reso necessario attivare procedure giudiziali per il rilascio dell’immobile;

c) richieste presentate dai locatori/proprietari di riconoscimento dei canoni di locazione oltre il termine di scadenza del contratto nel caso in cui il locatario/assegnatario non ha riconsegnato l’alloggio alla data di scadenza del contratto e per il quale è stata attivata una procedura giudiziale per il rilascio dell’immobile; 

d) riconoscimento dei canoni di locazione ai locatori/proprietari o locatari/assegnatari nel caso in cui la sottoscrizione di nuovi contratti o di rinnovi sia intervenuta, per cause a loro non imputabili, in data successiva all’effettiva occupazione dell’alloggio;

2. Le situazioni elencate nel comma 1 del presente articolo devono essere accertate e certificate dai Comuni;

3. La disponibilità finanziaria di 5.000.000,00 di Euro, prevista al comma 2 dell’art. 9, è integrata con il finanziamento di un ulteriore milione di Euro, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012, per far fronte ai sopracitati costi aggiuntivi;

4. È riconosciuta ai Comuni/Acer la possibilità di dare copertura, anche parziale, a costi aggiuntivi relativi alle situazioni descritte al precedente comma 1 anche ai rapporti di locazione stipulati in base all’ord. 25/2012 e smi;

5. L’ammontare massimo delle risorse che il Comune/Acer può richiedere ed erogare a copertura dei costi aggiuntivi documentati dai locatori/proprietari o dai locatari/assegnatari, è quantificato come di seguito dettagliato:

- Euro 1.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto a) del precedente comma 1;

- Euro 3.500,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto b) del precedente comma 1;

- massimo 6 mensilità per i costi aggiuntivi di cui al punto c) del precedente comma1;

- Euro 4.000,00 per i costi aggiuntivi accertati di cui al punto d) del precedente comma 1;

6. Sono stabilite, ai fini della erogazione delle risorse di cui sopra a favore del Comune/Acer, le seguenti condizioni e modalità:

- le risorse saranno erogate in una soluzione a favore del Comune/Acer, a seguito della presentazione al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative del modulo “Richiesta erogazione costi aggiuntivi” ed “Elenco riepilogativo costi aggiuntivi” contenente l’elenco dei sopracitati costi aggiuntivi effettivamente sostenuti, accertati e certificati;

- tutta la documentazione attestante i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenersi dovrà essere conservata e depositata agli atti del Comune/Acer e essere messa a disposizione del citato Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative per l’eventuale controllo da parte del commissario delegato;

- il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative provvederà alla adozione dell’atto di liquidazione delle somme spettanti ai Comuni/Acer; tale atto sarà trasmesso all’Agenzia di Protezione Civile, ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 22 dicembre 2014 

Il Commissario Delegato

Alfredo Bertelli

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