n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento Nuovo Ospedale di Sassuolo (MO) dell'Azienda USL di Modena
IL DIRETTORE
Visti
- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 17/11/2008 (prot. n. 930 del 12/11/2008 del Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Nuovo Ospedale di Sassuolo, sede legale in Via Francesco Ruini, 2 Sassuolo, chiede l’accreditamento istituzionale della struttura così articolata:
- Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Day hospital (cod. 2)
- Cardiologia (cod. 8)
- Chirurgia Generale (cod. 09)
- Medicina Generale (cod. 26)
- Oculistica (cod. 34)
- Ortopedia Traumatologia (cod. 36)
- Ostetricia Ginecologia (cod. 37)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Pediatria (cod. 39)
- Urologia (cod. 43)
- Terapia Intensiva (cod. 49)
- Recupero e Rieducazione Funzionale (cod. 56)
- Pneumologia (cod. 68)
- Astanteria (cod. 51)
- Lungodegenti (cod. 60)
- Pronto Soccorso
Preso atto che l’Ospedale è stato autorizzato al funzionamento con provvedimento, del Sindaco del Comune di Sassuolo, prot. n. 27977 del 26/7/2005;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 15, 16 e 17 giugno 2010 e 5 dicembre 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/8334 del 5/7/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamato il Titolo IV della Legge regionale n. 4/2008 ed, in particolare, l’art. 22 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;
Richiamato il D.P.R. n. 252/1998;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Rilevato inoltre che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
- di concedere l'accreditamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:
- Day hospital (cod. 2)
- Cardiologia (cod.8)
- Chirurgia Generale (cod.9)
- Medicina Generale (cod.26)
- Oculistica (cod. 34)
- Ortopedia Traumatologia (cod. 36)
- Ostetricia Ginecologia (cod. 37)
- Otorinolaringoiatria (cod.38)
- Pediatria (cod. 39)
- Urologia (cod. 43)
- Terapia Intensiva (cod. 49)
- Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod.56)
- Pneumologia (cod.68)
- Astanteria (cod. 51)
- Lungodegenti (cod.60 )
- Pronto Soccorso
- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo;
- di pubblicare la presente determinazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.