n.54 del 05.03.2013 (Parte Seconda)
Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, art. 3, del D.L. n. 74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;
Considerato che tali interventi di rafforzamento locale sono necessari, al fine di garantire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al fine della ripresa dell’attività produttiva;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei costi sostenuti dalle imprese, per gli adeguamenti strutturali delle unità produttive e/o delle sedi di svolgimento dell’attività economica necessari alla prosecuzione delle loro attività, prevedere modalità di sostegno attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento per le spese effettivamente sostenute, anche sulla base di quanto previsto al comma 7, dell’art. 3 del D.L. 74/2012 che stabilisce che le asseverazioni dei tecnici saranno considerate ai fini del riconoscimento dei danni;
Visto il comma 13, art. 10, Decreto-Legge, 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese” G.U. n.147 del 26 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in Seguito D.L. 83/2012) con cui si individuano risorse da destinare per finanziare interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione fra le regioni interessate delle risorse e i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012), con cui si assegnano alla Regione Emilia-Romagna il 92,5% delle risorse complessivamente disponibili pari a 78.750.000,00 Euro, si individuano i requisiti generali di ammissibilità delle imprese, le tipologie di spese ammissibili e si rimanda ad appositi provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, per disciplinare le modalità operative di presentazione delle domande, di concessione dei contributi sulla base dell’ammontare massimo e dell’intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il comma 1 - bis, art. 3 del D.L. 74/2012 che dispone che gli interventi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 3 non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri operativi per la concessione dei cofinanziamenti secondo quanto previsto dall’art. 2 del citato DPCM 28 dicembre 2012;
Valutato di estendere la possibilità di presentare la domanda di cofinanziamento alle imprese dei territori eleggibili appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” dato che la necessità degli interventi risulta relazionata alle caratteristiche degli edifici e non alla tipologia di attività imprenditoriale;
Ritenuto che le suddette modalità debbano essere limitate al cofinanziamento degli interventi necessari ai fini degli adempimenti di cui al citato comma 8 - bis, art. 3 del D.L. n. 74/2012 e conseguentemente ne possano beneficiare le imprese le cui unità produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’Allegato 1 al del D.L. n. 74/2012;
Visto l’art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;
Visto l’art. 2 dell’ ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 - Integrativa e modificativa dell’ordinanza n. 63 del 25 ottobre 2012, che individua, in base ai settori di attività svolti, direttamente o tramite subcontratto, nell’ambito degli interventi di ricostruzione e di riparazione, le imprese obbligate all’iscrizione negli elenchi cui all’art. 5-bis comma 1, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74;
Vistala legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Vista la notificazione degli aiuti di stato n. SA.35413;
Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. di approvare le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di cui al bando contenuto nell’Allegato A) parte integrante della presente Ordinanza;
2. che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all’Allegato A) siano espletate dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario delegato, “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) previsto dall'art.3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, in particolare l’istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all’interno dell’Area di Coordinamento “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” articolazione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);
3. che i costi connessi all’attività istruttoria, concessoria e ai controlli sono a carico del fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 per un importo massimo stimato pari all’1% dei contributi concedibili con la presente Ordinanza;
4. che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari a 72.843.750 Euro, secondo i criteri fissati dal bando;
5. che, qualora esauriti i termini di presentazione delle domande previsti dal citato Allegato A), si registrino risorse residue idonee, i termini vengano riaperti con apposita Ordinanza;
6. che qualora si valuti che le risorse a disposizione siano insufficienti, il Commissario Delegato, con apposita Ordinanza, può disporre l’interruzione della procedura fatta salva la conclusione dei procedimenti avviati;
7. di disporre l’invio della presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L. 20/1994;
8. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 22 febbraio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani