n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 4/2016 e s.m.i. art. 7 comma 2 lett. c) - Delibera di Giunta regionale n. 1066/2017 e s.m.i. - Approvazione graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione turistica per l'anno 2020 e definizione delle percentuali di contributo da assegnare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 7, comma 2 lettera c);

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 1066/2017 “L.R. 4/2016 e s.m.i., art. 5, comma 4 lett. c) - Approvazione bando ricorrente per concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata” e succ.mod.;
  • n. 1149/2017, concernente: “L.R. n. 4/16 e s.m.i. - art. 5 e art. 8 - Approvazione delle linee guida triennali 2018-2020 per la promo-commercializzazione turistica";

Visti gli elenchi trasmessi dalle Destinazioni Turistiche e da APT Servizi s.r.l. riportanti i soggetti aderenti rispettivamente ai Programmi di promo-commercializzazione turistica 2020 ed ai Progetti di marketing e promozione turistica 2020, ai fini della verifica di quanto stabilito all’Allegato A della citata propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., che prevede tra i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, la partecipazione al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione turistica di riferimento, oppure, per i soggetti operanti nel territorio della provincia di Modena, la partecipazione al progetto di valorizzazione e sviluppo dei prodotti tematici trasversali di interesse regionale realizzato da APT Servizi s.r.l., che nell’anno 2020 risulta ricompreso nell’ambito dei Progetti di marketing e promozione turistica realizzati dalla società;

Dato atto che tali elenchi risultano acquisiti agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport come di seguito riportato:

  • Città Metropolitana di Bologna, nota acquisita agli atti con prot. PG/832736 del 8/11/2019;
  • Destinazione Turistica Romagna, nota acquisita agli atti con prot. PG/136555 del 17/2/2020;
  • Destinazione Turistica Emilia, nota acquisita agli atti con prot. PG/112930 del 18/2/2020;
  • APT Servizi s.r.l., nota acquisita agli atti con prot. PG/455004 del 22/6/2020;

Verificato che le imprese che hanno presentato domanda di contributo risultano inserite negli elenchi sopracitati, secondo quanto risultante nella tabella all’Allegato 1 al presente atto, ad esclusione della società SALUS PER AQUAM S.P.A., la cui domanda di contributo risulta pertanto non ammissibile come di seguito meglio specificato;

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria amministrativa svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, da cui risulta che sono state presentate n. 73 domande di contributo, di cui n. 2 non ammissibili, per quanto di seguito specificato:

  • la domanda presentata da COOPERATIVA LOMBARDA GESTIONE E SERVIZI A R.L. risulta non ammissibile in quanto la società si trova in stato di scioglimento e liquidazione dal 3/2/2020, mentre il bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii. all'art. 2, dispone che le imprese, per poter accedere ai contributi previsti, possiedano, tra gli altri, il seguente requisito obbligatorio: “essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. Della Legge fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti”;
  • la domanda presentata da SALUS PER AQUAM S.P.A. risulta non ammissibile in quanto la società non risulta partecipare al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento, mentre il bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii. all'art. 2, dispone che le imprese, per poter accedere ai contributi previsti, possiedano, tra gli altri, il seguente requisito obbligatorio: “devono partecipare al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento”;

Dato atto che:

  • la COOPERATIVA LOMBARDA GESTIONE E SERVIZI è stata inviata comunicazione a mezzo PEC in data 22/06/2020 con nota prot. n. PG/455881, ai sensi dell’art. 10bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., riportante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prevedendo il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni scritte, specificando che decorso tale termine sarebbe stato adottato il provvedimento di rigetto;
  • la SALUS PER AQUAM S.P.A. è stata inviata comunicazione a mezzo PEC in data 9/07/2020 con nota prot. n. PG/495105, ai sensi dell’art. 10bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., riportante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prevedendo il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni scritte, specificando che decorso tale termine sarebbe stato adottato il provvedimento di rigetto;
  • le sopracitate imprese non hanno inoltrato alla Regione alcuna osservazione entro il predetto termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle rispettive comunicazioni;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, di rigettare le domande di contributo presentate da COOPERATIVA LOMBARDA GESTIONE E SERVIZI e da SALUS PER AQUAM S.P.A.;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 2959 in data 24/2/2020, con la quale è stato nominato il nucleo di valutazione tecnica dei progetti di promo-commercializzazione turistica per l’anno 2020, ai sensi di quanto stabilito all’art. 11 dell’Allegato A) alla deliberazione n. 1066/2017 e successive modificazioni;

Preso atto che il Nucleo di valutazione tecnica, le cui attività si sono concluse in data 24/6/2020:

  • ha provveduto alla valutazione dei progetti presentati, attenendosi ai criteri per la valutazione di cui all’art. 12 dell'Allegato A della propria deliberazione n. 1066/2017 e successive modificazioni;
  • ha approvato e sottoscritto le schede tecniche di valutazione, redatte sulla base del fac-simile di cui all’art. 12 dell’allegato A della citata propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., riportanti i punteggi assegnati, per ciascun progetto, ai parametri di valutazione previsti;
  • ha approvato e sottoscritto l’elenco contenente la graduatoria dei progetti, riportante:
    • il punteggio assegnato a ciascun progetto;
    • la fascia di valutazione "Alto”, “Medio”, “Basso" nella quale ciascun progetto risulta allocato;
    • l’importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto;

Dato atto che tutta la documentazione originale prodotta dal Nucleo di valutazione tecnica, ivi compresi i verbali delle sedute di valutazione effettuate, è trattenuta agli atti del Servizio regionale Turismo, Commercio e Sport e risulta conforme a quanto previsto nella richiamata propria deliberazione n. 1066/2017 e successive modificazioni;

Ritenuto infine, a fronte delle risultanze delle istruttorie amministrativa e tecnica, e di quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per approvare, in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese, in forma singola e associata, ammissibili a contributo regionale per l'anno 2020, ai sensi dell’Allegato A alla propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii;

Dato atto che nella sopracitata graduatoria è specificato l'importo della spesa ammissibile per ciascun progetto, nonché l’importo delle eventuali spese non ammissibili e la relativa motivazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Dato atto che in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed Ordinanze del Presidente della Regione sono state adottate misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, provvedimenti di sospensione delle attività economiche e sociali e di limitazione della circolazione, perdurate per tutto il periodo del cd. lock-down;

Preso atto che:

  • l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato tra l’altro il blocco delle attività di molti settori produttivi e l’impossibilità di attuare lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle strutture ad uso turistico, il blocco dei voli aerei, dei transiti internazionali fino al blocco degli spostamenti fra Regioni e comuni;
  • l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha permesso il regolare svolgimento della stagione turistica e, conseguentemente, non ha determinato le condizioni per la realizzazione della maggior parte dei progetti di promo-commercializzazione che gli operatori turistici emiliano-romagnoli avevano preventivato, oppure ne ha determinato la necessità di significative modifiche;
  • la situazione sopra descritta si è verificata con le stesse criticità anche per i progetti presentati dalle imprese turistiche per la concessione dei contributi regionali ai sensi della L.R. n. 4/2016; di fatto, le attività da realizzarsi nell’anno 2020 subiranno inevitabilmente una contrazione con la conseguenza che i beneficiari verosimilmente non saranno in grado di completare le attività oggetto del progetto presentato in sede di domanda di contributo e di rispettare la corrispondenza tra le spese preventivate e le spese effettivamente sostenute;
  • i limiti imposti dall’emergenza epidemiologica ed in particolare il blocco parziale della stagione turistica rischia di provocare gravi danni a molte aggregazioni di imprese che, nell’ambito del sistema turistico regionale, svolgono una funzione strategica per la realizzazione dei progetti di promocommercializzazione e che senza la quota finanziaria derivante dal contributo regionale si troverebbero in una situazione di sofferenza finanziaria e di insostenibile carenza di liquidità;

Rilevato peraltro che:

  • parte delle azioni previste dai progetti 2020 sono state realizzate nei primissimi mesi dell’anno, che altre saranno realizzate presumibilmente nel secondo semestre e che, alla data odierna, le imprese hanno assunto obbligazioni di spesa che dovranno comunque onorare;
  • risulta necessario semplificare le disposizioni regionali del richiamato bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., relativamente alle procedure di rendicontazione delle spese sostenute;
  • risulta oltremodo necessario garantire ai beneficiari la possibilità di accedere ai contributi loro concessi col più volte richiamato bando, a fronte della rendicontazione anche solo di parte delle spese ammesse, fino alla copertura dell’ammontare delle spese medesime, nel limite massimo della quota di contributo concesso e nel limite massimo delle spese ammesse sostenute;

Ritenuto, per le suddette considerazioni, di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione, come di seguito indicato:

  • le “Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale” di cui all’art. 12, nonché le disposizioni di cui alla lettera h) dell'art. 24, “La revoca del contributo” non si applicano per l’annualità 2020, quindi, nel caso in cui tale annualità non venga realizzata, non si darà seguito alla revoca dei contributi concessi per la realizzazione delle precedenti annualità;
  • con riferimento al comma 2, dell'art. 17 “Modifiche al progetto” in deroga alle disposizioni del citato articolo, si stabilisce che le modifiche anche significative, purchè coerenti con le Linee guida regionali per la promocommercializzazione, sono ammesse;
  • le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 17 “Modifiche al progetto” non si applicano, potranno pertanto essere ammesse richieste di modifiche del Progetto anche se comportano una riduzione superiore al 40% dell'importo del progetto ammesso a contributo;
  • le disposizioni di cui alla lettera d) dell'art. 24 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo;
  • ad integrazione delle sopracitate disposizioni si reputa necessario aggiungere una “clausola di garanzia” per permettere ai beneficiari di accedere ai contributi loro concessi col più volte richiamato bando, a fronte della rendicontazione anche solo di parte delle spese ammesse; è quindi ammessa, a conclusione del progetto, una riduzione della spesa del progetto non superiore al 30% senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 30%”;

Visti:

  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
  • n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;
  • n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
  • le LL.RR. nn. 29, 30 e 31 del 10/12/2019;
  • la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Dato atto che il pertinente Capitolo 25666 “Contributi alle imprese, anche in forma associata, per iniziative di promo-commercializzazione turistica (artt. 5 e 7 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)” del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020, presenta una disponibilità di € 2.900.000,00;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle disponibilità finanziarie sopra rilevate, di stabilire che le percentuali di contributo da applicare ai progetti rientranti nelle fasce di valutazione “Alto”, “Medio” e “Basso” siano le seguenti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 dell’Allegato 1 alla citata propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii.:

  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Alto”: percentuale di contributo pari al 35% della spesa ammessa;
  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Medio”: percentuale di contributo pari al 25% della spesa ammessa;
  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Basso”: percentuale di contributo pari al 20% della spesa ammessa;

Dato atto che:

  • la concessione dei contributi ai progetti di promo-commercializzazione turistica per l'anno 2020 sarà disposta con atto del dirigente competente secondo quanto stabilito dal presente atto, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "de minimis", entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352/1 e tenuto conto delle risorse stanziate nell’apposito capitolo del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario;
  • qualora l'importo complessivo dei contributi concedibili a seguito delle verifiche effettuate mediante consultazione del Registro Nazionale Aiuti, superi lo stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio, si procederà alla concessione mediante scorrimento della graduatoria partendo dai progetti con punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Visti:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste altresì:

  • la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
  • la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;
  • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
  • n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
  • n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio "Turismo, Commercio e Sport”;

Viste inoltre le Circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/
0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, entrambe predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di approvare, in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, la graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese, in forma singola o associata, per l'anno 2020, suddivisi per fasce di valutazione "ALTO", "MEDIO" e "BASSO";
  2. di stabilire che le percentuali di contributo da applicare ai progetti rientranti nelle fasce di valutazione “Alto”, “Medio” e “Basso” siano le seguenti:
  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Alto”: percentuale di contributo pari al 35% della spesa ammessa;
  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Medio”: percentuale di contributo pari al 25% della spesa ammessa;
  • Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Basso”: percentuale di contributo pari al 20% della spesa ammessa;
  1. di rigettare le domande di contributo presentate da COOPERATIVA LOMBARDA GESTIONE E SERVIZI e da SALUS PER AQUAM S.P.A.;
  2. di stabilire che qualora l'importo complessivo dei contributi concedibili a seguito delle verifiche effettuate mediante consultazione del Registro Nazionale Aiuti, superi lo stanziamento previsto sul pertinente capitolo di bilancio, il dirigente competente procederà alla concessione dei contributi mediante scorrimento della graduatoria partendo dai progetti con punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
  3. di stabilire che eventuali correzioni di errori materiali presenti nella graduatoria di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché eventuali modifiche di denominazione dei beneficiari che dovessero essere comunicate successivamente all’adozione del presente atto, saranno approvate con atto del dirigente competente;
  4. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione:
  • le “Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale” di cui all’Art. 12, nonché le disposizioni di cui alla lettera h) dell'art. 24 “La revoca del contributo” non si applicano per l’annualità 2020, quindi, nel caso in cui tale annualità non venga realizzata, non si darà seguito alla revoca dei contributi concessi per la realizzazione delle precedenti annualità;
  • con riferimento al comma 2, dell'art. 17 “Modifiche al progetto” in deroga alle disposizioni del citato articolo, si stabilisce che le modifiche anche significative, purchè coerenti con le Linee guida regionali per la promocommercializzazione, sono ammesse;
  • le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 17 “Modifiche al progetto” non si applicano, potranno pertanto essere ammesse richieste di modifiche del Progetto anche se comportano una riduzione superiore al 40% dell'importo del progetto ammesso a contributo;
  • le disposizioni di cui alla lettera d), dell'art. 24 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo;
  • ad integrazione delle sopracitate disposizioni si reputa necessario aggiungere una “clausola di garanzia” per permettere ai beneficiari di accedere ai contributi loro concessi col più volte richiamato bando, a fronte della rendicontazione anche solo di parte delle spese ammesse; è quindi ammessa, a conclusione del progetto, una riduzione della spesa del progetto non superiore al 30% senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 30%”;
  1. di dare atto che secondo quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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