n.151 del 21.05.2021 (Parte Prima)

Espressione di parere ai sensi dell’art. 69 comma 1, lettera c) del Titolo VIII dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed in applicazione dell’articolo 55 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Preso atto dell’istanza, prot. n. 10748 del 27 aprile 2021, a firma dei consiglieri Matteo Rancan e Maura Catellani, recante in oggetto: “Richiesta di parere ai sensi dell’art. 69 comma 1, lettera c) – Titolo VIII Statuto della Regione Emilia-Romagna ed in applicazione dell’art. 55 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa”;

Visti:

- Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’articolo 69 “Consulta di garanzia statutaria”, che, al comma 1, lettera c) così recita: “c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa”;

- Il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che al Titolo VI, Capo III disciplina i Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria e, nello specifico, all’articolo 55 che reca in rubrica “Pareri della Consulta di garanzia statutaria” così dispone:

1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformità allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.

2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di parere.  

3. La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.  

4. Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.”;

- La legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, che:

* all’articolo 9 “Parere di conformità allo Statuto”, così dispone:

“1. Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.

2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'articolo 52, comma 1, dello Statuto e deve essere formulata in modo da indicare:

a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;

b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;

c) i motivi della richiesta di parere.

3. La Consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 5.

4. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello Statuto.”

*all’articolo 10 “Decisioni della Consulta”, così dispone:

“1. Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell'articolo 9, la Consulta può:

a) dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;

b) dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;

c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo Statuto.

2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.”;

Considerato:

- che l’istanza su citata fa richiesta di parere “circa la violazione dell’art. 28 comma 4 lettera d) dello Statuto della regione Emilia-Romagna con riferimento al diritto dell’Assemblea Legislativa di poter approvare il PRT 2021/2023 e seguenti”;

- che la Consulta di Garanzia Statutaria nella seduta del 7 maggio 2021 alle ore 15:30, alla presenza dei seguenti componenti: Avv. Francesco Antonio Moschella, Presidente, Avv. Romolotti Massimo e Avv. Deborah De Cicco, Prof. Avv. Paolo Siconolfi consultori, si è riunita per procedere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della Consulta di garanzia statutaria, all'esame della istanza prot. 10748 del 27/4/2021 ed ha designato relatore il Presidente, Avv. Francesco Antonio Moschella;

Rilevato che in via preliminare ed al fine di svolgere l'istruttoria amministrativa finalizzata alla formulazione del parere giuridico di conformità statutaria richiesto, ex art. 69 dello Statuto comma 1 lett. c), è opportuno ricostruire il quadro normativo cui il quesito di parte istante fa riferimento; ed esso, infatti, riguarda:

- L'art. 28, comma 4, lett. d), dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che attribuisce all’Assemblea Legislativa regionale l’approvazione degli “atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale”;

- L'art. 26 della legge regionale n. 21/2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) che è stata varata al fine di prevedere e disporre “misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, che attribuisce, in attuazione della medesima legge regionale da ultimo citata, alla Giunta regionale il potere di approvare ed aggiornare il Programma di Riordino Territoriale (c.d. PRT) sentito il Consiglio delle Autonomie Locali. La Giunta regionale è tenuta a presentare all'Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del menzionato programma;

- L'art. 46 comma 2, lett. a) e d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, con segnato riferimento alle funzioni della Giunta Regionale, prescrive espressamente, tra le attribuzioni di competenza della stessa Giunta, quella di “attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea” nonché quella “di predisporre avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari il programma e i piani della Regione”;

Dato atto:

- che la Consulta regionale di garanzia statutaria svolge una funzione amministrativa di controllo della conformità statutaria. Tale attività si estrinseca nella redazione di atti -pareri di legittimità aventi natura consultiva e non vincolanti per l'organo legislativo, pur se di essi si deve tener conto nel corso dell'iter di approvazione delle leggi e dei regolamenti;

- che, con riferimento al quesito avanzato, occorre evidenziare che le attribuzioni di competenza della Consulta di garanzia statutaria dell'Emilia-Romagna non le consentono di esprimere alcun parere di conformità statutaria nei confronti dell'art. 26 della legge regionale n. 21/2012, poiché la materia è sottratta alla competenza di codesto Organo, il quale non ha alcun potere di esprimere atti-pareri di legittimità riferiti alla conformità statutaria nei confronti di una norma di legge già promulgata e vigente.

A tal riguardo si menziona la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2008 che ha così statuito sul punto: “(…) ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate o sui regolamenti emanati appartiene alla competenza esclusiva rispettivamente della Corte Costituzionale e dei giudici comuni, ordinari ed amministrativi. Le competenze dell'organo di controllo statutario, per non invadere la sfera di attribuzione del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti.”

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 comma 1 lett. c) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, la Consulta è tenuta a redigere il richiesto parere di conformità statutaria nei confronti di quelle leggi e regolamenti che siano stati approvati, ma non ancora promulgati. È consentito richiedere la manifestazione di un parere di conformità statutaria fino a ventiquattro ore prima della promulgazione. Tuttavia, il Programma di Riordino Territoriale, non è ascrivibile né alle leggi regionali né ai regolamenti, ma è un atto amministrativo della Giunta, attuativo della legge regionale n. 21/2012, e che, peraltro, non risulta essere stato ancora approvato;

Pertanto, questo Collegio non può esprimere il parere di conformità statutaria richiesto, per manifesta mancanza di attribuzione di competenza e carenza di potere.

La Consulta di Garanzia Statutaria dell'Emilia-Romagna alla luce di quanto precedentemente visto, considerato, esaminato e rilevato

A maggioranza dei voti

delibera

1) di dichiarare l'istanza ed il quesito ivi formulato protocollata al n. 10748 del 27/4/2021 inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 comma 1, lett. c) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta di garanzia statutaria dell’Assemblea legislativa.

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