SUPPLEMENTO SPECIALE N.18 DEL 03.03.2015

Relazione

Nell’ultimo trentennio, diverse indagini della magistratura hanno portato alla luce la presenza delle mafie fuori dalle aree di insediamento tradizionale del Paese, mostrando come queste organizzazioni siano capaci di adattarsi anche a contesti non solo distanti geograficamente da quelli di genesi storica, ma anche molto diversi sul piano sociale e culturale.

Pertanto, accanto alle politiche da adottare per ostacolare tale fenomeno, si avverte un’esigenza conoscitiva del fenomeno stesso e il programma di mandato della Presidenza sottolinea come uno degli obiettivi prioritari di governo sia quello della lotta alle infiltrazioni mafiose e alla criminalità organizzata, attraverso la promozione e diffusione di una cultura della legalità.

In particolare, tra gli obiettivi di mandato sulla prevenzione della criminalità organizzata, vi è anche quello di selezionare ed evidenziare quei fattori locali, caratteristici di uno specifico territorio e contigui ad altre aree anche interregionali, in grado di cogliere i segnali anticipatori della penetrazione della criminalità organizzata all’interno della società civile, con gravi conseguenze per il deterioramento della qualità di vita e per le prospettive di sviluppo socio-economico.

Dalle ragioni sopra esposte nasce l’esigenza di rafforzare, all’interno della Regione Emilia-Romagna, il ruolo dell’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, al fine di garantire il costante monitoraggio delle iniziative sviluppate attraverso la presente legge, integrare le fonti informative esistenti sul tema del crimine organizzato e mafioso e su altri fenomeni ad esso connessi e, contemporaneamente, di predisporre rapporti conoscitivi e ulteriori conoscenze, anche in raccordo con il Centro di documentazione di cui all’articolo 15 della l.r. 3/2011, da mettere a disposizione della Giunta e di tutta la comunità regionale.

In tale cornice si richiama inoltre la Risoluzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 157, approvata il 9 febbraio 2015, nella quale la Giunta viene invitata a proseguire il lavoro già avviato negli anni passati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata, con sempre maggiore incisività e con una maggiore coordinazione degli osservatori e degli strumenti esistenti.

A tale proposito all’Osservatorio regionale, in collegamento con gli osservatori locali di cui all’articolo 3 comma 1, lettera c)della l.r. 3/2011, viene ora demandata la funzione di analizzare ed individuare temi rilevanti ed emergenti collegati al fenomeno del crimine organizzato e mafioso e verso cui esiste una particolare sensibilità sociale da sottoporre all’attenzione della costituenda Consulta regionale, di cui all’articolo 12 bis del presente progetto di legge, affinché gli stessi siano ulteriormente approfonditi sul piano conoscitivo.

Ai fini della promozione e dello sviluppo delle politiche regionali di prevenzione del crimine organizzato e mafioso si prevede l’opportunità di convocare, in raccordo con quanto disposto dall’art. 3 comma 3 dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, una Conferenza regionale sulla legalità, in particolare per meglio coordinare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all’art. 3 della suddetta legge con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all’art. 10 della legge 3/2011.

Inoltre, poiché tra gli obiettivi di mandato della presente Legislatura rientra quello di rafforzare i rapporti di collaborazione e i compiti di coordinamento della Regione con i soggetti istituzionali preposti a compiti di indagine e osservazione dei fenomeni di criminalità organizzata e mafiosa, con gli Enti Locali territoriali nonché con le Associazioni e le Organizzazioni sociali, sindacali e di categoria, si valuta opportuno istituire la “Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità “, con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale ed ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

Illustrazione dei singoli articoli

Il progetto di legge è composto da quattro articoli.

Articolo 1

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

In coerenza con gli obiettivi di mandato in materia, viene consolidato il ruolo dell’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con il fine di contribuire alla più ampia e diffusa conoscenza, arricchendo il patrimonio di analisi esistente con un monitoraggio sistematico di fenomeni che concorrono o possono favorire lo sviluppo della criminalità organizzata e mafiosa su tutto il territorio regionale. In questo senso viene posto in capo all’Osservatorio regionale il compito di predisporre un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna tale da consentire prioritariamente alla Giunta regionale, ma anche al sistema delle Autonomie locali di disporre di elementi di conoscenza aggiornati su questo fenomeno, funzionali alla programmazione di più mirate azioni di prevenzione e contrasto.

Il ruolo dell’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso viene ulteriormente valorizzato rispetto alla diretta promozione di seminari tematici, iniziative editoriali e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia, in raccordo con il centro di documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, di cui all’art.15 della legge 3/2011.

In coerenza con quanto previsto all’articolo 3, comma 3 dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, l’articolo prevede che la Regione promuova la Conferenza regionale sulla legalità, anche in cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, oltre che per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l’intervento regionale, anche al fine di meglio coordinare gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all’art. 3 con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all’art. 10 della legge 3.

Articolo 2

Introduzione dell’articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

L’art. 12 bis del progetto prevede la costituzione della “ Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità“, con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale ed ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

In particolare tale Consulta svolgerà attività propositive e consultive nei confronti della Giunta Regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e dovrà avere uno scambio continuo di informazioni e dati tra le esistenti Consulte di cui alle leggi n. 11 del 2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, e n. 3 del 2014 “Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari”.

Articolo 3

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 3/2011

L’articolo 17 novellato prevede ora una cadenza triennale per la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione assembleare della relazione per la clausola valutativa contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell’attuazione della presente legge, allineando la scansione temporale triennale alle regole delle clausole valutative delle altre leggi regionali sottoposte alla valutazione dell’organo assembleare.

Viene inoltre previsto un più stretto raccordo tra la predisposizione della relazione per la clausola valutativa da parte della Giunta e l’attività dell’Osservatorio, tenendo conto anche del rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna predisposto dall’Osservatorio regionale.

Articolo 4

Entrata in vigore

L’articolo 4 contiene la norma di entrata in vigore della legge

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