n.188 del 10.06.2020 periodico (Parte Seconda)

Eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale nei mesi di maggio e novembre del 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il 22 giugno 2019. Disposizioni esplicative delle direttive approvate con DPGR-CD 
n. 5/2020 e ulteriori disposizioni riguardanti l'applicazione del regime di aiuti de minimis alle attività produttive per i danni causati specificatamente dalle grandinate e venti di burrasca

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 

Visti:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che il territorio regionale nel mese di maggio 2019 è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato piene di corsi d’acqua, con conseguenti inondazioni, e dissesti idrogeologici diffusi;

- che il territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia nella giornata del 22 giugno 2019 è stato colpito da violente grandinate;

- che il territorio regionale nel mese di novembre 2019 è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato piene di corsi d’acqua, con conseguenti inondazioni, e dissesti idrogeologici diffusi;

- che per gli eventi in rassegna sono state adottate, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018, le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri (DCM) di dichiarazione dello stato di emergenza:

  • DCM del 26 giugno 2019(in G.U. n. 156 del 5/7/2019) per gli eventi del mese di maggio 2019 in tutto il territorio regionale e per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della medesima DCM;
  • DCM del 6 agosto 2019(in G.U. n. 191 del 16/8/2019) per gli eventi del 22 giugno 2019 nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia e per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della medesima DCM;
  • DCM del 2 dicembre 2019 (in G.U. n. 291 del 12/12/2019 del 5/7/2019) per gli eventi del mese di novembre 2019 in tutto il territorio regionale e per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla DCM del 14/11/2019 adottata per eventi che hanno interessato altre aree del Paese e di cui la DCM del 2 dicembre 2019 costituisce integrazione;

- che in attuazione delle richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri sono state adottate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) con le quali lo scrivente è stato nominato Commissario delegato all’emergenza:

  • OCDPC 600 del 26/7/2019 per gli eventi del mese di maggio 2019
  • OCDPC 605 del 2/9/2019 per gli eventi del 22 giugno 2019
  • OCDPC 622 del 17/12/2019 per gli eventi del mese di novembre 2019;

Richiamato il proprio decreto n. 5 del 15 gennaio 2020 con il quale:

- sono state approvate le direttive (di cui ai relativi Allegati 1 e 2) per la presentazione entro il termine perentorio del 2 marzo 2020 delle domande di accesso ai contributi e per la relativa concessione per i danni subiti, in conseguenza degli eventi sopraindicati, rispettivamente dai soggetti privati e dagli esercenti un’attività economica e produttiva;

- si è dato atto che, avuto riguardo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e al regime di aiuti di cui al predetto allegato 2), d’ora in poi “direttiva attività produttive”:

  • in riferimento agli eventi calamitosi del mese di maggio e del mese di novembre del 2019, caratterizzati da diffusi dissesti idrogeologici (frane) ed inondazioni per effetto anche di esondazioni di corsi d’acqua, è possibile applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, pertanto, si sarebbe proceduto alla comunicazione del regime di aiuti alla Commissione Europea;
  • il fenomeno atmosferico del 22 giugno 2019, caratterizzato da violente grandinate, ancorché dichiarato eccezionale dalla competente autorità, non è contemplato tra gli eventi di cui all’art. 50 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 e, pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica preventiva alla Commissione Europea del regime di aiuti ai sensi dell’art. 108 del Trattato ed attendere l’esito della relativa verifica;

Evidenziato che all’art. 17, comma 2, della direttiva attività produttive si è disposto che:

- per i danni alle attività produttive causati dall’evento 
calamitoso del 22 giugno 2019, fermo restando il termine del 2 marzo 2020 per la presentazione delle relative domande, la perizia asseverata o giurata di cui all’articolo 9 di tale direttiva può essere presentata agli Organismi istruttori dopo l’avvenuta approvazione del regime di aiuti da parte della Commissione Europea e che la riconoscibilità dei contributi è subordinata a tale approvazione;

- di tale approvazione verrà data pubblicità tramite pubblicazione di apposito atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e che, in tal caso, la perizia deve essere comunque prodotta, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, entro 45 giorni dalla pubblicazione di tale apposito atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

Considerato:

- che la notifica preventiva alla Commissione Europea per la grandinata del 22 giugno 2019 si può effettuare solo a seguito dell’acquisizione, in esito all’attività istruttoria, a cura degli Organismi istruttori, della tipologia e dell’ammontare dei danni rilevabili dalle relative domande di contributo, al fine di poter valutare se la Commissione Europea, in base a tali dati, possa o meno approvare per tale evento il regime di aiuti previsto dalla direttiva attività produttive;

- che la Commissione europea di norma impiega qualche mese per pronunciarsi sulle notifiche preventive;

- che il termine del 2 marzo 2020 previsto dal proprio decreto n. 5/2020 per la presentazione delle domande di contributo per gli eventi del mese di maggio, del 22 giugno e del mese di novembre del 2019 è stato prorogato al 4 maggio 2020 con proprio decreto n. 20 del 27 febbraio 2020 e al 25 luglio 2020 con proprio decreto n. 63 del 17/04/2020, in considerazione dell’emergenza connessa alla diffusione del virus “COVID-19” e delle correlate problematiche;

- che, pertanto, in caso di notifica preventiva, le tempistiche per il pronunciamento da parte della Commissione Europea si dilaterebbero ulteriormente;

- che, come già preannunciato ai Comuni interessati nell’apposito incontro tenutosi il 31 gennaio 2020 per illustrare le direttive in questione, per la grandinata del 22 giugno si sarebbe valutata l’opportunità di non procedere alla notifica preventiva alla Commissione Europea del regime di aiuti, del cui esito positivo non si ha comunque certezza, e che conseguentemente l’alternativa, in base alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sarebbe stata quella di applicare il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 351/1 del 24/12/2013;

Evidenziato:

- che gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di maggio e novembre del 2019 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri sopra citate si sono caratterizzati anche come venti di burrasca;

- che anche i venti di burrasca non sono contemplati tra gli eventi di cui all’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e, pertanto, in merito al regime di aiuti applicabile per i danni alle attività economiche e produttive, valgono le stesse considerazioni sopra formulate per la grandinata del 22 giugno 2019, ovvero quelle sull’applicabilità del regime di aiuti “de minimis” di cui al citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Evidenziato, altresì, che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione:

- precisa nei “considerata” che “È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza”;

- fa riferimento all’”impresa unica” come definita nel relativo articolo 2, paragrafo 2;

- prevede all’articolo 3, ed in particolare ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5:

  • “1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui 
all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
  • 2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada”.
  • 3. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.
  • 4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
  • 5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato”.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, in riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle attività economiche e produttive, per i danni causati dagli eventi sopra indicati, caratterizzatisi come grandinate e venti di burrasca:

- si applica il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”;

- non si procederà alla notifica preventiva alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato, come invece previsto al comma 2 dell’articolo 17 della direttiva attività produttive, da considerarsi conseguentemente abrogato;

- non si applica l’articolo 3, comma 4, della suddetta direttiva che prevede il massimale di € 450.000,00, in quanto, in luogo di tale massimale, si applicano i massimali di € 200.000,00 e di € 100.000,00 di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione;

Considerato:

- che ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 7, della direttiva attività produttive occorre effettuare apposite verifiche, tramite l’alimentazione e consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) di cui al “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (D.M.) n. 115/2017;

- che, sebbene le imprese collegate - rientranti nella definizione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) de minimis n. 1407/2013 - siano individuate dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) in fase di consultazione, tale Registro, tuttavia, non garantisce una certificazione esaustiva relativamente all’impresa unica definita nel suddetto paragrafo 2 alle lettere c) e d), riguardanti in sostanza i rapporti di influenza dominante di fatto, non censiti dal registro delle imprese (es. contratti con influenza dominante), oppure atti che non sono pubblici (es. patti parasociali delle imprese non quotate;

- che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 14, comma 6, del citato D.M. n. 115, a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti;

Ritenuto, pertanto - al fine di poter procedere, in sede di visura de minimis nell’RNA, all’ampliamento del perimetro d’impresa - di stabilire che l’impresa richiedente il contributo, rientrante nella definizione di “impresa unica”, debba specificare anche il CF e/o Partita IVA delle imprese con cui intercorrono rapporti di influenza dominante di fatto ai sensi delle suddette lettere c) e d);

Richiamata, in riferimento ai contributi ai soggetti privati, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della direttiva di cui all’allegato 1 al proprio decreto n. 5/2020 che dispone “Per i danni ai beni mobili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), il contributo è riconosciuto forfettariamente nella misura di € 300,00 a vano e comunque nel limite massimo di € 1.500,00”;

Ritenuto di dare atto che tale disposizione:

- è riferita anche ai beni mobili di proprietà delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), della direttiva in questione;

- è da intendersi nel senso che, in sede di determinazione del fabbisogno finanziario ossia nella fase istruttoria delle domande finalizzata alla determinazione dell’importo del contributo concedibile per il ripristino o sostituzione dei beni mobili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d) ed e), di tale direttiva, il contributo è calcolato in ragione del numero dei vani catastali mentre, in sede di erogazione, il contributo è determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, e comunque nel limite massimo di € 1.500,00 o, se inferiore a tale massimale, nel limite di quanto speso in rapporto al numero dei vani catastali;

Considerato, come in precedenza evidenziato, che il termine per la presentazione delle domande di contributo sia per i soggetti privati che per le attività produttive è stato prorogato per le ragioni sopra indicate al 25 luglio 2020 con proprio decreto n. 63 del 17/04/2020;

Ritenuto, pertanto, di dare atto che:

- entro il suddetto termine del 25 luglio 2020 vengano presentate agli Organismi istruttori, unitamente alle domande di contributo, gli allegati previsti dalle direttive di cui agli allegati 1) e 2) al proprio decreto n. 5/2020, tra cui le perizie asseverate o giurate di cui ai rispettivi articoli 9 avuto riguardo a tutti gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio, il 22 giugno e nel mese di novembre del 2019 - compresi quindi quelli caratterizzatisi come grandinate e venti di burrasca come precisato con il presente atto - e fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 9, e all’art. 5, comma 5, delle suddette direttive;

- il termine di 120 giorni previsto dalle direttive in parola per l’istruttoria da parte degli Organismi Istruttori delle domande di contributo decorre dal 26 luglio 2020;

Ritenuto, altresì, di dare atto che per i danni, di cui alla direttiva in allegato 1) al proprio decreto n. 5/2020, subiti dai soggetti privati, di importo pari o inferiore ad €. 10.000,00, tale importo si intende IVA inclusa e che, in tal caso, in luogo della perizia, è presentato il preventivo di spesa;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati; 

decreta: 

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

1. di dare atto che:

a. il termine perentorio del 2 marzo 2020 per la presentazione delle domande di contributo - previsto dalle direttive relative ai contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive di cui rispettivamente agli allegati 1) e 2) al proprio decreto n. 5/2020 - è stato prorogato al 4 maggio 2020 con proprio decreto n. 20/2020 e ulteriormente prorogato al 25 luglio 2020 con proprio decreto n. 63/2020;

b. entro il suddetto termine del 25 luglio 2020 devono essere presentate agli Organismi istruttori, unitamente alle domande di contributo, gli allegati previsti dalle suddette direttive, tra cui le perizie asseverate o giurate di cui ai rispettivi articoli 9 avuto riguardo a tutti gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio, il 22 giugno e nel mese di novembre del 2019 - compresi quelli caratterizzatisi con violente grandinate e venti di burrasca come precisato in parte narrativa del presente atto - e fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 9, e all’art. 5, comma 5, delle direttive in parola;

c. per i danni, di cui alla direttiva in allegato 1) al proprio decreto n. 5/2020, subiti dai soggetti privati, di importo pari o inferiore ad €. 10.000,00, tale importo si intende IVA inclusa e che in tal caso, in luogo della perizia, è presentato il preventivo di spesa;

d. il termine di 120 giorni previsto dalle direttive in parola per l’istruttoria delle domande di contributo da parte degli Organismi Istruttori decorre dal 26 luglio 2020;

2. di stabilire che, in riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle attività economiche e produttive per i danni causati dagli eventi che nel mese di maggio e di novembre del 2019 si sono caratterizzati con venti di burrasca e il giorno 22 giugno 2019 con violente grandinate:

a. si applica il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 351/1 del 24/12/2013;

b. non si procederà alla notifica preventiva alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato, come invece previsto al comma 2 dell’articolo 17 della direttiva, di cui all’allegato 2 al proprio decreto n. 5/2020, da considerarsi conseguentemente abrogato;

c. non si applica l’articolo 3, comma 4, della direttiva sopra indicata che prevede il massimale di € 450.000,00 ma si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione che prevedono i massimali di € 200.000,00 e di € 100.000,00;

d. fatta salva l’inapplicabilità dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 3, comma 4, della direttiva in questione, di quest’ultima si applicano tutte le altre disposizioni;

e. l’impresa richiedente il contributo, rientrante nella definizione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, deve indicare anche il CF e/o Partita IVA delle imprese con cui, se sussistenti, intercorrono rapporti di influenza dominante di fatto;

f. i predetti dati (CF e/o Partita IVA), per le imprese che non hanno ancora presentato la domanda di contributo, possono essere aggiunti nella “Sezione 2” della domanda di cui al modulo “C” allegato al proprio decreto n. 5/2020 mentre, per le imprese che hanno già presentato la domanda ma non ancora la perizia, possono essere aggiunti nella “Sezione 1” del modulo di perizia di cui all’allegato “C1” del suddetto decreto;

g. non è necessario acquisire le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dai richiedenti il contributo circa gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG ad essi eventualmente concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, dato che la concessione degli aiuti di cui al presente atto sarà effettuata dopo il 1° luglio 2020 e quindi la relativa verifica sarà eseguita d’ufficio tramite il Registro nazionale aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 115/2017;

h. non è necessario compilare la “Sezione 2” della domanda di cui al modulo “C” allegato al proprio decreto n. 5/2020, dovendosi presentare comunque la perizia dei danni di cui all’art. 9 della direttiva approvata con il suddetto decreto;

i. le imprese che hanno subito i danni causati da venti di burrasca e che non avessero ancora presentato la domanda di contributo, devono indicare tale evento, aggiungendo la voce “vento di burrasca” nelle sezioni della modulistica allegata al proprio decreto n. 5/2020 che richiedono di indicare la tipologia di evento; le imprese che avessero presentato già la domanda, lo devono comunicare agli Organismi Istruttori ove non avessero 
già provveduto;

3. di dare attoche, in riferimento ai contributi ai soggetti privati, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della direttiva in allegato 1 al proprio decreto n. 5/2020 che dispone “Per i danni ai beni mobili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), il contributo è riconosciuto forfettariamente nella misura di € 300,00 a vano e comunque nel limite massimo di 
€ 1.500,00”:

a. è riferita anche ai beni mobili di proprietà delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), della direttiva in questione;

b. è da intendersi nel senso che, in sede di determinazione del fabbisogno finanziario ossia nella fase istruttoria delle domande finalizzata alla determinazione dell’importo del contributo concedibile per il ripristino o sostituzione dei beni mobili di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d) ed e), di tale direttiva, il contributo è calcolato in ragione del numero dei vani catastali mentre, in sede di erogazione, il contributo è determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, e comunque nel limite massimo di € 1.500,00 o, se inferiore a tale massimale, nel limite di quanto speso e documentato in rapporto al numero dei vani catastali;

4. di pubblicare il presente atto:

a. nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

b. nella seguente pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, cui si accede tramite:

c. https://url.emr.it/ga663b7m (per l’accesso rapido)

- oppure

d. http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
piani-sicurezza-interventi- urgenti/ordinanze-piani-e-atti-
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e. nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, e dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, e nella sottosezione “Altri contenuti” ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza in applicazione dell’articolo 7-bis, comma 3, del predetto D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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