n.215 del 03.07.2024 periodico (Parte Seconda)
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 17 gennaio 2024 e s.m.i.
VISTI:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e, in particolare, l’art. 19 che ha ridenominato l’Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” (di seguito, per brevità, “Agenzia”), attribuendole le funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile.
PREMESSO che il giorno 18 settembre 2023 il territorio regionale, ed in particolare quello delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena, è stato interessato da un evento sismico verificatosi tra le Province di Firenze e Forlì-Cesena con epicentro nel Comune di Marradi (FI), di magnitudo locale pari a 4.8 e profondità stimata di 8.4 km.
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 20 settembre 2023 con cui è stato dichiarato lo stato di crisi regionale per la durata di centottanta giorni decorrenti dalla data dei predetti eventi sismici e richiamate le competenze, tra l’altro, del Direttore dell’Agenzia di sicurezza territoriale e di protezione civile in materia di interventi indifferibili ed urgenti e di interventi realizzati con procedure di somma urgenza e di protezione civile.
RICHIAMATA, altresì, la delibera di Giunta Regionale n.2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi” con la quale è stato inserito nella declaratoria dell’Agenzia regionale per la ricostruzione–Sisma 2012, ridenominata Agenzia ricostruzioni, il coordinamento per l’attuazione, per quanto di competenza della Regione Emilia-Romagna, dei processi di ricostruzione pubblica e privata correlati all’evento sismico del 18 settembre 2023 nel territorio dell’appennino tosco-romagnolo ed il supporto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni interessati dall’evento sismico del 18 settembre 2023 nel territorio dell’appennino tosco-romagnolo, attraverso l’attivazione di convenzioni per l’espletamento di funzioni che possono rientrare nelle proprie competenze, nell’ottica della sussidiarietà;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena, per la durata di dodici mesi dalla data del provvedimento, con contestuale stanziamento di 6.000.000,00 euro per l’attuazione dei primi interventi in attesa della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, per brevità, “OCDPC”) n. 1042 del 27 novembre 2023 con cui è stato disposto che:
- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza (art. 1, comma 1) e predispone un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (d’ora in avanti, per brevità, “CDPC”) (art. 1, comma 3), nel limite dello stanziamento di 6.000.000,00 euro (art. 1, comma 5);
- il piano contiene le misure e gli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 1/2018 (art. 1, comma 3);
- il piano può essere articolato anche per stralci (art. 1, comma 5);
- e autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale per la gestione delle risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale (art. 12, comma 2);
VISTI, altresì, l’articolo 4 (Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato) e l’articolo 3 (Interventi edilizi urgenti e opere temporanee) dell’OCDPC 1042/2023, ed in particolare:
- l’art 4, comma 1 che dispone “Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei Sindaci, secondo modalità attuative fissate con proprio provvedimento, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario ovvero all’usufruttuario o al titolare di diritto reale di garanzia dell’immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 4 - nel limite massimo di euro 30.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni (…)”;
- art 3, comma 1 che dispone “Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, l’avvio degli interventi edilizi di cui all’articolo 4, necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, commi 2 e 3.”
RILEVATO che:
- per la realizzazione degli interventi previsti dall’OCDPC n. 1042/2023 è stata aperta, presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, la contabilità speciale n. 6431, intestata attualmente allo scrivente Commissario delegato;
- con la nota prot. n. 1246146 del 15 dicembre 2023 lo scrivente Commissario delegato ha trasmesso al CDPC, ai fini dell’approvazione, la proposta di primo stralcio del piano, per l’importo complessivo di 6.000.000,00 euro:
- con la nota acquisita agli atti con prot. n. 2024.0029904 del 15 gennaio 2024 il CDPC ha comunicato l’approvazione della proposta di piano per complessivi 5.237.403,14 euro e che il restante importo di € 762.596,86 rimane sospeso in attesa di chiarimenti;
- con Decreto dello scrivente n. 3 del 16/01/2024 è stato approvato il primo stralcio del Piano degli interventi urgenti di protezione civile che prevede uno stanziamento di 2.500.000,00 euro a titolo di contributo per gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato previsto dall’art. 4 dell’OCDPC n. 1042/2023;
- con successiva nota prot. n. 545694 del 28 maggio 2024 lo scrivente Commissario delegato ha trasmesso al CDPC una relazione sulle attività di ricognizione dei fabbisogni per il patrimonio pubblico, privato e attività economiche e produttive, avanzando specifica proposta ai sensi dell’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 1/2028, comprendente tra l’altro risorse integrative a copertura degli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato di cui all’art. 4 del OCDPC 1042/2023.
RICHIAMATI:
- il proprio Decreto n. 6 del 17 gennaio 2024 – Approvazione dei criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dall'evento sismico del 18 settembre 2023 e temporaneamente o parzialmente inagibili.
- l’errata corrige con Prot. 22/02/2024.0188562.I e relativo allegato;
- il proprio Decreto n.34 del 22 marzo 2024 - Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 17 gennaio 2024 – Approvazione dei criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dall'evento sismico del 18 settembre 2023 e temporaneamente o parzialmente inagibili.
Rilevato che:
- con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 e con Legge n. 234 del 30.12.2021, art. 1, comma 29, lett. d), è stata prorogata solo per alcune tipologie e casistiche di interventi, fra cui quelli relativi ad edifici colpiti da eventi sismici successivi al 2009, la vigenza di tali misure fino al 31 dicembre 2025;
- con il Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 è confermata la possibilità di optare per la cessione del credito derivante dalle operazioni di cui al punto precedente in particolare nei casi in cui fosse già stata presentata istanza per la concessione di contributi in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto-legge.
CONSIDERATO che:
- alla data attuale sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze ai Comuni interessati;
- in molti casi, a seguito delle istruttorie sulle istanze pervenute, sono state necessarie integrazioni di carattere amministrativo o tecnico, per cui ad oggi non risulta completato l’iter di concessione dei contributi, con la conseguente compressione dei tempi disponibili per la realizzazione e rendicontazione dei lavori;
- fra le istanze pervenute, in molti casi i contributi massimi riconoscibili sulla base dell’art. 4 dell’OCDPC n. 1042/2023 non risultano sufficienti a garantire la completa copertura economica degli interventi, e gli incentivi sopra menzionati potrebbero costituire un indispensabile complemento per il buon esito della ricostruzione;
- la tempistica per l’attuazione e rendicontazione degli interventi incentivati dal D.L. 34/2020, e le finalità degli stessi incentivi, risultano compatibili con le finalità della misura attivata con il Decreto n. 6 del 17 gennaio 2024;
- è utile prorogare, per le sopra espresse motivazioni e richiami, la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dal Decreto n. 6/2024 e s.m.i., attualmente prevista al 30/09/2024, al 28/02/2025.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento, della direttiva e modulistica riportata agli allegati del Decreto 6/2024 e s.m.i, ai fini di:
- modificare i termini di ultimazione lavori e di presentazione della domanda a saldo previsti dall’art. 6, comma 1;
- prevedere termini espressi per la presentazione di documentazione integrativa nel caso di esigenze di approfondimento istruttorio;
- prevedere la possibilità di operare controlli in cantiere della sussistenza dei lavori richiesti a contributo da parte del Commissario delegato che si avvale a tal fine dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni.
VISTI:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, gli artt. 26 e 42;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 - Approvazione” come aggiornato con le deliberazioni n.153 del 30 gennaio 2024
- la determinazione dirigenziale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
1) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ad aggiornamento di quanto approvato con precedenti Decreto n. 6 del 17 gennaio 2024 e n. 34 del 22 marzo 2024:
- Approvazione dei criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dall'evento sismico del 18 settembre 2023 e temporaneamente o parzialmente inagibili. l’Allegato 1 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dall’evento sismico del 18 settembre 2023 e temporaneamente o parzialmente inagibili”;
2) di lasciare invariata ogni altra parte del decreto 6/2024, inclusa la modulistica allegata;
3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto all’interno del Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventiurgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-sismici settembre-2023;
4) di trasmettere il testo integrale del presente decreto al Capo del Dipartimento della protezione civile ed ai soggetti attuatori interessati;
5) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26, comma 2 e 42 del d.lgs. 33/2013 ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013;