n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Esito della procedura di verifica (screening) relativa alla campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da scavi, mediante impianto mobile presso il cantiere Cava di Sabbia Rio Rocca, Via Rio Rocca - 42014 Castellarano (RE) presentato dalla Ditta Rose Engineering S.r.l. (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da scavi, mediante impianto mobile presso il cantiere Cava di Sabbia Rio Rocca, Via Rio Rocca – 42014 Castellarano (RE)” nel Comune di Castellarano (RE) presentato dalla Ditta “Rose Engineering S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 un quantitativo di 11.000 mc di rifiuti di cui al codice CER 170504;
b. l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e per un periodo massimo pari a 26 giorni lavorativi;
c. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
d. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
e. devono mantenersi bagnate le strade di accesso e i percorsi interni utilizzati dai mezzi d’opera e dai camion; devono altresì mantenersi bagnate le ruote dei mezzi d’opera e dei camion in movimento;
f. all’interno dell’area, i mezzi devono mantenere velocità adeguate a limitare i fenomeni di sollevamento delle polveri e in ogni caso non superiori a 30 km/h;
g. le operazioni di bagnatura, che devono garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento;
h. in caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi; di ciò deve essere data comunicazione informativa ai lavoratori;
i. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
j. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
k. in relazione al punto precedente, è fatta comunque salva la facoltà del Proponente di richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della D.G.R. 21 gennaio 2002, n. 45, da richiedere e ottenere nei modi e nei tempi previsti dalla citata D.G.R. n. 45/2002;
l. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
m. deve essere accuratamente evitata la dispersione nell’ambiente esterno, e in particolare su strade pubbliche, di polveri, fango, ecc.;
n. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
o. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
p. le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite conformemente alla disciplina di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla D.G.R. 286/2005 e alla D.G.R. n. 1860/2006;
q. prima di iniziare l'attività il proponente dovrà procedere in contraddittorio con ARPA sezione di Reggio Emilia alla caratterizzazione analitica dei rifiuti da sottoporre a trattamento, al fine di attestarne la non pericolosità; i tempi e le modalità di tale caratterizzazione dovranno essere concordate con ARPA; gli esiti, corredati da verbale di campionamento e certificato analitico, dovranno infine essere allegati alla comunicazione di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
r. dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'impianto mobile, rilasciata dalla Provincia di La Spezia con determinazione n. 81 del 12 maggio 2010;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla prevalutazione d'incidenza di competenza provinciale ed all'eventuale autorizzazione paesaggistica qualora necessaria;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Rose Engineering S.r.l.; alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Castellarano; all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia; all’AUSL di Reggio Emilia;
4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.