n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Bando per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi di l'accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza COVID-19, modifica della delibera di Giunta regionale n. 225/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la propria deliberazione 23 marzo 2020, n. 225 “Bando per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi di l'accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito all'emergenza covid-19”, che prevede la concessione di un contributo per l’abbattimento del TAEG per finanziamenti fino a 36 mesi accesi dalle PMI operanti in Emilia-Romagna. I suddetti finanziamenti devono essere garantiti da un consorzio fidi, che può riassicurarsi presso il Fondo di garanzia PMI costituito presso il Ministero dello sviluppo economico;

- la propria deliberazione 24 aprile 2020, n. 391 “Contributi a fondo perduto finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria da covid-19 delle strutture ricettive e termali e degli ambienti in cui viene svolta l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Invito ai confidi a presentare manifestazione di interesse per la gestione delle procedure di selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi” che, al punto 4 del dispositivo, modifica la tabella di cui al punto 7 dell’allegato A alla d.g.r. n. 225/2020, consentendo l’estensione della garanzia confidi fino al 90%;

- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che all’art. 13 introduce le seguenti disposizioni:

a) sono ammesse alla garanzia del Fondo di garanzia PMI le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

b) la riassicurazione del Fondo è elevata al 100 per cento per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi, ferme restando le altre caratteristiche dei finanziamenti previste alla lettera c) del succitato art. 13;

- il Capo II “Regime quadro della disciplina degli aiuti” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare l’art. 54, che consente di concedere i contributi ex propria deliberazione n. 225/2020 anche ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, come già previsto dalla propria deliberazione n. 225/2020;

Ritenuto pertanto opportuno:

- ampliare le caratteristiche dei beneficiari del contributo regionale, comprendendo anche le imprese con numero di dipendenti fino a 499;

- estendere la durata dei finanziamenti fino a 72 mesi, al fine di allineare le disposizioni del bando regionale con quelle dell’art. 13 del D.L. n. 23/2020, pur calcolando l’agevolazione su un periodo massimo di 36 mesi di cui eventuale preammortamento fino a 12 mesi;

Evidenziato che le modifiche sopra riportate così consentendo tanto l’ampliamento dei potenziali beneficiari, quanto un periodo di ammortamento dei finanziamenti più lungo e quindi più agevole per i beneficiari, nel pieno utilizzo delle possibilità di riassicurazione consentite dalla modificata normativa del Fondo di garanzia PMI;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”; 

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad oggetto “Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico di responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti” e la determinazione n. 9793/2018 che ha prorogato tale incarico;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare le disposizioni della propria deliberazione n. 225/2020, comprendendo tra i beneficiari del contributo regionale per l’abbattimento del TAEG anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ed estendendo a 72 mesi la durata dei finanziamenti;

2. di sostituire come segue la tabella contenuta nel punto 7 dell’Allegato A alla propria deliberazione n. 225/2020, adeguandola
a quanto stabilito dal punto 1 del presente dispositivo e dal punto 4 del dispositivo della propria deliberazione n. 391/2020, nonché prendendo atto dell’introduzione nell’ordinamento nazionale delle previsioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”:

Beneficiari finali:

professionista, o PMI, o impresa con numero di dipendenti fino a 499, o persona fisica di cui al DL 18/2020, art. 49, comma 1, lettera k), con unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura)

Requisiti:

avere una delibera di concessione del credito con delibera di concessione della garanzia fino al 90% del finanziamento, con data successiva all’approvazione del presente bando (dgr 225/2020).

Finanziamento massimo agevolato:

150.000,00 euro

Durata massima del credito:

72 mesi, comprensivi di massimo 24 mesi di preammortamento

Durata massima della agevolazione sul credito:

36 mesi comprensivi di eventuali 12 mesi di preammortamento

Regime d’aiuto:

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013; art. 54 del d.l. 34/2020

Tipo di contributo:

rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 5,5%, nel caso di assenza della riassicurazione del Fondo PMI

rimborso totale o parziale del TAEG fino ad un max del 4,5%, nel caso di riassicurazione del Fondo PMI

Contributo massimo:

15.000,00 euro

Forma tecnica del finanziamento

Mutuo chirografario

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

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