n.139 del 12.05.2014 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 2

Comma 2

1) il testo dell’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, è il seguente:

«Art. 31 -  Definizione.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il titolo del capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 che concerne Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro è il seguente: 

«Responsabilità sociale delle imprese» 

Comma 2

1) il testo del comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005 è il seguente:

« Art. 46 - Interventi

(omissis)

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 46 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 che concerne Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro è il seguente:

« Art. 46 - Interventi.

1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;

c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);

d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;

e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);

f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;

g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;

h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;

i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi.

4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 6».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3, che concerne Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, è il seguente: 

« Art. 3 - Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

1–bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana ».

Nota all’art. 10

Comma 2

1) il testo dell’articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada,  è il seguente:

« Art. 32 - Licenze.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto

della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

Note all’art. 11

Comma 1

1)il testo dell’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada,  è il seguente:

« Art. 1 -  Istituzione dell'albo.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma ».

2) il testo dell’articolo 32 della legge n. 298 del 1974 è riportato nella nota all’art. 10.

Note all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, che concerne Disciplina delle attività estrattive,  è il seguente:

«Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;

b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;

c) le modalità di sistemazione finale delle aree;

d) la data di scadenza;

e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo».

Comma 2

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 è riportato nella nota al comma 1

Comma 4

1) il testo dell’articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 è il seguente:

« Art. 19 - Concessione

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.

3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.

6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituti agli organi statali i competenti organi della Regione.

7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12». 

Note all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che concerne Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore,  è il seguente:

« Art. 6 - Regolamento interno

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

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