n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedura di via relativa alla concessione di coltivazione di acque minerali ad uso termale denominata "Acquapartita" in comune di Bagno di Romagna (FC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulle attività previste dalla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Acquapartita” in Comune di Bagno di Romagna (FC), proposte da Acquapartita 2004 Srl, poiché il progetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 30 luglio 2014, è nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile rilasciare la concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Acquapartita” in Comune di Bagno di Romagna (FC), a condizione siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

  1. per la perforazione del pozzo esplorativo proposto nel programma lavori dovranno essere adottate le necessarie cautele al fine di non interconnettere i diversi acquiferi; l’eventuale messa in esercizio dello stesso pozzo è subordinata alla presentazione di approfondimenti analoghi a quelli effettuati per il pozzo Acquapartita 1 che dimostrino l’assenza di interferenze con le captazioni di acque sorgive utilizzate per il consumo umano;
  2. il sondaggio esplorativo previsto nell’ambito della nuova ricerca idrogeologica:
    • non potrà essere realizzato all’interno del “sistema forestale e boschivo” così come perimetrato nelle tavole del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e nelle aree di cui al comma 6 punti a) e b) dell'art. 26 del PTCP relativo a “zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità”;
    • nelle “zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” di cui all'art. 27 del PTCP, è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione geologica relativa alla non influenza negativa dei lavori sulla stabilità dell'area;
  3. la messa in esercizio del pozzo “Acquapartita 1” è subordinata alla realizzazione ed entrata in funzione dello stabilimento termale all’interno del quale è previsto siano utilizzate le acque termali da esso emunte;
  4. la realizzazione dello stabilimento termale è subordinata all’approvazione del POC e all'approvazione dei successivi atti di pianificazione, nonché all’ottenimento delle autorizzazioni, comunque denominate, dovute ai sensi delle diverse normative edilizie e di settore vigenti, ed in particolare all’eventuale ottenimento dell’autorizzazione allo scarico delle acque termali in acque superficiali;
  5. Acquapartita 2004 Srl dovrà fornire al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione, al termine dei primi due anni di attività, sperimentazioni cliniche controllate, rigorosamente disegnate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. Le predette relazioni cliniche saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità affinchè verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento;
  6. dovrà essere mantenuto un vincolo di tutela assoluta in prossimità del pozzo, nell’area recintata a protezione delle opere di captazione. Tale area dovrà essere mantenuta adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio;
  7. dovrà essere rispettato il disposto dell’art. 90 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all’autorità competente e lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;
  8. per la realizzazione delle opere propedeutiche alla messa in esercizio del pozzo “Acquapartita 1” la Società proponente dovrà presentare presso il Comune di Bagno di Romagna Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
  9. con riferimento al vincolo idrogeologico cui è sottoposta l’area oggetto degli interventi necessari alla messa in esercizio del pozzo “Acquapartita 1”, l’esecuzione dei lavori è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
    • che i lavori riguardino solo l’area indicata nella planimetria allegata alla domanda e la tipologia di opere descritta nel progetto;
    • che sia eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un’idonea regimazione idrica superficiale in tutta l’area, da collegarsi al reticolo di fossi naturali presente in loco;
    • che il materiale di scavo riutilizzato per la sistemazione dell’area venga ben sistemato e costipato con mezzi cingolati, in modo da non innescare fenomeni di dissesto e da non creare zone di ristagno d’acqua e che l’eventuale terreno di risulta venga conferito in discarica autorizzata;
    • che gli scavi siano eseguiti in periodo meteorologico favorevole;
    • che qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dei luoghi;
  10. nel programma lavori da approvarsi contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione di acque minerali e termali “Acquapartita” da parte del competente Servizio della Provincia di Forlì-Cesena, è esclusa la messa in esercizio del nuovo pozzo in previsione; l’eventuale messa in esercizio del nuovo pozzo è comunque soggetta a specifica procedura ai sensi della vigente LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
  11. con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio delle attività inerenti la nuova ricerca idrogeologica, considerando sia le indagini geofisiche sia il sondaggio esplorativo, dovrà essere prodotto alla Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Bagno di Romagna il relativo progetto esecutivo; gli elaborati da produrre dovranno consentire alle Pubbliche Amministrazioni di verificare la compatibilità degli interventi con le previsioni del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e con gli strumenti urbanistici vigenti; resta fermo che per la realizzazione del sondaggio dovranno essere acquisite le autorizzazioni dovute ai sensi dei diversi dispositivi normativi, edilizi e di settore, interessanti la tipologia di intervento e/o l’area di localizzazione;
  12. con anticipo di almeno gg 30 rispetto alla data di inizio delle attività di cantiere inerenti la realizzazione del sondaggio esplorativo, dovrà essere prodotto alla Provincia di Forlì-Cesena il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs 30 maggio 2008, n.117 al fine dell'approvazione dello stesso da parte del competente Servizio provinciale;
  13. per quanto riguarda il monitoraggio quali-quantitativo dell'acqua estratta, dovranno essere installati, prima dell'inizio dell'attività, e mantenuti in perfetto stato di funzionamento, idonei strumenti per la misurazione della portata e dei fondamentali parametri chimico-fisici dell'acqua estratta (temperatura, conducibilità elettrica, pH); dovranno essere trasmessi alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi all'uopo rilevati e registrati nel mese precedente; il rilevamento di tali parametri si accompagnerà alla misura dei livelli piezometrici nell'opera, in condizioni statiche e dinamiche in relazione alla portate emunte; i dati derivanti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza annuale anche al Servizio Geologico regionale, unicamente a scopo conoscitivo, data l'importanza dell'unità geologica in questione (anche per l'approvvigionamento idropotabile) nell'ambito delle situazioni idrogeologiche individuabili nell'Appennino forlivese-cesenate; il monitoraggio è di interesse anche data la contiguità con la concessione di acque minerali “Monte Comero”, localizzata entro la medesima situazione idrogeologica;

c) di dare atto che il parere della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Bagno di Romagna sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

d) di dare atto che il parere inerente il bilancio idrico espresso, ai sensi dell’art. 96 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

e) di dare atto che la concessione di coltivazione di acque minerali e termali rilasciata, ai sensi della LR 17 agosto 1988, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1269 del 14 maggio 2015, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

f) di dare atto che gli allegati 1 di 1 e 2 di 2 alla suddetta determina n. 1269 del 14 maggio 2015, che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono disponibili al pubblico sul sito web regionale al seguente link http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche;

g) di dare atto che i pareri in merito alla suddetta concessione di coltivazione espressi, ai sensi della LR 17 agosto 1988, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dal Comune di Bagno di Romagna e da AUSL Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

h) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito l’assenso della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

i) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico con parere n. 87 del 18/09/2013 prot. n. 9427 del 19/09/2013, rilasciata dalla Unione dei Comuni Valle del Savio, subentrata alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

j) di dare atto che il parere di conformità urbanistica ed edilizia funzionale alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività espresso, ai sensi della LR 30 luglio 2013, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dal Comune di Bagno di Romagna, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Acquapartita 2004 Srl; 

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Bagno di Romagna; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; all’Unione dei Comuni Valle del Savio; all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; ad AUSL Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; ad ARPA Sezione Prov.le di Forlì-Cesena; 

m) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge; 

n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

o) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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