n.185 del 22.06.2022 periodico (Parte Seconda)
Piano di prelievo del capriolo stagione venatoria 2022/2023 e modifica deliberazione n. 567/2022 relativa al prelievo del cinghiale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;
Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale, da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2, dispone quanto segue:
- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;
- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;
Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:
- l’art. 3, il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i distretti vengono suddivisi in aree di gestione, che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;
- l'art. 11, il quale dispone:
- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, devono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC, su proposta della Commissione tecnica, dei titolari delle Aziende faunistico-venatorie e degli Enti di gestione dei Parchi;
- al comma 2, che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA, anche attraverso appositi protocolli di intesa;
- al comma 4, che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 5, che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;
Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”,dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono, al contempo, responsabili di importanti impatti sulle attività antropiche come il capriolo, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il capriolo (§ 2.6.2), definisce:
- nel comprensorio 1, obiettivi non conservativi, tendendo alla massima riduzione numerica possibile della consistenza della specie. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie;
- nei comprensori 2 e 3, obiettivi conservativi della specie, programmando le seguenti densità obiettivo:
- comprese tra 3 e 15 capi/kmq e fissando valori progressivamente crescenti, procedendo dall’area basso-collinare verso quella alto-collinare per il comprensorio 2;
- superiori a 15 capi/kmq nella porzione più meridionale del comprensorio 2, posta a ridosso del comprensorio 3 e nel comprensorio 3;
- adattandole, qualora le unità di gestione si sovrappongano per ampie porzioni (≥25% del totale) all’area critica per i danni da capriolo e/o all’area a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici e tenendo conto degli impatti correlabili all’abbondanza del cervide e delle altre specie di ungulati selvatici eventualmente presenti;
- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:
- per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni);
- per i comprensori 2 e 3, la conferma del modello in uso che ha dato risultati soddisfacenti. Tuttavia, nelle unità gestionali al cui interno si concentrano gli impatti alle produzioni agro-forestali, è previsto il monitoraggio dell’andamento delle densità, introducendo tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l’obiettivo gestionale e ricorrendo localmente, quando necessario, al controllo delle popolazioni;
Atteso che, con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019, è stato approvato il “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”, redatto ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 2 del citato Regolamento regionale n. 1/2008 per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna;
Richiamata la propria deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022 “Calendario venatorio regionale – Stagione 2022 – 2023”, che consente il prelievo in selezione del capriolo, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento:
TEMPI DEL PRELIEVO |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
1 giugno 2022 – 14 luglio 2022 15 agosto 2022 – 29 settembre 2022 |
M |
I e II |
1 gennaio 2023 – 14 marzo 2023 |
F |
I e II |
M e F | 0 | |
in aree a gestione non conservativa (C 1) |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
1 giugno 2022 – 14 luglio 2022 15 agosto 2022 – 29 settembre 2022 |
M |
I e II |
1 gennaio 2023 – 30 marzo 2023 |
M e F |
tutte le classi |
Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 697/2022 prevede, inoltre, nell’Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, sia consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
Viste le note pervenute dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali competenti relative alle proposte di prelievo del capriolo, acquisite agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”;
Verificate, da parte del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del capriolo, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopracitato “Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023”;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 567 del 13 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano di prelievo della specie cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023;
Dato atto che, come richiesto dal Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambiti Parma e Piacenza, con nota acquisita agli atti del Settore Attività Faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, è necessario integrare la citata deliberazione n. 567/2022 autorizzando il prelievo selettivo del cinghiale nell’Azienda Faunistico-Venatoria Bosco Celati ricadente nel Comune di Gargatano (PC), erroneamente non indicata, così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto altresì che, come richiesto dal Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara con nota acquisita agli atti del Settore Attività Faunistico venatorie e sviluppo della Pesca, è necessario ridefinire i periodi in cui è consentita la caccia collettiva nei distretti degli ATC BO02 e BO03, autorizzandola per tre mesi consecutivi, con apertura il 16 ottobre 2022 e chiusura il 15 gennaio 2023 anziché con apertura il 15 ottobre 2022 e chiusura il 14 gennaio 2023 come indicato, per mero errore materiale, nella più volte citata deliberazione n. 567/2022;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare il piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2022-2023, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di integrare la deliberazione n. 567/2022 relativa al prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023, approvando il prelievo della specie anche nel territorio dell’Azienda Faunistico-Venatoria Bosco Celati ricadente nel Comune di Gargatano (PC), così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di modificare altresì la deliberazione n. 567/2022 relativamente al periodo in cui è consentita la caccia collettiva al cinghiale nei distretti degli ATC di Bologna denominati BO02 e BO03, sostituendo il periodo di prelievo approvato, corrispondente al 15 ottobre 2022 – 14 gennaio 2023, con il seguente: 16 ottobre 2022 - 15 gennaio 2023;
4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.