n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)
L.R. 7/10, art. 3 "Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico" e deliberazione 1348/10. Aiuti, in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) 1535/2007, in favore di imprese agricole per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse, determinazioni in ordine al suo finanziamento ed impegno delle risorse. Parziale modifica propria delibera 1348/10
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma del’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”, ed in particolare l’art. 3 che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne:
- autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l’acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
- rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- dispone, per le finalità perseguite, una autorizzazione di spesa di Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010;
- la propria deliberazione n. 1348 del 13 settembre 2010 con la quale, in attuazione del predetto art. 3 della L.R. 7/10, la Giunta regionale ha approvato il relativo Programma operativo regionale – da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 – nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, costituente al contempo avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;
Richiamati, in particolare, i seguenti punti del predetto avviso pubblico:
- il punto 2. che prevede, tra l’altro, che l’impresa beneficiaria - pena la revoca dell’aiuto – concluda l’acquisto dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di notifica della concessione dell’aiuto;
- il punto 3. che dispone, fra l’altro:
- che all’attuazione del Programma è destinata la somma di Euro 40.000,00 stanziata con la citata L.R. 7/10;
- che la spesa massima ammissibile è definita in Euro 3.500,00 a capo, al netto dell’importo dell’IVA;
- che sono eligibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda e supportate dai titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.;
- che la percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata;
- che l’aiuto, concesso una sola volta per il medesimo riproduttore “una tantum a capo”, non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito;
- il punto 4. che prevede che le istanze dovessero essere presentate a mano o fatte pervenire per mezzo raccomandata a partire dalla data di adozione della deliberazione 1348/10 ed entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2010;
- il punto 5. che stabilisce, tra l’altro:
- che l’istruttoria sulle istanze pervenute sia effettuata dal Servizio Produzioni animali;
- che le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso siano ordinate in specifica graduatoria secondo le classi di priorità definite al medesimo punto 5.;
- che, entro il 31 dicembre 2010, il Responsabile del Servizio Produzioni animali provveda con proprio atto ad approvare la graduatoria regionale delle domande ammesse ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all’attuazione del Programma;
- che il medesimo Responsabile provveda a notificare alle imprese agricole la concessione dell’aiuto;
- il punto 6. che dispone, tra l’altro:
- che, entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla, pena la revoca dell’aiuto concesso, l’impresa beneficiaria provveda a trasmettere alla Regione la domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della prescritta documentazione;
- che, qualora la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l’aiuto spettante sia conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00;
Atteso:
- che è stata compiuta da parte del Servizio regionale Produzioni animali la prevista istruttoria sulle domande pervenute, sintetizzata in apposito verbale trattenuto agli atti del medesimo Servizio ed al quale è stato assegnato il protocollo NP/2010/15833 in data 16 dicembre 2010;
- che tale istruttoria evidenzia:
- che entro il termine fissato risultano pervenute al competente Servizio n. 86 domande di aiuto;
- che n. 9 domande – riportate nell’Allegato A), parte integrante del presente atto - sono risultate inammissibili e che è stata redatta la graduatoria delle restanti n. 77 domande – riportata nell’Allegato B), ugualmente parte integrante della presente deliberazione - che determinano un fabbisogno di complessivi Euro 165.200,00 con riferimento alla previsione di acquisto di complessivi 96 riproduttori;
Considerato:
- che la dotazione finanziaria assegnata all’intervento consentirebbe la concessione degli aiuti previsti esclusivamente ai richiedenti collocati fino alla posizione n. 12 della graduatoria, per la copertura integrale delle richieste effettuate e, per la posizione n. 13, limitatamente all’acquisto di un riproduttore rispetto ai due richiesti;
- che l’intervento di che trattasi, volto alla salvaguardia ed al miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, è incentrato sull’effettiva introduzione di riproduttori selezionati nelle aziende del comparto;
- che infatti le imprese richiedenti hanno dodici mesi di tempo per effettuare l’acquisto all’asta e l’aiuto non può comunque essere liquidato fino ad avvenuta presentazione di tutta la documentazione rendicontativa probatoria dell’avvenuto acquisto e della entrata in stalla dei capi acquistati;
- che, inoltre, l’acquisto dei capi richiesti è condizionato dal possesso, da parte dei riproduttori disponibili all’asta, dei requisiti genealogici che rispondono alle specifiche esigenze di selezione del patrimonio zootecnico dei potenziali acquirenti;
- che non è pertanto possibile determinare né quali né quanti richiedenti, tra quelli inseriti in graduatoria, a prescindere dalla posizione in cui sono collocati, potranno procedere effettivamente all’acquisto;
- che, infine, l’importo dell’aiuto effettivamente erogabile è soggetto, in sede di liquidazione, a possibile ridefinizione in diminuzione con riferimento agli eventuali ulteriori aiuti de minimis percepiti dal soggetto beneficiario rispetto a quelli dichiarati in sede di domanda;
Valutato conseguentemente opportuno - al fine di ottimizzare l’utilizzo della dotazione finanziaria destinata all’attuazione dell’intervento assicurando al contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dall’art. 3 della L.R. 7/10 e, più specificatamente, degli obiettivi fissati con deliberazione 1348/10 - rinviare la concessione degli aiuti alla fase di rendicontazione degli acquisti complessivamente effettuati, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con propria delibera 1348/10;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
- di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell’istruttoria svolta in adempimento alle procedure previste dall’avviso pubblico di cui alla deliberazione 1348/10:
- l’elenco delle domande ritenute non ammissibili riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi esposte;
- la graduatoria delle domande ammesse contenente le priorità a ciascuna attribuite, la quantificazione delle spese ammissibili e del relativo contributo massimo concedibile secondo quanto esposto nell’Allegato B), ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che tutti i richiedenti inseriti in graduatoria, pena la decadenza dall’aiuto, dovranno concludere l’acquisto dei capi ammessi entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che saranno considerate eligibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda;
- di stabilire, altresì, che al finanziamento delle domande ammesse provvederà il Responsabile del Servizio Produzioni animali - con propri atti formali di concessione e contestuale liquidazione, in unica soluzione, dell’aiuto spettante - con le seguenti modalità e prescrizioni:
a) relativamente alle prime dodici posizioni:
a presentazione della documentazione richiesta al punto 6. dell’avviso entro il termine ivi previsto, pena la decadenza dall’aiuto;
b) relativamente alla posizione n. 13:
come al punto a) che precede, limitatamente all’acquisto di un riproduttore;
come al punto c) che segue, per l’acquisto del secondo riproduttore richiesto;
c) relativamente alle altre eventuali posizioni:
il suddetto Responsabile provvederà, in presenza di economie di spesa comunque realizzate sulle posizioni che precedono in graduatoria, a richiedere ai soggetti collocati in posizione utile - secondo l’ordine della graduatoria, nel limite della residua disponibilità finanziaria rimasta inutilizzata - la presentazione della documentazione di cui al suddetto punto 6. entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta stessa, pena la decadenza dall’aiuto;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare gli artt. 47 e 49;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Ritenuto altresì di provvedere con il presente atto – ricorrendo le condizioni richieste dall’art. 47, comma 2 della citata L.R. 40/01 – all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi Euro 40.000,00, pari all’importo complessivo destinato all’attuazione dell’intervento di cui al presente atto con le citate L.R. 7/10 e propria deliberazione 1348/10;
Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod. ed in particolare l’art. 3 che prevede con riferimento ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, la sola tracciabilità dei flussi finanziari a quelli a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubblici;
Considerato che le fattispecie in esame non rientrano nell’ambito di quanto previsto dal sopra citato art. 3 trattandosi di contributi a fronte di acquisti specifici da realizzarsi a cura dei potenziali soggetti beneficiari indicati in allegato al presente atto in piena autonomia e non direttamente riconducibili a lavori, servizi e forniture strettamente intesi;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- il DPR 252/98 ed in particolare l’art. 1;
Viste, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, nonché la successiva deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali e del Gabinetto del Presidente;
- n. 1173 del 27 luglio 2009, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell’istruttoria svolta in adempimento alle procedure previste dall’avviso pubblico di cui alla deliberazione 1348/10 concernente il Programma operativo regionale, da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007, finalizzato alla concessione ad imprese agricole ad indirizzo zootecnico di contributi per l’acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici:
- l’elenco delle domande ritenute non ammissibili riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi esposte;
- la graduatoria delle domande ammesse contenente le priorità a ciascuna attribuite, la quantificazione delle spese ammesse e del relativo contributo massimo concedibile, secondo quanto esposto nell’Allegato B), ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire che tutti i richiedenti inseriti in graduatoria dovranno, pena la decadenza dall’aiuto, concludere l’acquisto dei capi ammessi entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che saranno considerate eligibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda;
4) di stabilire altresì a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con propria delibera 1348/10, che al finanziamento delle domande ammesse provvederà il Responsabile del Servizio Produzioni animali - con propri atti formali di concessione e contestuale liquidazione, in unica soluzione, dell’aiuto spettante - con le seguenti modalità e prescrizioni:
a) relativamente alle prime dodici posizioni:
a presentazione della documentazione richiesta al punto 6. dell’avviso approvato con la citata deliberazione 1348/10 entro il termine ivi previsto, pena la decadenza dall’aiuto;
b) relativamente alla posizione n. 13:
come al punto a) che precede, limitatamente all’acquisto di un riproduttore;
come al punto c) che segue, per l’acquisto del secondo riproduttore richiesto;
c) relativamente alle altre eventuali posizioni:
il suddetto Responsabile provvederà, in presenza di economie di spesa comunque realizzate sulle posizioni che precedono in graduatoria, a richiedere ai soggetti collocati in posizione utile - secondo l’ordine della graduatoria, nel limite della residua disponibilità finanziaria rimasta inutilizzata - la presentazione della documentazione di cui al suddetto punto 6. entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta stessa, pena la decadenza dall’aiuto;
5) di impegnare la somma di Euro 40.000,00 - pari all’importo complessivo destinato all’attuazione dell’intervento di cui al presente atto con le citate L.R. 7/10 e deliberazione 1348/10 – registrandola al n. 4611 di impegno sul Capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
6) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, alle disposizioni contenute nel Programma operativo approvato con la più volte citata deliberazione 1348/10;
7) di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/10, e succ. mod., non sono applicabili ai contributi oggetto del presente provvedimento;
8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
9) di stabilire che il Servizio Produzioni animali provvederà alla notifica del presente atto agli interessati nonché alle comunicazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007.